Responsabilità medica : come cambia la prova del nesso di causa e la prova del danno per un sinistro accaduto nel 2010, nel 2014 e nel 2019
Responsabilità medica : come cambia la prova del nesso di causa e la prova del danno per un sinistro accaduto nel 2010, nel 2014 e nel 2019
In responsabilità medica, il nesso causale in sede civile è valutato secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” / “più probabile che non”, mutuato dagli artt. 40?41 c.p. e dalla teoria della causalità adeguata. 8 Il giudice individua tutti gli antecedenti causali con il criterio della condicio sine qua non, poi seleziona quelli che, ex ante, appaiono sviluppo normale e prevedibile dell’evento, escludendo le conseguenze atipiche. 8 Sul piano probatorio, lo standard civile è più tenue di quello penale: non “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma “più probabile che non”, fondato su probabilità logica (baconiana) e non solo statistica, con ampio uso di presunzioni semplici e consulenza tecnica. 8 9 In ambito sanitario, è costante l’onere per il paziente di provare il nesso causale secondo tale criterio, anche tramite presunzioni.
Sinistro 2010 – Regime anteriore alla L. Balduzzi
Per un fatto del 2010:
- Chi prova il nesso causale: il paziente deve dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta sanitaria è stata causa dell’aggravamento o della nuova patologia.
- Standard probatorio: regola del “più probabile che non” già affermata, con giudizio controfattuale e probabilità logica.
- Riparto oneri: struttura e (all’epoca, di fatto anche) medico rispondono in via contrattuale; il paziente prova contratto/contatto, danno e nesso; struttura/medico devono provare esatto adempimento o causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
- Prova del danno: danno alla salute provato tramite CTU; danno non patrimoniale liquidato equitativamente, con uso di tabelle e presunzioni semplici sul pregiudizio esistenziale.
. Sinistro 2014 – Tra L. Balduzzi e L. Gelli?Bianco
Per un fatto del 2014, la Balduzzi non ha efficacia retroattiva sulla natura della responsabilità civile, che resta contrattuale per struttura e sanitario dipendente; le norme sulla liquidazione tabellare del danno non patrimoniale sono invece di immediata applicazione.
- Nesso causale: onere sempre sul paziente, secondo “più probabile che non”; se la causa resta assolutamente incerta o ignota, la domanda va rigettata.
- Riparto oneri: invariato modello art. 1218 c.c.: paziente prova fonte del diritto, danno e nesso; struttura/medico devono provare adempimento o causa non imputabile.
- Danno: progressivo consolidamento dell’uso delle tabelle ex artt. 138?139 cod. ass. e delle presunzioni semplici per il danno non patrimoniale.
Sinistro 2019 – Dopo la L. Gelli?Bianco
Per un fatto del 2019 si applica il regime della L. 24/2017: la struttura risponde contrattualmente, il sanitario, di regola, extra contrattualmente, ma questo incide soprattutto su prescrizione e qualificazione, non sullo standard del nesso. 1
- Chi prova il nesso: resta sul paziente, che deve dimostrare il collegamento causale con criterio “più probabile che non”; se il nesso non è provato, la domanda è respinta.
- Riparto oneri: una volta provato nesso e danno, struttura/sanitario devono dimostrare esatto adempimento o causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.
- Danno: piena operatività della liquidazione tabellare ex art. 7, co. 4, L. 24/2017 e DPR 12/2025 per macrolesioni, con CTU e presunzioni; la norma tabellare si applica anche a fatti pregressi, salvo giudicato sul quantum.
