Responsabilità medica- quadro sinottico temporale ( Balduzzi-Gelli )
Responsabilità medica- quadro sinottico ( Balduzzi-Gelli )
1. Fasi temporali e “nuova regola applicabile”
- Fase 1 – Ante Balduzzi: fatti fino al 13.09.2012 escluso.
- Fase 2 – Balduzzi: fatti dal 13.09.2012 al 31.03.2017 incluso (entrata in vigore Gelli il 01.04.2017).
- Fase 3 – Gelli?Bianco: fatti dall’01.04.2017 in poi.
- Nuova regola applicabile (profilo intertemporale): Balduzzi (art. 3, c.1) e Gelli (art. 7, c.3) non sono retroattive; il regime di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale) si determina in base alla legge vigente al momento del fatto.
- Eccezione: la disciplina tabellare del danno non patrimoniale (art. 3, c.3 Balduzzi; art. 7, c.4 Gelli, con rinvio agli artt. 138?139 cod. ass.) è di immediata applicazione anche a fatti anteriori e giudizi pendenti, salvo giudicato interno sul quantum.
2. Quadro sinottico – Natura della responsabilità
- Ante Balduzzi
- Struttura sanitaria: responsabilità contrattuale (contratto di spedalità) ex artt. 1218 ss. c.c.
- Medico dipendente: responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato verso il paziente (Cass. 589/1999; SU 577/2008).
- Balduzzi (2012?2017)
- Struttura: sempre contrattuale ex art. 1218 c.c.
- Medico:
- indirizzo prevalente: ancora contrattuale da contatto sociale; il richiamo all’art. 2043 c.c. è letto come atecnico, soprattutto sul penale.
- indirizzo minoritario: medico extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (doppio binario medico 2043 / struttura 1218).
- Gelli?Bianco (dal 01.04.2017)
- Struttura: responsabilità contrattuale ex artt. 1218 ss. c.c. confermata.
- Medico/esercente: regola generale extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; resta contrattuale solo se ha assunto un’obbligazione diretta con il paziente.
3. Quadro sinottico – Onere della prova e prescrizione
- Ante Balduzzi (schema SU 13533/2001 e SU 577/2008):
- Paziente contro struttura/medico: prova contratto/contatto, danno e nesso causale; allega inadempimento.
- Struttura/medico: prova esatto adempimento o causa non imputabile (vicinanza della prova, cartella clinica).
- Prescrizione: in via generale decennale (contrattuale).
- Balduzzi
- Se medico ancora contrattuale (indirizzo prevalente): schema come sopra. 22
- Se medico extracontrattuale (indirizzo minoritario): paziente deve provare tutti gli elementi dell’illecito ex art. 2043 c.c.; prescrizione quinquennale verso il medico, decennale verso la struttura.
- Gelli?Bianco
- Verso struttura: identico schema contrattuale ante Balduzzi (prova contratto/danno/nesso; struttura prova esatto adempimento o causa non imputabile).
- Verso medico: paziente deve provare tutti gli elementi dell’illecito ex art. 2043 c.c. (fatto, colpa, nesso, danno), salvo rapporto contrattuale diretto.
- Prescrizione: 10 anni verso struttura; 5 anni verso medico (salvo contratto diretto).
4. Quadro sinottico – Colpa, linee guida e liquidazione del danno
- Colpa e linee guida
- Balduzzi: in sede penale esclusione della punibilità per colpa lieve se rispetto di linee guida/buone pratiche; sul civile resta responsabilità anche per colpa lieve.
- Gelli: art. 7 e profili penali (art. 590?sexies c.p.) valorizzano le linee guida; in sede civile permane responsabilità anche per colpa lieve, con regole differenziate solo su natura della responsabilità e onere probatorio.
- Liquidazione del danno non patrimoniale
- Balduzzi (art. 3, c.3) e Gelli (art. 7, c.4) rinviano alle tabelle ex artt. 138?139 cod. ass.; tali norme sul quantum sono immediatamente applicabili anche a fatti anteriori e giudizi pendenti, nei limiti del giudicato interno.
- Dal 05.03.2025 è in vigore il DPR 12/2025 con la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni (10?100 punti), che si applica anche alla responsabilità sanitaria di struttura e medico.
