I.N.P.S. - Msg. 29-3-2019 n. 1281Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione.
I.N.P.S. - Msg. 29-3-2019 n. 1281
Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione.
1. Premessa
2. Obblighi di contribuzione
3. Integrazione del trattamento economico del personale universitario al trattamento economico del personale medico ospedaliero
4. Indicazione operative per l'elaborazione dei flussi di denuncia
Allegato 1 - Circ. 25 gennaio 2005, n. 1
Allegato 2
Allegato 3
Msg. 29 marzo 2019, n. 1281 (1).
Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate e recupero crediti, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi.
1. Premessa
Con il presente messaggio l'Istituto, in riscontro ai diversi quesiti pervenuti, fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che svolgono, in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
2. Obblighi di contribuzione
I professori, i ricercatori e le figure equiparate in servizio presso le Università italiane che prestano l'attività sanitaria indicata nel precedente paragrafo, oltre al trattamento economico da parte dell'Università, ricevono un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca (cfr. l'art. 6 del D.lgs. n. 517/1999).
Considerato che lo svolgimento dell'attività assistenziale medica svolta presso le suddette strutture, in genere aziende ospedaliero-universitarie, trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l'Università, l'obbligo di contribuzione deve essere assolto anche per le retribuzioni erogate per l'attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l'Università, segnatamente alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr., da ultimo, il messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014).
3. Integrazione del trattamento economico del personale universitario al trattamento economico del personale medico ospedaliero
L'articolo 6 del citato D.lgs. n. 517/1999 ha mutato il sistema di equiparazione del trattamento spettante al personale universitario di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto (professori, ricercatori universitari e figure equiparate), operante presso le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al trattamento economico del personale medico ospedaliero. Tale sistema in precedenza era disciplinato dall'articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dall'indennità di cui all'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
In particolare, il nuovo sistema di integrazione riconosce al personale universitario in commento, impegnato anche in attività assistenziale, il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL dei dirigenti del SSN, e segnatamente:
1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d'incarico (c.d. indennità di posizione), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 517/1999;
2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato), valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 517/1999.
A questi emolumenti può aggiungersi l'indennità di "esclusività" per il richiamo espresso compiuto dall'articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 517/1999, che estende ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di esclusività il trattamento economico aggiuntivo previsto dal comma 5 dell'articolo 15-quater del D.lgs. n. 502/92 per i dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell'attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
3.1 Effetti sui trattamenti pensionistici
Delineato il nuovo sistema introdotto dal D.lgs. n. 517/1999, si evidenzia che l'Istituto ha sempre riconosciuto ai compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità dell'incarico, attesa la loro natura di trattamento fondamentale, la valutazione nella prima quota di pensione, c.d. quota A, mentre ha considerato valutabili nella seconda quota di pensione, c.d. quota B, i compensi legati ai risultati, all'efficienza o a elementi non predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro. Si richiama al riguardo la nota tecnica di cui alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005, allegata al presente messaggio (Allegato n. 1).
Considerato il descritto quadro normativo, si precisa che il trattamento graduato, di cui al punto 1) del precedente paragrafo 3, va considerato come una componente della retribuzione fondamentale e conseguentemente valutato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 503/1992, nella quota A del trattamento di pensione del personale di cui trattasi.
Ciò in relazione alla funzione perequativa del compenso in questione tra il trattamento economico fondamentale del personale del SSN e il trattamento stipendiale attribuito al personale universitario, che presta servizio nelle strutture sanitarie per effetto delle convenzioni.
Viceversa, il trattamento aggiuntivo, di cui al punto 2) del precedente paragrafo 3, e l'indennità di esclusività, di cui al medesimo paragrafo, in quanto soggetti a variazione in relazione ai risultati conseguiti, sono da valutarsi nella quota B del trattamento di pensione.
Ciò in analogia a quanto attuato per le altre categorie di personale dirigente del settore statale al quale si applicano le disposizioni dei CCNL.
3.2 Effetti sui trattamenti di fine servizio
La piena attuazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 517/1999 si realizza tramite protocolli e/o accordi sottoscritti tra la Regione, l'Università e l'azienda ospedaliera, a seguito dei quali il trattamento perequativo di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità De Maria) viene sostituito, esclusivamente per il personale di cui trattasi che svolge attività assistenziale, dal trattamento aggiuntivo.
Il trattamento aggiuntivo è utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) limitatamente alle voci assoggettabili a contribuzione al Fondo ex INADEL e tassativamente indicate nelle note operative specificamente predisposte dall'Istituto. Si richiamano al riguardo le note operative n. 31 e n. 32 del 5 novembre 2008, allegate al presente messaggio (Allegati n. 2 e n. 3).
Nell'indennità aggiuntiva, pertanto, non saranno valutabili, ad esempio, i seguenti emolumenti:
- la quota "variabile aziendale" della retribuzione di posizione;
- l'indennità di direttore di dipartimento;
- la retribuzione di risultato.
4. Indicazione operative per l'elaborazione dei flussi di denuncia
Le strutture sanitarie, presso le quali viene prestata l'attività assistenziale medica, dovranno inviare mensilmente il flusso Uniemens - ListaPosPA per la parte di retribuzione da esse erogata, avendo cura di compilare anche l'elemento valorizzando il campo con il Codice 3 "Assistenza Sanitaria - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517" e il campo con il codice fiscale e il progressivo azienda dell'Università titolare del rapporto di lavoro principale.
Quest'ultima avrà altresì cura di compilare, nella denuncia mensile trasmessa per comunicare i dati relativi al trattamento economico da essa erogato, l'elemento , indicando nel campo lo stesso Codice 3 indicato in precedenza e nel campo il codice fiscale e il progressivo azienda della struttura sanitaria dove il docente svolge l'attività assistenziale medica.
Si evidenzia che nella denuncia presentata dalla struttura sanitaria, il Frontespizio dovrà essere valorizzato con i propri dati, sia come "Azienda Dichiarante" che come "Amministrazione di Appartenenza e Sede di Servizio".
Il Direttore generale
Gabriella Di Michele
Allegato 1
Circ. 25 gennaio 2005, n. 1
Gestione delle attività pensionistiche del personale delle Università (2).
(2) La circolare 25 gennaio 2005, n. 1, emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, è riportata autonomamente.
Allegato 2
Roma, 5 novembre 2008
Ai
Dirigenti generali centrali e compartimentali
Ai
Dirigenti degli uffici centrali autonomi, compartimentali e provinciali
Ai
Coordinatori generali delle consulenze
Loro sedi
Nota operativa N. 31
Oggetto: CCNL Area Dirigenza Medico - Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Parte normativa quadriennio 2006-2009.
Biennio economico 2006-2007.
In data 17 ottobre u.s. è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale della dirigenza medico - veterinaria del S.S.N. (Area dirigenziale IV) relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Trattamento economico
Stipendio tabellare
Dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico
Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare è incrementato di euro 17,70 lordi mensili e dall'1 febbraio 2007 di ulteriori euro 131,30 lordi mensili.
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in euro 40.261,10 e dal 1° febbraio 2007 in euro 41.968,00.
Dirigenti medici a tempo definito e veterinari ad esaurimento
Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare è incrementato dei seguenti importi mensili:
a) dirigenti medici: euro 6,92
b) dirigenti veterinari: euro 8,84
Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari sono ulteriormente incrementati dei seguenti importi:
a) dirigenti medici: euro 79,17
b) dirigenti veterinari: euro 101,09
Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
euro 23.167,54 per i medici
euro 29.580,77 per i veterinari
Dal 1° febbraio 2007:
euro 24.196,75 per i medici
euro 30.894,94 per i veterinari
Ex medici condotti ed equiparati a rapporto non esclusivo
Il trattamento economico omnicomprensivo di euro 6.675,98, previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL 5.7.2006, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in euro 6.699,98 e, a decorrere dal 1° febbraio 2007, in euro 6.974,78.
Esso è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Retribuzione di posizione minima contrattuale
A decorrere dall'1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata secondo i valori riportati nelle allegate tabelle A, B, C.
L'incremento annuo non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Si rammenta che sono utili ai fini IPS i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare comprensivo di I.I.S (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove acquisita -art. 35 CCNL 08.06.2000- (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13 mensilità);
- indennità di specificità medica di euro. 7.746,85 (£. 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di euro . 6.849,77 (£. 13.263.000) e indennità di specificità medica di euro. 10.329,14 (£. 20.000.000) corrisposti ex art. 38 -commi 1e 2- CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di euro. 6.121,05 (£. 11.852.000) e di euro. 6.964, 42 (£. 13.485.000) corrisposti ex art. 43 -commi 2 e 3- CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44, 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di euro. 9.432,05 (£. 18.263.000) corrisposta ex art. 40 CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 CCNL 8.06.2000 - II biennio- per 13 mensilità nelle seguenti misure annue lorde:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: euro. 16.523,52 (£. 31.994.000);
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni: euro. 12.394,96 (£. 24.000.000);
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni: euro. 9.094,80 (£. 17.610.000);
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni: euro. 2.253,30 (£. 4.363. 000).
Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004).
Il Dirigente generale
Dr. Ottavio Filograna
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Allegato 3
Roma, 5 novembre 2008
Ai
Dirigenti generali centrali e compartimentali
Ai
Dirigenti degli uffici centrali autonomi, compartimentali e provinciali
Ai
Coordinatori generali delle consulenze
Loro sedi
Nota operativa N.32
Oggetto: CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Parte normativa quadriennio 2006-2009.
Biennio economico 2006-2007.
In data 17 ottobre u.s. è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. (Area dirigenziale III) relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
A seguito dell'adozione del DPCM 25 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 48), con cui è stato reso esecutivo l'Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007, dalla data di entrata in vigore del CCNL, è stata concretizzata l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, che, ove non diversamente specificato, è compresa nel ruolo sanitario.
Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano, sotto il profilo normativo ed economico, tutte le norme previste dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore di quello di cui trattasi per la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
La struttura della retribuzione è quella prevista per i dirigenti dei quattro ruoli, fatta eccezione per l'indennità di esclusività.
La retribuzione di posizione minima unificata è quella stabilita per i Dirigenti delle professioni sanitarie (già provvisoriamente disciplinati dall'art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo amministrativo dai precedenti CCNL.
Trattamento economico
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, di cui all'art. 2 del CCNL 5 luglio 2006, è incrementato di euro. 17,70 lordi mensili e dal 1° febbraio 2007 di ulteriori euro. 131,30 lordi mensili.
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in euro 40.261,10 e dal 1° febbraio 2007 in euro 41.968,00.
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, CCNL 5 luglio 2006 è rideterminata secondo i valori riportati nell'allegata tabella A.
Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti al 31 dicembre 2003 (vedi allegata tabella B).
Per i dirigenti del ruolo professionale e tecnico la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata secondo i valori riportati nell'allegata tabella B.
Per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata secondo i valori riportati nell'allegata tabella C.
Tali incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Si rammenta che sono utili ai fini IPS i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare comprensivo di I.I.S. (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove acquisita -art. 35 CCNL 08.06.2000- (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di euro. 6.837,88 (£. 13.240.000) corrisposto ex art. 39, comma 1, CCNL 8.06.2000 ai dirigenti già di II livello del ruolo sanitario (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa nelle misure previste dall'art. 41-comma 1-CCNL 8.06.2000 del valore di euro. 6.837,89 (£. 13.240.000) incrementabili anche gradualmente sino a euro. 9.432,05 (£.18.263.000) per 13 mensilità.
Tale indennità compete nella misura ridotta di euro. 2.594,16 (£. 5.023.000) ai dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello con incarico di direzione di struttura complessa;
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 CCNL 8.06.2000 per 13 mensilità nelle seguenti misure annue lorde:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: euro. 16.523,52 (£. 31.994.000);
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni: euro. 11.804,13 (£. 22.856.000);
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni: euro. 5.072,12 (£. 9.821.000);
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni: euro. 1.497,72 (£. 2.900.000).
Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004).
Il Dirigente generale
Dr. Ottavio Filograna
Retribuzione di posizione minima unificata
Tabella A
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo)
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005 (euro)
Incremento annuo
(euro)
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2007
(euro)
Dirigente incarico struttura complessa
11.129,41
1.259,79
12.389,20
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90
6.617,08
749,02
7.366,10
Dirigente incarico lett. C) art. 27 CCNL 8.6.2000
4.214,46
477,05
4.691,51
Dirigente equiparato
3.666,54
477,05
4.143,59
Dirigente < 5anni
242,88
27,49
270,37
Tabella B
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo)
Retribuzione di posizione fissa e variabile al 30.12.2003
(euro)
Quota parte utilizzata per il tabellare (euro)
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al
31 dicembre 2003 -stessi valori al 1.1.2007-
(euro)
Dirigente incarico struttura complessa
9.713,32
5.578,82
4.134,50
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90
8.122,89
5.578,82
2.544,07
Dirigente incarico lett. C) art. 27 CCNL 8.6.2000
6.903,46
5.578,82
1.324,64
Dirigente equiparato
6.903,46
5.578,82
1.324,64
Tabella C
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo)
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005 (euro)
Incremento annuo
(euro)
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2007
(euro)
Dirigente incarico struttura complessa
12.805,29
1.145,91
13.951,20
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90
6.251,74
537,15
6.788,89
Dirigente incarico lett. C) art. 27 CCNL 8.6.2000
3.673,86
315,66
3.989,52
Dirigente equiparato
3.292,50
315,66
3.608,16
Dirigente < 5anni
583,20
50,11
633,31