DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 marzo 2015 (in Gazz. Uff., 16 marzo 2015, n. 62). - Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti della sanita' militare con il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al comma 6 in cui sono stati riassettati i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Visto l'art. 182 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), in cui e' stata riassettata la lettera v) dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Considerato che il comma 6, lettera b), dell'art. 183 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede che con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari; Valutate le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanita' militare e' chiamata a soddisfare;
Rilevata la necessita' di continuare ad assicurare un supporto sanitario di consistente e qualificato livello tecnico-professionale al personale militare nonche' ad alcune particolari categorie di cittadini e alle popolazioni civili nel corso di missioni e operazioni fuori area e negli interventi in occasione di pubbliche calamita'; Visto il decreto dei Ministri della sanita' e della difesa del 31 ottobre 2000, con cui si provvede all'individuazione delle categorie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;
Considerato sia che in sede applicativa sono sorte incertezze in merito alla possibilita' che i superstiti del personale militare e civile della Difesa possano usufruire delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, sia che e' stata segnalata l'opportunita' che il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche dopo il collocamento in quiescenza, possa continuare a fruire delle prestazioni preso le medesime strutture;
Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un nuovo decreto volto a includere espressamente i superstiti del personale militare e civile della Difesa e il personale in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento militare tra i destinatari delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nonche' ad aggiornare i riferimenti normativi tenendo conto delle disposizioni intervenute;
Decretano:
ARTICOLO N.1 Categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare
Art. 1
1. La sanita' militare eroga le prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle seguenti categorie: a) militari in servizio di leva nonche', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, iscritti di leva e loro parenti; b) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per patologie correlate a ferite, lesioni e infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio. 2. Possono beneficiare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1, le seguenti categorie: a) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per cause diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b); b) coniuge, parenti e affini di primo grado del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, nonche' il coniuge superstite e gli orfani del personale militare e civile della Difesa deceduto; c) i componenti, anche cessati dalla carica, degli Uffici di Gabinetto del Ministro della difesa, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al conseguente regolamento di organizzazione di cui agli articoli da 14 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come pure i relativi coniugi, parenti e affini di primo grado; d) personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento militare e, previe intese con le strutture sanitarie militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate, nonche' appartenenti agli ordini religiosi che prestano la loro opera presso strutture militari; e) personale in servizio presso gli organismi di informazione e sicurezza; f) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia e relativi coniuge, parenti e affini di primo grado, a condizioni di reciprocita'; g) componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni; h) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunita' o di sicurezza, necessitino di trattamenti sanitari in ambienti «protetti», previa autorizzazione del Ministro della difesa; i) cittadini italiani e stranieri, che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario, individuati di volta in volta con apposita determinazione dell'amministrazione della Difesa, previa comunicazione al Ministero della salute e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia; l) cittadini ricoverati, per ragioni d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale; m) personale in servizio delle Forze di polizia a ordinamento civile e delle altre amministrazioni pubbliche, limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di missioni e operazioni fuori area nonche' in occasione di interventi di protezione civile.
ARTICOLO N.2
Tipologie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare Art. 2 1. Le strutture sanitarie militari erogano, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi, prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa.
ARTICOLO N.3 Accordi contrattuali
Art. 3 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 183, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'individuazione delle strutture sanitarie militari accreditabili ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, le strutture sanitarie militari possono avviare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 in favore dei soggetti individuati nell'art. 1.
ARTICOLO N.4 Disposizioni finali
Art. 4 1. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, come modificato dal decreto 29 marzo 2006.