05/02/2019 free
Nomina Ispettrice delle Infermiere Volontarie della CRI
Ai sensi dell'art. 1729 del D.Lgs. n. 66/2010, le infermiere volontarie costituiscono un corpo ausiliario delle Forze armate, disciplinate dall'Ordinamento militare. Ciò anche a seguito della riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa, disposta dal D.Lgs. n. 178/2012, atteso che l'art. 5 del predetto decreto continua a qualificare il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa come personale ausiliario delle Forze armate.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 30-10-2018) 15-01-2019, n. 504
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11319 del 2017, proposto da
M.D., in proprio e in qualità di legale rappresentante del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Carlo Celani, Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico n. 7;
nei confronti
R.E.P., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Provv. n. 88 del 15 settembre 2017, a firma del Presidente Nazionale CRI, recante "Nomina Ispettrice delle Infermiere Volontarie presso il Comitato di Brindisi";
- di ogni altro atto a questo, annesso, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente, Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (nominata con D.P.C.M. 3 ottobre 2014), ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana ha nominato la S.R.E.P. quale Ispettrice delle Infermiere Volontarie presso il Comitato di Brindisi, contestandone la legittimità sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la Croce Rossa Italiana, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando, nel merito, la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente.
All'udienza pubblica del 30 ottobre 2018, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, ritiene il Collegio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fattispecie dedotta in giudizio.
Ai sensi dell'art. 1729 del D.Lgs. n. 66 del 2010, le infermiere volontarie costituiscono un corpo ausiliario delle Forze armate, disciplinate dall'Ordinamento militare (Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2016 n. 1991); ne consegue che la questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. T.a.r. Lazio, sez. III quater, 31 gennaio 2018 n. 1102).
E ciò anche a seguito della riorganizzazione della Associazione I.C., disposta dal D.Lgs. n. 178 del 2012, atteso che l'art. 5 del predetto decreto continua a qualificare il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa come personale ausiliario delle Forze armate.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 1735 del D.Lgs. n. 66 del 2010 attribuisce alla Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, il potere di nominare, per delegazione del Presidente dell'Associazione, "su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie".
Orbene, risulta ex actis che la ricorrente è stata nominata Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce rossa Italiana, con D.P.C.M. del 3 ottobre 2014; risulta, altresì, non controverso tra le parti che, con ordinanza del novembre 2014, il Presidente dell'Associazione ha conferito alla ricorrente le deleghe di cui all'art. 1735 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Provv. n. 150 del 10 giugno 2016 (prodotto dalla amministrazione resistente), con il quale il Presidente dell'Associazione Croce Rossa ha conferito espressamente alla ricorrente le deleghe di cui all'art. 1753, comma 5, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (a norma del quale: "5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende"), non comportava (neppure implicitamente) la revoca delle deleghe precedentemente conferite, non essendovi incompatibilità, né sul piano logico né su quello giuridico, tra i due atti.
Assorbita ogni altra censura, il provvedimento impugnato si rivela viziato sia per violazione dell'art. 1735 del D.Lgs. n. 66 del 2010 sia per eccesso di potere, in relazione ai dedotti profili.
La peculiarità della questione dedotta in giudizio giustifica l'equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore