28.10.2010 free
Trasferimento della farmacia: prevalenza dell'interesse pubblico sulle valutazioni imprenditoriali
Gli ostacoli topografici che limiterebbero l'accesso della popolazione al servizio farmaceutico e la prevalenza dell'interesse pubblico ad un'efficace assistenza, prevalgono su talune considerazioni di carattere puramente imprenditoriale.
Questo è quanto ha rilevato il Consiglio di Stato confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale [TAR] che aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego all’istanza di trasferimento della farmacia da una frazione all’altra, avanzata per ragioni collegate all’incremento demografico del centro di destinazione e per una più favorevole collocazione topografica in un punto prossimo al confine di quattro comuni.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitati della zona. Il legislatore del 1968 [L. n. 475/1968] ha tracciato il profilo assunto dal Collegio quale elemento dirimente della controversia, per essere applicabile non solo nella fase della prima ubicazione della struttura ma anche nei successivi trasferimenti.
Il titolare di farmacia può di norma scegliere liberamente la collocazione del proprio esercizio all'interno dell'area di competenza, ma l’autorizzazione può anche essere negata laddove ricorrano speciali circostanze di fatto tali da costituire ostacolo all'utilizzazione da parte della popolazione del luogo.
Alcuni fa, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato emergeva l’orientamento per cui le dinamiche poste alla base del sistema di localizzazione di una farmacia nell'ambito della sede, non sono ancorate al solo vincolo del limite minimo della distanza dagli esercizi contigui, ma anche all’espletamento di un potere discrezionale – comunque sottoposto all’obbligo di adeguata motivazione – nell'ipotesi di trasferimento, per la presenza dell'identica esigenza pubblica che le norme tendono ad assicurare in una logica di interessi contrapposti da bilanciare necessariamente con lo sguardo rivolto ai destinatari del servizio.
Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Consiglio di Stato -Sez. V; Sent. n. 7097 del 13.11.2009
omissis
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza appellata i primi giudici hanno respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il diniego opposto dal comune di M. all'istanza di trasferimento della farmacia dalla frazione di S. A. alla frazione di R., presentata dalla ricorrente in data 10 agosto 1995, in ragione dell'incremento demografico che aveva caratterizzato negli ultimi anni la frazione di R. nonché in considerazione della collocazione topografica della medesima in un punto prossimo al confine di quattro Comuni.
L'appellante contesta gli argomenti posti a fondamento della decisine ed affida l'ulteriore illustrazione delle censure alla produzione di apposita memoria a difensiva.
Resiste il Comune intimato.
All'udienza del 12 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per al decisione.
2. L'appello è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza il titolare di farmacia può di norma scegliere liberamente l'ubicazione del proprio esercizio all'interno dell'area assegnata. L'Autorità sanitaria può tuttavia negare la relativa autorizzazione laddove ricorrano speciali circostanze di fatto tali da ostacolare l'utilizzazione dell'esercizio da parte della popolazione della zona. Tale ultima condizione si desume dal dettato dell'art. 1 comma 7 della legge n. 475 del 1968, secondo cui ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Tale norma è applicabile non solo all'atto della prima ubicazione della farmacia ma anche a successivi trasferimenti. Del pari, l'art. 1 del regolamento di attuazione emanata con decreto del presidente della repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, stabilisce, al comma 2, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia dev'essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Il Consiglio di Stato ha evinto da tali norme il principio secondo cui la localizzazione di una farmacia nell'ambito della sede non è soggetta solo al vincolo del limite minimo della distanza dagli esercizi contigui, ma è legata all'esercizio di un potere discrezionale che va adeguatamente motivato anche nell'ipotesi di trasferimento di sede, per la presenza dell'identica esigenza pubblica che quelle norme tendono ad assicurare (cfr. Cons. St., sez. IV, 6 aprile 2004 n. 1848). In sostanza, l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio di una farmacia in locali ubicati al di fuori dell'ambito territoriale previsto nell'atto istitutivo implica la valutazione in ordine all'esistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico attinenti all'organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica complessivamente considerata, tali da giustificare la nuova scelta localizzativa, alla luce dell'esigenza di assicurare una più efficace e capillare organizzazione del servizio farmaceutico [cfr. Cons. St., sez. IV, 27 febbraio 1996 n. 201; cfr. anche Id., sez. IV, 8 ottobre 1987 n. 597: "l'approvazione del trasferimento di una farmacia - atto discrezionale dell'amministrazione che trova il proprio limite nelle scelte già compiute in sede di redazione della pianta organica - non può essere privo di motivazione in ordine alla finalità di pubblico interesse (maggiore efficienza del servizio in funzione delle esigenze degli abitanti della zona) che consigliano il richiesto spostamento"].
Ora, nel caso in esame, l'impugnato provvedimento di diniego è assistito proprio da ragioni concernenti la corretta erogazione del servizio alla popolazione laddove evidenzia che le esigenze farmaceutiche della popolazione insediata nel bacino d'utenza non troverebbero corretta soddisfazione con il richiesto trasferimento, sottolineando altresì che detto trasferimento si tradurrebbe in un sicuro impedimento al soddisfacimento delle reali esigenze degli abitanti della sede farmaceutica che comprende centri frazionali che hanno diretto accesso stradale pubblico soltanto con S. A.. Il provvedimento ha cura di valutare gli apporti procedimentali intervenuti, di considerare l'evoluzione demografica da ultimo registratasi nelle due frazioni e di apprezzare l'inidoneità dell'apertura di un dispensario farmaceutico onde soddisfare le esigenze della popolazione residente. La determinazione costituisce, in definitiva, il frutto di un'articolata istruttoria ed è assistita da una motivazione adeguata, imperniata, in coerenza con il dato normativo ed interpretativo prima esposto, sugli ostacoli topografici che limiterebbero l'accesso della popolazione al servizio farmaceutico e sulla sottolineatura della prevalenza dell'interesse pubblico ad un'efficace assistenza farmaceutica rispetto a considerazioni di carattere meramente imprenditoriale. Detto interesse non appare inciso in ragione della fluttuazione della popolazione. La circostanza, poi, che il Comune abbia chiesto l'istituzione di una nuova sede farmaceutica a Ramiola non depone certo per il venir meno delle esigenze di copertura delle esigenze specifiche della popolazione servita dalla farmacia di S. A..
L'amministrazione ha quindi esercitato in modo non censurabile il potere discrezionale che la legge le riconosce nella ponderazione comparativa degli interessi in rilievo.
3. L'appello deve essere quindi respinto.
Le spese di giudizio, sono a carico della parte soccombente, e vengono liquidate in 3.000,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, in favore del comune di M..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2009, dal collegio costituito dai signori:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 NOVEMBRE 2009