Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - 11/05/2015, n.13/2015 - Annullamento Circolare CNR n. 10/2014
Annullamento Circolare CNR n. 10/2014 "Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. - Art. 4 comma 16-bis decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013; - Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014" in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 5711/15. - Trasmissione Direttiva dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale in materia di "Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Nuove indicazioni operative - Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 5711/15.
ARTICOLO UNICO
In esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5711/15 che ha accolto il ricorso per l'annullamento della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 e della Circolare CNR n. 10/2014, con la presente si dispone l'annullamento della Circolare CNR n. 10/2014 e della Direttiva dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale del 3 aprile 2014 allegata alla stessa.
Si trasmette, altresì, la Direttiva (All. 1) predisposta dall'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale che sostituisce la Direttiva annullata e fornisce nuove indicazioni operative relativamente alla materia in oggetto.
I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare massima diffusione ai contenuti della Direttiva a tutto il personale.
IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO N.1
Allegato 1
Ai Direttori/Dirigenti delle Unità
Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi
Reg. n. 470/15/USGTEP
Oggetto: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. - Nuove indicazioni operative. - Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 5711/15.
In esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5711/15 che ha accolto il ricorso per l’annullamento della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 e della Circolare CNR n. 10/2014, con la presente si forniscono nuove indicazioni operative in merito alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
In particolare a far data dall’emanazione della Circolare annullata è applicabile il regime previgente, così come previsto nella Circolare CNR n. 27/2008. Per giustificare tali tipologie di assenze è possibile, da ora, inserire il codice 631 che prevede il medesimo trattamento dell’istituto dell’assenza per malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
I dipendenti che intendano utilizzare il precedente regime di giustificazione dell’assenza per le visite mediche effettuate a far data dall’emanazione della Circolare annullata potranno farne richiesta alla Segreteria della Struttura di afferenza che, raccolte tutte le istanze dei dipendenti, invieranno alla Sezione Presenze dell’USGTEP una nota riepilogativa relativa alla modifica dei relativi attestati di presenza entro il 5 giugno p.v..
Rimane valida la previsione secondo la quale a fronte di apposita certificazione rilasciata dal medico curante, attestante la presenza di patologie che richiedono accertamenti ambulatoriali specialistici in regime di day service possa procedersi, analogamente alle prestazioni in day hospital, con l'indicazione nell'attestato di presenza del codice 11R. A tale certificazione iniziale dovranno far seguito le singole attestazioni di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa) dalle quali risulti l'effettuazione degli accertamenti nelle singole giornate.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro può essere sufficiente un'unica certificazione (anche cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. I dipendenti dovranno produrre tale certificazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Si ricorda infine che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello di dichiarazione allegato (All. 1), redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Si ricorda che in ogni caso l’Ente potrà attivare i necessari controlli ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente Circolare, le Segreterie delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento economico del Personale.
IL DIRIGENTE F.F.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DESTINATARI
Ai Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi