29.09.2006 free
CORTE di CASSAZIONE - (le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia restano esenti da iva)
§ - Le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano, già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994, gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza e sono, pertanto, esenti dall'IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10,comma 1, n. 18, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di prescrizione medica ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini.( avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sez. 5- Sentenza n. 9126 del 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAVARA Ugo - Presidente - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g.n. 3399/2000, proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro
il signor C.P.; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli 23 novembre 1998, n. 194/31/98, depositata il 21 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 19 gennaio 2006 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli; vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato: a) che il 2 febbraio 2000 è notificato al signor C.P., fisioterapista, un ricorso del Ministero delle finanze per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio IVA di Avellino contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 505/01/95, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di rettifica dell'IVA;
b) che le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano, già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994, gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 99, il cui comma 2 prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1, e sono, pertanto, esenti dall'IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di prescrizione medica ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini (Corte di cassazione 27 marzo 2001, n. 4403);
c) che il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato;
d) che la mancata costituzione in giudizio dell'intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006