In sintesi:
§ - la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell'ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l'altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] TAR Lazio Roma – Sez. II; Sent. n. 10155 del 23.12.2011 omissis FATTO E DIRITTO Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni...
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