21.07.2006 free
TAR CAMPANIA - (in caso di esclusione dal concorso e' necessario impugnare anche la graduatoria di merito)
§ - in materia di concorsi pubblici, l’eventuale impugnazione del provvedimento di esclusione non esime il candidato dall’onere di censurare anche l’atto conclusivo della procedura concorsuale (e cioè l’approvazione della graduatoria di merito), la cui eventuale invalidità derivata dai vizi inficianti il provvedimento di esclusione deve essere fatta valere (anche a tutela dei vincitori del concorso, che rivestono la posizione di controinteressati), nel termine di decadenza, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, a pena di consolidamento degli esiti della selezione e della conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell’originario gravame avente ad oggetto l’atto di esclusione. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Sentenza 7460/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO Pres. PAOLO CARPENTIERI Cons. GIOVANNI PALATIELLO Ref. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12873/2003 di R.G. proposto da: ..... CONTRO
A.S.L. Caserta 1, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Giametta, con elezione di domicilio presso lo studio degli avv.ti Cappelli e Terreri in Napoli alla Piazza Francese 1/3;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita;
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FATTO
Con ricorso notificato il 4.11.2003 e depositato il 2.12.2003, ......ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 5084 dell’8.7.2003 dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1, comunicata con lettera raccomandata del 17.7.2003, prot. n. 9551, con la quale ella è stata esclusa dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Veterinario Dirigente – Area B, indetto dalla A.S.L. Ce 1 con deliberazione n. 134 del 28.2.2001.
L’impugnato provvedimento di esclusione è fondato sul rilievo che la ricorrente “non risulta in possesso della prevista specializzazione, ovvero dei requisiti di cui alla Legge n. 401/2000”. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della legge n. 401/2000 art. 2, secondo comma – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione. Violazione di legge – Violazione dei principi del giusto procedimento- Eccesso di potere – Illogicità – Irrazionalità – Violazione del principio dell’affidamento. L’A.S.L. CE 1 si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 304 del 15.1.2004, la Sezione ha ammesso la ricorrente con riserva al prosieguo della procedura concorsuale.. Con ordinanza istruttoria n. 791 del 5.10.2005 emessa all’esito dell’udienza pubblica del 14.7.2005, il Collegio ha disposto incombenti istruttori rinviando per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2006.
In esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, la A.S.L. Ce 1 in data 21.11.2005 ha prodotto ulteriore documentazione. Indi, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, la ricorrente, prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, in data 5.6.2003 aveva sostenuto la prova scritta del concorso pubblico per cui è causa. La Sezione, con l’ordinanza cautelare n. 3041 del 15.1.2004, l’ha ammessa con riserva al prosieguo della procedura concorsuale.
Sennonché, dalla documentazione depositata dalla A.S.L. Ce 1 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 791/2005, risulta che la ricorrente non ha superato la prova scritta e, quindi, non è stata ammessa alla prova pratica (cfr. verbale n. 7 in data 15.7.2003 della Commissione esaminatrice). . In seguito, con deliberazione n. 801 del 31.10.2003, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’ente dal 31.10.2003 al 15.11.2003, il Direttore Generale della A.S.L. Ce 1 ha approvato gli atti del concorso e la graduatoria finale, nominando vincitori i candidati collocati dal 1° al 3° posto (e cioè D’Angelo Elia, Cassella Giovanni e Conca Aldo).
L’odierna ricorrente non ha impugnato nei termini di legge né il provvedimento di non ammissione alla prova pratica né il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori, regolarmente pubblicata sull’albo Pretorio dell’Ente. Ne consegue che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione impugnato non arrecherebbe alcuna concreta utilità alla ricorrente, il cui interesse al conseguimento del bene della vita agognato (e cioè uno dei tre posti di Veterinario dirigente presso la A.S.L. Ce 1 ) è stato definitivamente pregiudicato dai successivi provvedimenti dell’azienda intimata (non ammissione alla prova pratica, approvazione della graduatoria finale di merito e contestuale nomina dei vincitori), ormai inoppugnabili.
A nulla varrebbe obiettare che la ricorrente è tuttora portatrice di un interesse attuale alla pronuncia sul merito dell’odierno gravame, in relazione all’effetto caducante che la rimozione dell’atto di esclusione avrebbe rispetto ai successivi atti della procedura concorsuale, avendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato definitivamente chiarito, in materia di concorsi pubblici, che l’eventuale impugnazione del provvedimento di esclusione non esime il candidato dall’onere di censurare anche l’atto conclusivo della procedura concorsuale (e cioè l’approvazione della graduatoria di merito), la cui eventuale invalidità derivata dai vizi inficianti il provvedimento di esclusione deve essere fatta valere (anche a tutela dei vincitori del concorso, che rivestono la posizione di controinteressati), nel termine di decadenza, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, a pena di consolidamento degli esiti della selezione e della conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell’originario gravame avente ad oggetto l’atto di esclusione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519; IV, 19 luglio 2004 n. 5169; VI, 11 febbraio 2002 n. 785, nonché T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 25 novembre 2005 n. 19593).
.... non ha interesse ad una pronuncia di merito neppure ai fini dell’eventuale tutela risarcitoria atteso che, per effetto del provvedimento cautelare reso dalla Sezione, ella ha potuto partecipare al concorso in contestazione re adhuc integra, per cui nella fattispecie non s’è verificata in concreto alcuna lesione delle sue chances concorsuali, peraltro, del tutto inconsistenti, come dimostrato dall’esito della procedura, non contestato nel termine decadenziale di legge. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e tale va dichiarato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12873/2003 di R.G.) indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese interamente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2006.
Carlo d’ALESSANDRO – Presidente Giovanni PALATIELLO - Estensore