28.05.2010 free
Consiglio di Stato - (idoneità psicofisica non compromessa dal tatuaggio in zona visibile)
§ - la Commissione medica concorsuale per la selezione di allievi agenti della P.S., in sede di accertamento della idoneità psico fisica di una candidata, riscontrava la presenza di un tatuaggio in una zona del corpo visibile e conseguentemente assumeva la ricorrenza di una ipotesi di non idoneità specificamente connessa alla presenza di segni grafici.
Il Consiglio di Stato, in riforma della precedente sentenza, annullando il provvedimento di esclusione anche in considerazione delle particolari caratteristiche del segno illustrato nel testo della pronuncia, ha affermato che laddove il tatuaggio non assuma alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme esso non può integrare sufficiente presupposto di esclusione. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato - sez. VI; Sent. n. 2950 del 13.05.2010
omissis
FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento con cui quest’ultima era stata esclusa dalla procedura concorsuale per la selezione di 1507 allievi agenti della P.S., nonché avverso il decreto di approvazione della relativa graduatoria.
Nel dettaglio, alla contestata esclusione l’Amministrazione si è determinata avendo la Commissione medica concorsuale riscontrato, in sede di accertamento della idoneità psico fisica della candidata, la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme, conseguentemente assumendo la ricorrenza dell’ipotesi di non idoneità prevista dal d.m. n. 198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett.”b”, laddove ha riguardo a “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme..”.
Con la sentenza gravata, il primo giudice, nel respingere il ricorso, ha rimarcato la chiara visibilità e immediata percepibilità degli ideogrammi disegnati sull’arto sinistro della ricorrente, al di sopra della caviglia, inalterate quantomeno con l’impiego della divisa ordinaria estiva femminile in cui l’indumento della gonna non è associato alle calze a mente del d.m. 19.2.1992 che detta le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla P.S. nonché i criteri generali circa l’obbligo e le modalità d’uso.
Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
La questione interpretativa che il Collegio è chiamato a definire attiene alla applicabilità al caso di specie del citato d.m. n.198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett.”b”, laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, ha riguardo ai “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme..”.
Giova considerare che, nel caso di specie, il tatuaggio della ricorrente, di piccole dimensioni e collocato sulla caviglia sinistra, è costituito da un segno grafico monocromatico in lingua araba con la traduzione del nome di battesimo.
Orbene, ritiene il Collegio che la sussistenza della suillustrata causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso.
Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla"presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", è vero anche che -in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcun a attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.
E’ quanto non può sostenersi nel caso di specie in considerazione, da un lato, delle piccoli dimensioni del tatuaggio, dall’altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, in quanto tale destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall’ordinaria uniforme.
Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione