29.06.2006 free
CORTE di CASSAZIONE - (seguire un ciclo di cure, e' sufficiente a giustificare la assenza dal domicilio, in occasione della visita fiscale)
§ - La assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo fiscale; ad integrare l'infrazione contestata non è sufficiente la mera assenza dal domicilio, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sentenza n. 8012/06
omissis
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Savona, O.M. impugnava il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dalla s.p.a. Poste italiane con lettera raccomandata in data 2.9.1.1998. La ricorrente sosteneva che, mentre si trovava ammalata a causa della ricaduta conseguente ad infortunio sul lavoro, essa era stata assoggettata a visita fiscale illegittima, in quanto non consentita dalla vigente normativa. Comunque, poichè essa lavoratrice si trovava assente dal domicilio onde seguire un ciclo di cure presso un istituto convenzionato, il giorno successivo si recava presso l'ambulatorio medico-legale e si sottoponeva a visita di controllo, con esito per lei favorevole. Comunque il Codice disciplinare non era stato affisso nel luogo di lavoro. Il Tribunale rigettava la domanda attrice.
2. Proponeva appello O.M., ribadendo le tesi sostenute in primo grado. Sull'opposizione della s.p.a. Poste Italiane, la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado dichiarando illegittima la sanzione disciplinare irrogata. Questi, in sintesi, i motivi della sentenza di appello:
- il codice disciplinare risulta affisso;
- ciò è stato accertato tramite la deposizione della direttrice dell'ufficio, la quale non risulta incapace a deporre, trattandosi di portatrice di un interesse di mero fatto;
- è irrilevante che la malattia fosse conseguenza di infortunio sul lavoro o una normale malattia; - la sanzione disciplinare può essere irrogata al dipendente il quale, col suo comportamento, dimostri di avere inteso sottrarsi al controllo medico; - non è quindi sufficiente la mera assenza del lavoratore alla visita domiciliare, ma occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso sottrarsi al detto controllo;
- il che non ricorre nella fattispecie, dato che la O. si trovava, pacificamente, presso un centro specializzato per effettuare la prescritta terapia e, il giorno seguente, ben volentieri si è sottoposta a controllo medico.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Poste Italiane, deducendo due motivi. Resiste con controricorso O.M., la quale propone ricorso incidentale sul punto circa la (prova della mancata) affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro.
Entrambe le parti hanno presentato memoria integrativa.
Motivi della decisione
4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti. 5. Col primo motivo del ricorso,la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 638 del 1983, artt. 4 e 5 in relazione all'art. 18 del CCNL del settore, dell'art. 345 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: premesso che l'infortunio sul lavoro era stato ampiamente chiuso e che trattasi di normale malattia, la ricorrente sottolinea che, a sensi della vigente normativa, il lavoratore deve sempre rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste per il controllo e che la mera assenza costituisce causa di irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dal motivo dell'assenza medesima. La ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Nè rileva che, il giorno successivo alla mancata visita domiciliare, il lavoratore si rechi spontaneamente alla visita di controllo. La disciplina è rigorosa, in quanto persino la mancata risposta al campanello è addebitatale al lavoratore per incuria e negligenza.
6. Il motivo è infondato. La giurisprudenza citata dalla ricorrente Poste Italiane risale agli anni 1999-2002 ed essa segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a visita fiscale: trattasi tra le altre delle sentenze nn. 5150/99, 15766/2002. Successivamente, l'atteggiamento di questa Corte di Cassazione diviene meno rigoroso, con l'affermazione che "in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78.1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare l'eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa" (nella specie veniva cassata una sentenza la quale aveva negato ingresso alla prova per testi volta a dimostrare che il lavoratore si era recato dal proprio medico di fiducia): Cass. 29.11.2002. n. 16996.
Tale indirizzo viene ribadito dalla giurisprudenza successiva: Cass. nn. 22065/2004, 4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446.2004. 7. Ai principi come dianzi affermati, in base ai quali l'assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta l'interpretazione del CCNL operata dalla Corte di Appello, secondo la quale ad integrare l'infrazione contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera assenza domicilio del lavoratore, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo, circostanza questa che nella specie è stata negata. Ciò si risolve in un apprezzamento in fatto, insuscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto adeguatamente giustificato dal giudice di appello con motivazione esauriente e completa, talchè essa si sottrae alla censura proposta.
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 18 del CCNL, perchè il lavoratore il quale debba assentarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ente datore di lavoro.
9. Il motivo è inammissibile. Esso è stato proposto in primo grado, ma non riproposto in appello, laddove è onere della parte totalmente vittoriosa in primo grado riproporre in appello le questioni ritenute assorbite, onde vincere la presunzione di rinuncia.
10. A questo punto, diviene superfluo esaminare il ricorso incidentale, sulla questione della pregressa affissione del codice disciplinare, posto che le conseguenze in diritto non muterebbero.
11. Il ricorso principale, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale si ritiene assorbito. Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente Poste Italiane s.p.a. a rifondere all'intimato controricorrente e ricorrente in via incidentale O.M. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.528,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006