01/09/2021 free
La legittimazione di una associazione sindacale in giudizio: solo per lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria
E' costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio), solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. ( dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net )
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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2021) 22-07-2021, n. 469
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2021, proposto da A.N. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Santoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio I.A.A. Frosinone-Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giulio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; U., in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina sull'istanza proposta dalla ricorrente con comunicazione in data 23 giugno 2020, con la quale chiedeva di "voler concretamente adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell'indicazione esplicitata nella suddetta circolare procedendo alla revisione attributiva dei codici ATECO suddetti attraverso l'annullamento iscrittivo delle società "aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali" e contestualmente esercenti ed aventi ad oggetto sociale attività non esclusive classificabili ed identificabili sotto il codice 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici) attribuibile unicamente ed in via esclusiva a società professionali strutturate nella forma di S.T.P."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio I.A.A. Frosinone-Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Con atto notificato a mezzo pec il 29 aprile 2021 e depositato il medesimo giorno, l'Associazione N.D.I. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Frosinone-Latina di provvedere sulla istanza presentata in data 23 giugno 2020 con cui invitava sia U. che le Camere di Commercio di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo "a voler concretamente adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell'indicazione esplicitata nella suddetta circolare procedendo alla revisione attributiva dei codici ATECO suddetti attraverso l'annullamento iscrittivo delle società "aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali" e contestualmente esercenti ed aventi ad oggetto sociale attività non esclusive classificabili ed identificabili sotto il codice 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici) attribuibile unicamente ed in via esclusiva a società professionali strutturate nella forma di S.T.P.".
2) Espone la ricorrente:
- che, con la "circolare sul coordinamento normativo tra le società tra professionisti e L.R. 3 marzo, n. 4", la Regione Lazio provvedeva a ricostruire in via ricognitiva il quadro normativo-regolamentare relativo all'esercizio, sia in forma individuale che societaria, delle attività professionali "protette;
- che, in particolare, era specificato che "la società tra professionisti sanitari deve iscriversi nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato, indicando come codice ATECO per attività prevalente, rispettivamente, il codice 86.23.00 per attività degli studi odontoiatrici e il codice 86.22.00 per le attività degli studi medici specialistici"; e che "I suddetti codici ATECO dovranno ritenersi di uso esclusivo per le società riconducibili alla forma delle Società tra Professionisti";
- che, quindi, a mente delle indicazioni dell'Ente Regionale Lazio il codice ATECO 86.23.00 risulta di esclusivo appannaggio delle S.T.P. odontoiatriche le quali devono avere oggetto sociale esclusivo l'esercizio della relativa e corrispondente attività professionale; le società commerciali non possono ottenere né fregiarsi del codice ATECO 86.23.00;
- che, con comunicazione in data 23 giugno 2020 invitava sia U. che le Camere di Commercio di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo "a voler concretamente adottare ogni conseguente provvedimento in conformità dell'indicazione esplicitata nella suddetta circolare procedendo alla revisione attributiva dei codici ATECO suddetti attraverso l'annullamento iscrittivo delle società "aventi per oggetto attività imprenditoriali e commerciali";
- che, rimasta inevasa e priva di riscontro l'istanza succitata, si provvedeva a risollecitare le CCIAA destinatarie, in uno con U., ad adottare i provvedimenti rettificativi in conformità delle disposizioni di cui alla circolare regionale di cui è causa.
3) Con atti depositati in data 22 maggio e 11 giugno 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e la Camera di Commercio di Frosinone-Latina eccependo, con successive memorie, il difetto di legittimazione processuale della ricorrente siccome volta a far valere in giudizio gli interessi peculiari di una sola parte dei propri associati (quelli riunti in società tra professionisti) e non della totalità dei propri componenti (comprendente anche quelli che esercitano la professione quali soci di una società).
Inoltre, viene eccepita l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, identificabili con gli appartenenti alle società professionali strutturate in forma societaria.
4) Alla camera di consiglio del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) In via preliminare, il Collegio rileva la fondatezza delle due assorbenti eccezioni di inammissibilità del ricorso.
6) L'A.N.D.I, quale associazione sindacale di categoria, asserisce di agire in rappresentanza degli interessi generali della professione di odontoiatria, alla quale accedono, però, anche i dentisti che esercitano la professione come soci di una società.
Nello specifico, l'art. 2 dello statuto stabilisce che l'A.N. I assume e tutela gli interessi materiali, morali e sindacali della categoria in tutti i settori di attività dell'associazione e degli associati (soci) e ne assume la rappresentanza. L'art. 3 afferma che possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'A.N. in qualità di soci ordinari i laureati in odontoiatria o medicina e chirurgia che esercitano l'odontoiatria secondo le disposizioni di legge.
E' evidente, quindi, che nel caso di specie l'associazione di categoria propone un ricorso nell'interesse di alcuni propri iscritti in conflitto con altri.
Sul punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "Le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio), solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27/03/2021, n. 3744).
7) Va evidenziato, inoltre, che coglie nel segno anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, evidentemente identificabili con i dentisti esercenti la professione in forma societaria.
8) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e per omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
9) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 279/21, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Spese generali, Iva e Cpa, a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario