02.09.03 free
TAR PUGLIA - (sulla competenza del G.O. in ordine alla legittimità dell’organizzazione dell’orario di lavoro del pubblico impiegato e sulla connessa natura di atto di micro organizzazione (cioè di un atto paritetico implicante l’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE SECONDA SEZIONE Registro Generale: 912/2003 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente LUIGI VIOLA Cons. PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Visto il ricorso 912/2003 proposto da: ZOLLINO DONATELLA AMODIO ROSANNA DI MITO CAMILLA PERNIOLA PAOLA SPARTACO LOREA rappresentati e difesi da: NOBILE CHIARA con domicilio eletto in LECCE VIA LUPIAE 37 presso CARDONE GIACOMO contro AZIENDA U.S.L. TA/1 rappresentato e difeso da: STICCHI DAMIANI ERNESTO con domicilio eletto in LECCE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 33 presso la sua sede PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE TARANTO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del D.G. AUSL TA/1 n. 284 del 7.3.2003; dei sottostanti pareri del Direttore Amm.vo e del Direttore Sanitario e della proposta del Dirigente Responsabile dell’Area Gestione e del Personale; della nota datata 14.4.2003 del Direttore della struttura complessa anestesia, rianimazione, terapia antalgica del Presidio Ospedaliero Centrale di Taranto, stabilimento SS. Annunziata, dott. Donato Semeraro, e delle allegate schede di rilevamento; di tutti i provvedimenti sia pregressi sia successivi; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA U.S.L. TA/1 Udito nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Chiara Nobile e Ernesto Sticchi Damiani;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Vizio del procedimento. Mancato accordo con le OO.SS. e con i rappresentanti dei medici anestesisti. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Violazione di principi di leale cooperazione fra privato e pubblica amministrazione e di partecipazione al procedimento. Violazione di legge; Violazione di legge ed eccesso di potere per carente, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Mancata comparazione degli interessi; Eccesso di potere per illogicità, per genericità, per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per difetto di istruttoria, per errore nei presupposti di fatto; Violazione degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990; Violazione degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; Violazione della legge e dei principi generali di diritto amministrativo. Eccesso di potere; Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per genericità; Violazione di legge;
Considerato che: -la controversia in esame, volta a contestare la legittimità dell’organizzazione dell’orario di lavoro al di fuori dell’orario di servizio dei Medici Anestesisti presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto (con articolazione di 4 sedute aggiuntive settimanali della durata di 4 ore, remunerate con un compenso di 300,00 Euro), spetta ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, attesocchè l’atto impugnato va qualificato come atto di micro organizzazione (cioè di un atto paritetico implicante l’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali il dipendente vanta solo diritti soggettivi e non interessi legittimi), in quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti privatizzati: cfr. art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001;
-mentre solo le scelte organizzative che riguardono le linee fondamentali dell’assetto degli uffici, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego (cd. atti di macro organizzazione: cfr. art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001), possono essere sindacati dal Giudice Amministrativo (tali atti ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 possono essere anche disapplicati dal Giudice Ordinario), oltre alle procedure concorsuali;
-pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in premessa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003 Dott. Antonio Cavallari - Presidente Dott. Pasquale Mastrantuono - Estensore
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE SECONDA SEZIONE Registro Generale: 912/2003 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente LUIGI VIOLA Cons. PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Visto il ricorso 912/2003 proposto da: ZOLLINO DONATELLA AMODIO ROSANNA DI MITO CAMILLA PERNIOLA PAOLA SPARTACO LOREA rappresentati e difesi da: NOBILE CHIARA con domicilio eletto in LECCE VIA LUPIAE 37 presso CARDONE GIACOMO contro AZIENDA U.S.L. TA/1 rappresentato e difeso da: STICCHI DAMIANI ERNESTO con domicilio eletto in LECCE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 33 presso la sua sede PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE TARANTO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del D.G. AUSL TA/1 n. 284 del 7.3.2003; dei sottostanti pareri del Direttore Amm.vo e del Direttore Sanitario e della proposta del Dirigente Responsabile dell’Area Gestione e del Personale; della nota datata 14.4.2003 del Direttore della struttura complessa anestesia, rianimazione, terapia antalgica del Presidio Ospedaliero Centrale di Taranto, stabilimento SS. Annunziata, dott. Donato Semeraro, e delle allegate schede di rilevamento; di tutti i provvedimenti sia pregressi sia successivi; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA U.S.L. TA/1 Udito nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Chiara Nobile e Ernesto Sticchi Damiani;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi: Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Vizio del procedimento. Mancato accordo con le OO.SS. e con i rappresentanti dei medici anestesisti. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Violazione di principi di leale cooperazione fra privato e pubblica amministrazione e di partecipazione al procedimento. Violazione di legge; Violazione di legge ed eccesso di potere per carente, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Mancata comparazione degli interessi; Eccesso di potere per illogicità, per genericità, per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per difetto di istruttoria, per errore nei presupposti di fatto; Violazione degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990; Violazione degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; Violazione della legge e dei principi generali di diritto amministrativo. Eccesso di potere; Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per genericità; Violazione di legge;
Considerato che: -la controversia in esame, volta a contestare la legittimità dell’organizzazione dell’orario di lavoro al di fuori dell’orario di servizio dei Medici Anestesisti presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto (con articolazione di 4 sedute aggiuntive settimanali della durata di 4 ore, remunerate con un compenso di 300,00 Euro), spetta ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, attesocchè l’atto impugnato va qualificato come atto di micro organizzazione (cioè di un atto paritetico implicante l’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali il dipendente vanta solo diritti soggettivi e non interessi legittimi), in quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti privatizzati: cfr. art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001;
-mentre solo le scelte organizzative che riguardono le linee fondamentali dell’assetto degli uffici, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego (cd. atti di macro organizzazione: cfr. art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001), possono essere sindacati dal Giudice Amministrativo (tali atti ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 possono essere anche disapplicati dal Giudice Ordinario), oltre alle procedure concorsuali;
-pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in premessa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003 Dott. Antonio Cavallari - Presidente Dott. Pasquale Mastrantuono - Estensore