27/08/2020 free
La domanda di riconoscimento della causa di servizio è sufficiente per l' incremento stipendiale
Tribunale Sassari Sez. lavoro, Sent., 25-06-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Monia Adami all'udienza del giorno 25.6.20 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2095/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
A.F. rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Piras in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
A.T.S. (già Azienda S.L.), in persona del legale rappr.te pt., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Brundu in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 6.12.17 parte ricorrente ha convenuto in giudizio la A.T.S. (già Azienda S.L.) chiedendo di "accertare e riconoscere il diritto della ricorrente a percepire l'incremento stipendiale quale beneficio derivante dalla già riconosciuta causa di servizio a far data dal 03.04.2002; per l'effetto, condannare la convenuta A.S., in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere in favore di A.F. quanto dovuto a tale titolo nella misura di Euro 9.685,90 già maturata dal 03.04.2002 fino al mese di marzo 2017, come risultante dai conteggi in atti, ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare l'A.S., in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere in favore di A.F. quanto dovuto a titolo di incremento stipendiale dal 03.04.2002 fino al termine del rapporto di lavoro".
A sostegno della domanda parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della A.S. (ora A.S.) dal 19.06.1992 con la qualifica di "collaboratore professionale sanitario infermiere, ha dedotto: che la ricorrente aveva agito per ottenere il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio (rgn. 1635/2009), derivante da un sinistro stradale occorso in data 02.04.1999, mentre si recava al lavoro con la propria autovettura; che il Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 1202/2012 dichiarava che l'infermità da cui è affetta la ricorrente è dipendente da causa di servizio a far data dalla presentazione della domanda del 02.04.2002 e ascrivibile alla VI categoria della tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del 1981 e, per l'effetto, condannava l'Azienda S.L. al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo nella misura e con decorrenza di legge; che la A. ha, tuttavia, omesso di corrispondere l'incremento stipendiale del 2.50% dovuto ex art. 44 R.D. n. 1290 del 1022.
La A.T.S. (già Azienda S.L.), costituitasi in giudizio, ha sostenuto la infondatezza del ricorso e concluso per il rigetto della domanda.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente ai sensi dell'art. 83 co. 7, lett. h) D.L. n. 18 del 2020 e, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza con motivi contestuali.
L'art. 47 del CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 - Comparto Sanità, invocato da entrambe le parti, dispone: "Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali - prevede, al comma 1, che: "In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità".
Sostiene A. che per effetto della previsione normativa sopra riportata il beneficio dell'incremento stipendiale sia riconosciuto solo previa presentazione di apposita domanda amministrativa, non ritenendo sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della causa di servizio.
Ritiene il giudice che l'interpretazione proposta da A. debba essere disattesa in quanto l'art. 44 del R.D. n. 1290 del 1922 prevede quale unico presupposto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione con ascrivibilità ad una delle categorie indicate dalla legge, senza previsione di alcun onere a carico del dipendente.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che "E' solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d'ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest'ultimo" (C. d S. 3538/11 che richiama una pronuncia del TAR in termini e parere C. d S. 453/99). E, ancora, "i benefici dell'abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290 del 1922, possono essere concessi anche d'ufficio, non prevedendo la legge alcun onere per il dipendente interessato (Cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., 20 novembre 1995, n. 335; idem, 6 maggio 1996, n. 361; idem, 17 maggio 1999, n. 435). Conseguentemente le relative istanze (che possono essere presentate anche dopo il collocamento a riposo) hanno la funzione esclusiva di mettere in mora l'Amministrazione (T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 19/06/2006, n. 1033).
Ne deriva che il beneficio invocato in questa sede discende direttamente dalla legge e deve essere applicato d'ufficio dall'Amministrazione.
Ha sostenuto A. che l'art. 44 invocato è stato abrogato con la L. n. 183 del 2008 e, dunque, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento.
Anche tale difesa non coglie nel segno.
L'art. 70 della L. n. 133 del 2008 prevede: "Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni".
Ha fatto seguito, poi, l'art. 6 del D.L. n. 201 del 2011 che ha previsto: "Equo indennizzo e pensioni privilegiate 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".
Ora, costituisce principio generale che l'abrogazione di una norma ha effetto per il futuro e che, salvo disposizioni transitorie di segno contrario, non produca effetti su diritti già acquisiti.
Nel caso di specie, l'unica disciplina transitoria è quella del 2011 che ha previsto, per quanto qui interessa, la soppressione dell'istituto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio che, peraltro, ha espressamente escluso l'applicazione ai procedimenti in corso.
Poiché la domanda presentata dalla ricorrente risale al 2.4.02, come accertato anche dal Tribunale nella sentenza che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, e, dunque, in epoca di molto anteriore alla entrata in vigore della legge del 133/2008, spetta alla ricorrente l'incremento stipendiale rivendicato.
Deve, infine, ritenersi infondata l'eccezione di non cumulabilità tra il predetto incremento stipendiale e l'equo indennizzo trattandosi di voci di credito aventi natura e presupposti differenti.
Conclusivamente, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere i benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 con condanna di A. a corrisponderle l'incremento stipendiale dal 03.04.2002 fino al termine del rapporto di lavoro, quantificato nella misura di Euro 9.685,90 per il periodo dal 03.04.2002 al marzo 2017, come da conteggi non contestati dalla parte resistente.
La causa deve, pertanto, essere decisa come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere i benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 con condanna di A. a corrisponderle l'incremento stipendiale dal 03.04.2002 fino al termine del rapporto di lavoro, quantificato nella misura di Euro 9.685,90 per il periodo dal 03.04.2002 al marzo 2017;
- condanna A. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori.
Così deciso in Sassari, il 25 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2020.