22/05/2024 free
Quando è possibile il cambio di destinazione d'uso (da studio medico ad abitativo)
Parte appellante sostiene che il cambio di destinazione d'uso (da studio medico ad abitativo) sarebbe comunque consentito in forza del combinato disposto dell'art. 5, delle n.t.a. di p.r.g. con l'art., 23-ter del d.p.r. n. 380/2001.
Il motivo è infondato, in quanto frutto di una erronea lettura delle norme in questione, basata ancora una volta sulla asserita rilevanza delle categorie catastali (studio medico categoria A/2 - immobile abitativo categoria A/10, quindi stesso gruppo catastale).
Gli immobili destinati all'attività di uno studio medico rientrano nella categoria commerciale di cui all'art. 23-ter, par. 1, lett. c) del d.p.r. n. 380 del 2001, poiché hanno ad oggetto l'esercizio di un'attività sostanzialmente economica; nel mentre, gli immobili ad uso abitativo rientrano nella categoria residenziale di cui all'art. 23-ter, par. 1, lett. a), del d.p.r. n. 380/2001, in quanto costituiscono delle abitazioni civili.
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Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 26/04/2024), n.3812
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2021, proposto dalla
....in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
contro
il Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor Fi. Lu., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra
Vitulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano In Campani, via
Staffetta 209 Parco Aprovitola;
i signori Ar. Di Fr. e An. Ro., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania
(Sezione Sesta) n. 03316/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Fi. Lu.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il
consigliere Giuseppe Rotondo e viste le conclusioni delle parti come
da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- disposizione dirigenziale prot. n. 55248 del 10 luglio 2018, con la quale il comune di Pozzuoli ha annullato: "...l'efficacia della segnalazione certificata protocollo 2017/20835 del 21 marzo 2017 per il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile di Via (omissis), prodotta dal sig. Fa. An., quale Presidente del consiglio di amministrazione della società Coop. Rinascita Flegrea, da A10) ad A2), immobile successivamente venduto ai sig.ri Di Fr. e Ro.;
- comunicazione di inizio lavori prot. n. 2017/97507 del 4 dicembre 2017 presentata dal sig. Di Fr. Ar...." per opere interne;
- disposizione dirigenziale prot. n. 75123 del 18 ottobre 2018 con la quale il comune di Pozzuoli, all'esito del riesame, ha annullato: "...l'efficacia della SCIA prot.n. 2017/20835 del 21 marzo 2017 e della c.i.l.a. prot. n. 2017/97507 del 4 dicembre 2017".
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la Cooperativa appellante realizzò un fabbricato in virtù di licenza edilizia n. 30/1978 e 15/1980;
b) successivamente, in virtù della concessione edilizia n. 97, datata 8 novembre 1984, prot. n. 26231/83, fu prevista la chiusura dei porticati esistenti siti al primo piano creando locali "da destinare ad attività polivalente comprendenti esercizi commerciali, servizi sanitari ecc...";
c) i predetti locali - espone parte appellante - furono classificati (in catasto) nella categoria A/10 a far data dal 1997, in quanto adibiti a studi professionali;
d) in data 21 marzo 2017, la Cooperativa depositava presso il Comune di Pozzuoli segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto, quale intervento da realizzarsi, il cambio di destinazione d'uso senza opere da "cat. A/10" - studio professionale - a "cat. A/2" - residenziale - dell'immobile riportato nel N.C.E.U. al foglio (omissis);
e) in data 20 settembre 2017, l'immobile veniva venduto dalla Cooperativa ad uso abitativo e l'acquirente provvedeva a presentare CILA per le opere manutentive;
f) in data 12 luglio 2018, con disposizione dirigenziale n. 55248 del 10 luglio 2018, il Comune di Pozzuoli annullava in autotutela l'efficacia della segnalazione certificata protocollo 2017/20835 del 21 marzo 2017 per il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile di Via (omissis), nonché la CILA n. 2017/97507 del 4 dicembre 2017;
3. La società Cooperativa impugnava, con ricorso nrg 3291/2018, il suddetto provvedimento innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, deducendo 3 motivi così compendiati:
I) violazione di legge - violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 - mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere sotto vari profili sintomatici -violazione del principio di affidamento;
II) difetto assoluto di motivazione - contraddittorietà - carenza dei presupposti di fatto e di diritto - carenza di istruttoria - violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 - violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 - eccesso di potere - illogicità - ingiustizia manifesta - violazione e falsa applicazione dpr 380/01 e l. 1497/39 e d. lgs n. 42/2001 - violazione art. 97 Cost. - mancata comparazione tra interesse pubblico e privato - violazione del principio di affidamento;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del p.r.g. del comune di Pozzuoli - violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter del d.p.r. n. 380 del 2001, introdotto dall'art. 17, co. 1, lett. n), legge n. 164 del 2014 - violazione d. lgs n. 42/2001 - violazione art. 7 l. 497/39 - difetto di motivazione sotto altro profilo.
3.1. Si costituiva, per resistere, il comune di Pozzuoli.
3.2. Interveniva ad opponendum, il sig. Fi. Lu..
4. Anche i sig.ri Di Fr. e Ro. (acquirenti dell'immobile) - con separato ricorso nrg 3290/2018 - impugnavano, innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, il suindicato provvedimento ottenendo, con ordinanza n. 1239/2018, l'accoglimento dell'istanza cautelare in relazione alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali.
5. Il Comune, con nota prot. n. 68215 del 18 settembre 2018, annullava d'ufficio il provvedimento dirigenziale n. 55248 del 10 luglio 2018 e disponeva, contestualmente, l'avvio di un nuovo procedimento preordinato all'eventuale annullamento della SCIA prot. n. 2017/20835 del 21 marzo 2017 e della CILA prot. n. 2017/97507 del 4 dicembre 2017, dandone preavviso ai destinatari che producevano controdeduzioni.
6. Successivamente, con determinazione dirigenziale prot. n. 75123 del 18 ottobre 2018, il comune di Pozzuoli, annullava: "...l'efficacia della SCIA prot.n. 2017/20835 del 21/03/2017 e della CILA prot. n. 2017/97507 del 04/12/2017..." per le seguenti, riassuntive motivazioni:
- "ai sensi dell'art. 5 delle n.t.a. di p.r.g., lo studio medico rientra nella categoria produttiva di cui alla lettera b (...) mentre l'uso abitativo rientra nella differente categoria funzionale di cui alla lettera a)";
- l'art. 5 delle n.t.a. di p.r.g. non ammette il cambio dalle destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo a quelle residenziali di cui alla lettera a);
- ai sensi dell'art. 5 citato non è ammesso il cambio di destinazione d'uso da studio medico, rientrante nella categoria produttiva di cui alla lettera b) ad abitativo rientrante nella categoria funzionale di cui alla lettera a);
- l'art. 23-ter del d.p.r. n. 380 del 2001 dispone che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali;
- nel caso di specie, tenuto conto della normativa urbanistica locale (art. 5 sopra citato), il mutamento realizzato (da studio medico ad abitativo) sarebbe urbanisticamente rilevante poiché operante tra la categoria b)-uso commerciale e la categoria a)- uso abitativo;
- il passaggio dalla destinazione d'uso ufficio alla destinazione d'uso residenziale richiederebbe il permesso di costruire.
7. La società Cooperativa impugnava il nuovo provvedimento con motivi aggiunti al ricorso nrg 3291/2018, avverso il quale deduceva 3 motivi così compendiati.
I) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, art. 7 - eccesso di potere - illogicità - ingiustizia manifesta - difetto assoluto di motivazione -contraddittorietà - carenza istruttoria: i) il Comune di Pozzuoli nel provvedimento impugnato non avrebbe esternato i motivi ostativi all'accoglimento delle controdeduzioni di parte ricorrente; ii) l'affidamento del terzo ha comportato la vendita di un immobile ad uso abitativo e pertanto tale situazione avrebbe dovuto essere contemperata e valutata dal Comune di Pozzuoli oltre che essere esternato l'interesse pubblico; iii) il Comune, annullando la SCIA presentata dalla Cooperativa a marzo 2017, avrebbe inciso sulla destinazione d'uso dell'immobile venduto ai sig.ri Di Fr. e Ro. a settembre 2017 quale immobile ad uso abitativo in quanto già inserito nella categoria A/2 e non più A/10.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, delle n.t.a. al p.r.g. del comune di Pozzuoli - violazione del dpr n. 380/2001 - violazione della legge 11 novembre 2014 n. 164: i) dalla visura catastale storica dell'immobile si evincerebbe che trattasi da sempre di studio professionale rientrante, quindi nella categoria omogenea residenziale, sicché erroneamente nel provvedimento si afferma che l'immobile era stato in origine classificato nella categoria C/1; ii) la fattispecie rientrerebbe nell'art. 5 delle n.t.a. di p.r.g. che, in combinato disposto con l'art. 23-ter del d.p.r. n. 380/2001, nell'individuazione di 5 categorie funzionali ascrive lo studio professionale alla residenza consentendone la variazione (nell'ambito delle categorie residenziali) a mezzo s.c.i.a.
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 25 delle n.t.a. al p.r.g. del comune di Pozzuoli - violazione del dpr 380/2001 - violazione della legge 11 novembre 2014 n. 164 - violazione della l.r. Campania n. 16 del 2004 - violazione e falsa applicazione dell'art. 23 ter del d.p.r. n. 380 del 2001 introdotto dall'art. 17 co. 1 lett. n) legge n. 164 del 2014 - violazione art. 7 della legge n. 497/1939 - difetto di motivazione - violazione del principio della gerarchia delle fonti - violazione del d.p.r. n. 380/2001: i) non esisterebbe alcun obbligo di diradamento funzionale per la zona B6-2, bensì l'obbligo persisterebbe solo per le zone più ad alto impatto sismico del Comune come indicato nell'art. 3 - Esigenze di Protezione Civile; ii) l'immobile è sito nella zona B62 in cui sarebbe ammesso il completamento dei programmi di edilizia convenzionata - agevolata finanziati e/o vigenti; iii) il concetto di area edificata satura deve intendersi riferito al consumo del suolo in termini edificatori e non all'uso del patrimonio edilizio già esistente e consolidato; iv) nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; v) si tratterebbe di cambio d'uso all'interno della stessa categoria funzionale della residenza per cui tutti i rispettivi paramenti di cui alla legge 1444/68 per tale zona sarebbero sempre rispettati; vii) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale risulterebbe urbanisticamente non rilevante e, pertanto, sempre consentito.
8. Con sentenza n. 3316 del 24 luglio 2020, il T.a.r. per la Campania:
a) in parte, dichiarava il ricorso improcedibile (con riguardo al ricorso iniziale) in quanto l'intervenuto annullamento, in sede amministrativa ed in esecuzione del citato dictum giudiziale, dell'atto inizialmente impugnato aveva reso improcedibile l'atto introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
b) in parte, lo reputava infondato (con riguardo al ricorso per motivi aggiunti) per le seguenti, riassuntive, ragioni:
i) la concessione edilizia non avrebbe fatto alcuna menzione di un eventuale uso residenziale/abitativo dell'immobile, mentre l'art. 5 delle norme di attuazione di p.r.g. "non oggetto di specifica impugnativa ma per converso di interpretazione asseritamente favorevole, vieta espressamente il cambio di destinazione d'uso dalla categoria produttiva, che comprende attività commerciali e studi medici, a quella residenziale, consistente nell'utilizzo ad uso abitativo";
ii) il Comune "ha, espressamente e in assenza di rituale contestazione al riguardo, disciplinato il mutamento di destinazione d'uso all'art. 5 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale approvato con legge regionale 20 marzo 1982, n. 14";
iii) una volta verificato l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso abusivo non poteva essere addotta la carenza di indicazione delle connesse ragioni di interesse pubblico, sul punto richiamando la sentenza le decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nn. 8-9/2017.
9. Ha appellato la Soc. Coop. Edil Rinascita Flegrea s.r.l., che, nel reiterare sostanzialmente i motivi dedotti nel ricorso di primo grado ritenuti erroneamente apprezzati dal T.a.r., censura la sentenza per:
I) error in judicando - errore di fatto - carenza istruttoria - violazione del dpr 380/2001- violazione della legge 11/11/2014, n. 164;
II) error in judicando - errata interpretazione dell'art. 5 delle n.t.a. del p.r.g. del comune di Pozzuoli, dell'art. 23-ter del d.p.r. 380/2001, nonché dell'art. 17 co. 1, lett. n), del d.l. n. 133 del 12/09/2014.
III) error in judicando - mancata comparazione tra interesse pubblico e privato.
9.1. Si è costituito, per resistere, il sig. Fi. Lu..
10. All'udienza del 21 marzo 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. L'appello è infondato.
12. Il collegio osserva, in via generale, che l'immobile viene legittimato e reso conforme alla normativa edilizia con un progetto depositato al Comune.
Più in particolare, l'immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato previo procedimento dell'amministrazione comunale che rilascia il relativo titolo edilizio-abilitativo.
12.1. La corrispondenza tra il progetto depositato al Comune e lo stato di fatto dimostra la regolarità urbanistica (detta anche regolarità edilizia).
13. Nel caso di specie, il titolo edilizio abilitativo di riferimento è rappresentato dalla concessione edilizia n. 97 del 1984 con la quale venne autorizzata l'utilizzazione dei porticati esistenti mediante la loro chiusura con destinazione dei medesimi a "esercizi commerciali, servizi sanitari, ecc...".
14. Il titolo edilizio, pertanto, non contempla né autorizza alcun destinazione abitativa dei porticati in questione; anzi, la destinazione a esercizi commerciali e servizi sanitari ne esclude categoricamente la riconducibilità urbanistica ed edilizia alla categoria residenziale, in quanto con questa ontologicamente e funzionalmente incompatibile.
15. Parte appellante valorizza la visura catastale storica per inferire la destinazione residenziale dei porticati.
16. Il collegio osserva che la categoria catastale, che si evince dalla visura, è cosa diversa dalla destinazione d'uso di tipo urbanistico (qui rilevante ai fini di causa).
16.1. Si tratta, infatti, di due definizioni completamente diverse.
16.2. Le categorie riportate nelle visure catastali sono, infatti, utilizzate piuttosto al fine di calcolare le imposte sul bene.
17. La destinazione d'uso ufficiale, invece, è una sola ed è quella urbanistica, che attribuisce la destinazione d'uso legittima, la quale rinviene unicamente dalle pratiche edilizie ovvero dal titolo abilitativo rilasciato dal Comune.
18. Soltanto se non è presente alcun atto legittimante allora potrà dovrà prendere in considerazione la categoria catastale.
19. Consegue a tanto che, l'eventuale cambio di categoria catastale operato dal privato (dalla C alla A) non implica anche il mutamento della destinazione d'uso edilizia e urbanistica del bene che resta, invece, sempre quello evincibile dal titolo edilizio, in ragione della destinazione che questo ha impresso al fabbricato.
20. Nel caso di specie, come sopra chiarito, la destinazione d'uso impressa ai porticati dalla concessione edilizia non risulta sia stata urbanisticamente del tipo residenziale.
21. Il contenuto del titolo edilizio-abilitativo non appare supportare, in termini di stretta coerenza tra titolo abilitativo e destinazione d'uso, una siffatta qualificazione e caratterizzazione urbanistica.
22. Parte appellante sostiene che il cambio di destinazione d'uso (da studio medico ad abitativo) sarebbe comunque consentito in forza del combinato disposto dell'art. 5, delle n.t.a. di p.r.g. con l'art., 23-ter del d.p.r. n. 380/2001.
23. Il motivo è infondato, in quanto frutto di una erronea lettura delle norme in questione, basata ancora una volta sulla asserita rilevanza delle categorie catastali (studio medico categoria A/2 - immobile abitativo categoria A/10, quindi stesso gruppo catastale).
24. Gli immobili destinati all'attività di uno studio medico rientrano nella categoria commerciale di cui all'art. 23-ter, par. 1, lett. c) del d.p.r. n. 380 del 2001, poiché hanno ad oggetto l'esercizio di un'attività sostanzialmente economica; nel mentre, gli immobili ad uso abitativo rientrano nella categoria residenziale di cui all'art. 23-ter, par. 1, lett. a), del d.p.r. n. 380/2001, in quanto costituiscono delle abitazioni civili.
24.1. Si tratta, pertanto, di due tipologie di immobili che non rientrano nella stessa categoria funzionale (o meglio, che appartengono a categorie funzionali differenti) in quanto utilizzati per finalità differenti, che esprimono, pertanto, un diverso carico urbanistico, come tale rilevante per l'impatto sul territorio.
25. Ma ciò che risulta ancor più decisivo è la circostanza che l'art. 23-ter del citato d.p.r. 380/2001 contiene una disciplina di carattere generale applicabile solo se e in quanto non siano previste specifiche disposizioni regionali o locali che disciplinino diversamente - nel rispetto e nell'esercizio dell'autonomia legislativa regionale e dell'autonomia regolamentare degli enti locali - il mutamento della destinazione d'uso.
26. Segnatamente, l'art. 23-ter citato dispone che "... Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".
27. Ciò comporta che le Regioni e i Comuni - tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, sia urbanistiche che produttive ed economiche - possono disciplinare diversamente le categorie rilevanti e il mutamento di destinazione d'uso, ben potendo anche vietare o limitare il passaggio tra categorie omogenee dal punto di vista catastale.
28. Il Comune di Pozzuoli, avvalendosi di tale facoltà e sulla sorta degli indirizzi forniti dalla legge regionale Campania 20 marzo 1982 n. 14, ha regolamentato il mutamento di destinazione d'uso all'art. 5 delle norme di attuazione del p.r.g.
29. Più in particolare, lo strumento urbanistico comunale ha orientato la normativa di attuazione a protezione della esigenza urbanistica di limitare gli immobili ad uso abitativo, nella prospettiva di attuare il c.d. "diradamento funzionale", introducendo a tal fine il criterio/concetto di "Residenziale satura di edilizia pubblica" (art. 25 delle n.t.a. di p.r.g., con riferimento alla zona in cui è sito l'immobile in questione).
30. Il collegio osserva - in ciò condividendo la tesi del Comune - che il concetto di zona "residenziale satura" fa riferimento non solo al consumo del suolo derivante dalla costruzione di nuove unità immobiliari, ma altresì al carico urbanistico che viene senza dubbio aggravato dall'aumento degli immobili a fini residenziali.
30.1. Tale indirizzo, invero, è stato tracciato dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr Cons. Stato, sezione IV, sentenza 17 ottobre 2018, n. 5950).
31. Se, dunque, la ratio sottesa alla pianificazione (artt. 10 e 25 delle n.t.a.) è quella di limitare la destinazione d'uso residenziale e favorire il passaggio alla destinazione d'uso commerciale/produttiva, è alla stregua della stessa ratio che si spiega e va letto l'art. 5 delle medesime n.t.a. con le quali il Comune ha disciplinato il mutamento di destinazione d'uso secondo classificazione diversa da quella indicata nell'art. 23-ter del d.p.r. n. 380/2001.
32. L'art. 5 citato così disciplina le categorie urbanistiche, ai fini anche dei relativi cambi di destinazione d'uso:
"a) Residenziale: consiste nell'uso abitativo anche saltuario, temporaneo e stagionale dell'immobile;
b) Produttiva: consiste, anche con riferimento all'art. 27 della L. 22.10.1971, n. 865, nell'utilizzazione dell'immobile a fini industriali, artigianali, commerciali, turistici (alberghi, pensioni, motels) e ricettivi anche per l'accoglienza sociale (case albergo per anziani, studenti, stranieri, ecc.) e sanitaria (case di cura e di riabilitazione). In tale destinazione s'intendono compresi anche gli immobili destinati ad offrire servizi in genere, compresi quelli del settore terziario e del tempo libero, dietro corrispettivo nell'ambito di attività economicamente remunerative. Nell'uso produttivo, salva esplicita previsione, non sono ammesse lavorazioni inquinanti e/o rumorose oltre la soglia di normale tollerabilità consentita all'interno di insediamenti residenziali;
c) Diverse da quelle residenziali o produttive: comprende le restanti possibili utilizzazioni di un immobile, quali quelle religiose, amministrative e per attrezzature e servizi pubblici di tipo culturale, divulgativo e ricreativo, comunque senza finalità di lucro".
33. Consegue a tanto che, lo studio medico non può essere ricondotto - secondo la classificazione operata dall'art. 5 citato - alla categoria di cui alla lettera a), ovvero alla categoria "Residenziale", in quanto questa è limitata e circoscritta all'esclusivo uso abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, e non comprende gli immobili destinati a studio professionale privi della connotazione abitativa.
34. Piuttosto, come anche prospettato in tesi dal Comune, lo studio professionale rientra più correttamente nella destinazione d'uso "produttiva" di cui alla lett. b) dell'art. 5 delle n.t.a. di p.r.g.
35. Ragion per cui, il cambio dalla categoria autonoma funzionale di tipo "residenziale" a quella di tipo "produttiva" diventerebbe urbanisticamente rilevante, e si porrebbe, per giunta, in contrasto con la ratio del pianificatore locale di garantire il "diradamento funzionale" ovvero la riduzione degli immobili ad uso residenziale/abitativo nel territorio comunale.
36. In altri termini, l'art. 5 in esame non ammette il cambio dalle destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) in favore di quelle residenziali di cui alla lettera a)".
37. Lo stesso articolo 5, tuttavia, in conformità alla ratio ispiratrice della pianificazione, consente, entro determinati limiti, il cambio di destinazione d'uso dalla categoria "residenziale" di cui alla lettera a) a quella "produttiva" di cui alla lettera b).
38. Parte appellante sostiene, altresì, che l'amministrazione non avrebbe motivato in punto di interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela.
39. Il motivo è infondato.
39.1. Il provvedimento prot. 75123 del 18 ottobre 2018 è ampiamente motivato in punto di fatto e di diritto, illustrando, con dovizia di riferimenti normativi e fattuali, le ragioni sottese all'atto di annullamento della s.c.i.a.
39.2. Per quanto concerne, più specificamente, le ragioni di interesse pubblico (richieste dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990), il collegio ritiene che dette ragioni siano state sufficientemente esplicitate laddove il Comune, nel divisato provvedimento, incentra la motivazione anche:
- sulle esigenze di tutela del c.d. "diradamento funzionale delle residenze";
- sul concetto di area "Residenziale satura di edilizia pubblica", da preservare con riguardo alla zona B6 altrimenti compromessa;
concetti che disvelano la chiara finalità dell'amministrazione di preservare - nel bilanciamento dei contrapposti interessi - gli obiettivi primari della pianificazione che, attraverso interventi particolarmente incisivi sul territorio comunale (come il cambio di destinazione d'uso tra categorie non omogenee in grado di incidere sul carico urbanistico), verrebbero altrimenti pregiudicati, peraltro mediante l'utilizzo di strumenti inadeguati quale la s.c.i.a in luogo della necessaria richiesta del permesso di costruire.
40. Neppure merita positivo apprezzamento l'asserito affidamento riposto dalla società sulla scia e sul tempo trascorso per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.
40.1. E invero:
- l'annullamento è intervenuto nei tempi di legge;
- giammai l'inerzia potrebbe radicare un affidamento di carattere ‘legittimo' in capo al privato che si è avvalso della scia in luogo del permesso di costruire, non essendo stato, costui, destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.
41. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
42. Le spese relative al presente grado di giudizio, considerata la peculiarità della questione, possono essere compensate fra le parti. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APR. 2024.