01/06/2021 free
Medici e borse 1983-91: il compenso da riconoscere per anno è pari a Euro 6.713,93 e non a Euro 11.103,82
Ai medici i quali abbiano frequentato i corsi di specializzazione cominciando in epoca anteriore all'anno accademico 1991-1992 e li abbiano terminati in epoca successiva, il compenso annuale è fissato nella misura di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, cioè in Lire 13.000.000 all'anno, pari ad Euro 6.713,93.
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Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 02-03-2021) 18-05-2021, n. 13501
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12646-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO ROITI, 45, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MANNARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO COLLALTI;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 740/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Svolgimento del processo
1. Il dottor M.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della pubblica istruzione, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto dall'anno accademico 1990-1991 fino al 3 novembre 1994, con risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE. A sostegno della domanda espose di aver regolarmente frequentato il corso di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio per il periodo di quattro anni, senza ricevere alcun compenso per l'attività svolta.
Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo ciascuno il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata dal medico soccombente e la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 ottobre 2018, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 44.415,28 a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi dalla data della messa in mora e con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale ha osservato che la prescrizione non era decorsa, perchè l'appellante aveva notificato l'atto di citazione in data 18 dicembre 2006 e che l'importo della somma a lui spettante doveva essere determinato assumendo come parametro il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, cioè Lire 21.500.000 per ciascun anno (pari ad Euro 11.103,82).
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria ricorre la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Dott. M.M. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 1218 c.c., nonchè delle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16.
Sostiene la parte ricorrente che la somma spettante al Dott. M. dovrebbe essere liquidata non nella misura indicata dalla Corte d'appello, bensì secondo i criteri di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, pari ad Euro 6.713,93 per ogni anno di corso frequentato.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni. Unite di questa Corte, con la sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente.
Tale autorevole insegnamento, al quale il Collegio presta integrale adesione, è in linea, del resto, con gli approdi ermeneutici già raggiunti dalle Sezioni semplici di questa Corte. Costituiva insegnamento più volte enunciato, infatti, il principio in base al quale il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2 ("le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992"), deve essere inteso nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto dell'Unione Europea, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che alla data di entrata in vigore del decreto già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (sentenze 29 agosto 2013, n. 19884, e 31 marzo 2015, n. 6469).
Ne consegue che in relazione ai medici i quali, come il Dott. M., abbiano frequentato i corsi di specializzazione cominciando in epoca anteriore all'anno accademico 1991-1992 e li abbiano terminati in epoca successiva, il compenso annuale è fissato nella misura di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, cioè in Lire 13.000.000 all'anno, pari ad Euro 6.713,93.
2. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa potrebbe (teoricamente) essere decisa nel merito. La Corte d'appello, però, nel pronunciare la sentenza qui impugnata, ha disposto che gli interessi decorressero dalla data della messa in mora (non indicata); nel corpo della motivazione, la sentenza ha anche affermato di non doversi pronunciare sulla valenza interruttiva o meno, ai fini della prescrizione, della "lettera di richiesta della remunerazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 2 novembre 1999". Questa Corte non è in grado, perciò, di stabilire se gli interessi sulla somma spettante al medico debbano decorrere da quest'ultima data, da intendersi come formale atto di messa in mora, o, viceversa, da quella della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 18 dicembre 2006.
Ne consegue che, accolto il ricorso nei sensi indicati, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi enunciati e provvederà a stabilire l'esatta data di decorrenza degli interessi.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021