18/05/2023 free
La attività libero professionale intra moenia in regime di ricovero è prevista solo per le strutture pubbliche
Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.
*************************
Pubblicato il 08/05/2023
N. 04578/2023REG.PROV.COLL.
N. 09334/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9334 del 2017, proposto dalla Fondazione Luigi Maria Monti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli 44;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5917/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante, avente causa dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, per l’annullamento del provvedimento regionale che non ha consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale intra moenia in regime di ricovero presso la ridetta struttura.
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso in appello.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio depositando una memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2023.
2. Con l’unico, articolato motivo di gravame l’appellante ha dedotto “Erroneità, illogicità, incoerenza, arbitrarietà, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione - Travisamento dei fatti - Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. del 27.3.1969 n. 130 art. 129; della L. 833/1978, art. 41; del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979, art. 25; del D.P.R. 130/1969; della L. 412 del 30.12.1991, art. 4, co. 7; del D.Lgs. 502/1992, art. 4, co. 2; del D.Lgs. 229/1999; della L. 483/1997, art. 22; del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, art. 12; della L. 662/1996, art. 5; del D.M. 11.6.1997, art. 1, co 3; del D.M. 31.7.1997, art. 3, co. 3; del Dl.gs. 229/1999, art. 1, art. 8 quater co. 1 e 8, art. 8 quinquies co. 29; del D.Lgs. 229/99, art. 15 undecies; del D.P. Cons. Min. del 27.3.2000, art. 4, co. 3; della Conferenza Stato Regioni dell’8.8.2001, punto 17); della Legge Costituzionale 3/2001; della L. n. 120/2007; dell’art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii.; dell’art. 15- undecies del D.Lgs. 502/1992 ess.mm.ii.; degli artt. 3 e 97 Cost.; dell’art. 47 della L. 428/1990 e del CCNL ARIS/ANMRIS”.
Come riporta la sentenza gravata, la tesi della Regione, come consacrata nel provvedimento impugnato in primo grado, è nel senso che “Per quanto riguarda l'attività professionale gli enti destinatari della disciplina dell'attività libero- professionale intramuraria sono, ai sensi, dell'art.1, comma 4 della L. n.120/2007 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico (l'I.D.I. è un IRCCS di diritto privato; la Regione Lazio con il DCA n.U00440 del 18.12.2014, come modificato dal DCA dell'1.7.2015, ha disciplinato l'attività professionale intramuraria prevedendo all'art.1 che questa può essere esercitata dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dipendenti delle aziende ed enti del SSR, con rapporto di lavoro esclusivo, in nome e per conto dell'ente di appartenenza ma al di fuori dell'orario di servizio e all'interno delle strutture del SSR. pertanto, per quanto sopra esposto, l'attività libero professionale intramoenia in regime di ricovero non è applicabile all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, i cui medici, se consentito da altre disposizioni, possono svolgere attività privata presso altre strutture private”.
3. Va osservato che il T.A.R. ha rigettato il ricorso dell’odierna appellante osservando anzitutto che “le strutture destinatarie della disciplina de quo sono state individuate rigorosamente dai citati DD.CC.AA., non impugnati, tra le quali non risulta ricompreso l'IDI che è pacificamente un IRCCS di diritto privato”.
Questo - essenziale – passaggio motivazionale, che enuclea la principale ragione ostativa all’accoglimento della pretesa della ricorrente, non è oggetto di critica da parte del ricorso in appello.
L’argomento è anzi aggirato con ampie digressioni, non sempre perspicue, sulla natura dell’IDI (e della Fondazione).
4. Il ricorso appello, da pag. 10 a pag. 27, dopo un excursus sulla disciplina dei cc.dd. ospedali religiosi, ed una ricostruzione della disciplina regionale dell’attività intra moenia, contesta altro passaggio della sentenza impugnata, nel quale si afferma che non “depone a favore dell'applicazione della normativa de qua la natura di ospedale classificato della menzionata struttura ospedaliera, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ex plurimis Tar Lazio, sez.I, n.138/2012, avendo i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 761 del 1979, l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lg. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lg. n. 165 del 2001, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del S.s.n.”.
L’appellante contesta in particolare il riferimento alla precedente sentenza del T.A.R. Lazio n. 138/2012, che suo dire sarebbe inconferente.
Da pag. 28 a pag. 40 il ricorso in appello ripropone i “motivi di cui al ricorso, rimasti non analizzati ed ingiustamente assorbiti dal T.A.R. Lazio”.
5. Osserva il Collegio che il ricorso di primo grado constava di due motivi, e il T.A.R. ha motivato su entrambi.
In questa seconda parte dell’appello si contesta infatti, tra l’altro, il capo di sentenza che ha rigettato il secondo motivo: “Infondato è anche il successivo motivo di doglianza con cui la società ricorrente ha prospettato la violazione della normativa, dettagliatamente indicata, che in caso di trasferimento di azienda ha voluto " proteggere la posizione dei lavoratori che conservano tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente. In merito il Collegio sottolinea che la richiamata normativa non può certamente rendere applicabili istituti, quale è quello dell'attività professionale inframoenia, che presuppongono una determinata natura dell'ente”.
Rimane dunque insoluto il problema, non affrontato dal ricorso in appello, della mancata impugnazione dei DD.CC.AA. che hanno individuato le strutture destinatarie della disciplina in questione.
A pag. 28 del ricorso in appello in realtà si contestano genericamente tali provvedimenti: “il richiamo operato dalla suddetta normativa agli IRCCS di diritto pubblico piuttosto che di diritto privato, nulla rileva nelle ipotesi in cui si tratti di ente classificato, poiché equiparabile, per volere del Legislatore e della stessa Regione Lazio (cfr. succitata D.G.R. n. 731/2005), alle strutture ospedaliere del S.S.N.. Lo stesso dicasi per le DD.CC.AA. n. U00440 del 18.12.2014 e dell’1.7.2016 della Regione Lazio che di certo non potrebbero porsi in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, trattandosi pur sempre di materia concorrente ex art. 117 Cost. avendo ad oggetto la tutela della salute”.
Si tratta di argomenti di critica proposti contro provvedimenti non impugnati, neppure congiuntamente o tardivamente, e comunque senza uno specifico profilo di censura al capo della sentenza che ha rigettato il primo motivo del ricorso in ragione della preclusione rappresentata dalla portata dirimente di tali provvedimenti presupposti.
6. Le superiori considerazioni appaiono sufficienti e dirimenti nel senso del rigetto del ricorso in appello.
Il Collegio ritiene che, in ogni caso, ulteriormente ostative rispetto al merito della pretesa dell’appellante risultano le ragioni già indicate dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1410/2019: che facendo applicazione dei princìpi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18 ottobre 2018, ha ritenuto che “Gli ospedali classificati, dunque, anche se non sono soggetti al regime dell’accreditamento e operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni, sulla base di accordi con le regioni ai sensi dell’art. 8 quinquies comma 2 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, non si possono ritenere, a tutti gli effetti, nell’ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico, come peraltro, già evidenziato nella sentenza n. 4631 del 2017, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti e alla inapplicabilità del diritto europeo e nazionale sugli appalti pubblici in caso siano essi stessi committenti di contratti di lavori, servizi e forniture”.
Gli ospedali classificati sono pertanto equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.
Correttamente pertanto il T.A.R. ha ritenuto che non “risulta conferente il richiamo alla natura di ente morale senza scopo di lucro della Fondazione ricorrente in quanto tale caratteristica non vale certamente a far venir meno la natura privatistica dell'IDI, che risulta essere stato l'elemento determinante al fine di negare l'estensione allo stesso della normativa in materia di attività professionale inframuraria”.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto: per ragioni in diritto, di natura e portata assorbente, che rendono del tutto irrilevante l’indagine in fatto sollecitata dalla richiesta istruttoria dell’appellante.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della Regione Lazio delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, otre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Antonella De Miro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Giovanni Pescatore