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CORTE di CASSAZIONE sez.Unite - La “chance” non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale – Chi intende avvalersene , è onerato della prova.

22.04.2008
In sintesi:
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta In ambito concorsuale – la prova attiene, tra l’altro, alle probabilità di riuscita nel concorso ed agli...

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