04.07.03 free
TAR CAMPOBASSO - (sulla esatta portata dell' inciso "rosa di candidati idonei", rinvenibile ex art 13 Dlgs 229/99, nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
ANTONIO PASCA Cons. , relatore
ALBERTO TRAMAGLINI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.88/2000 proposto da Carlomagno Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Funari e dall’Avv. Teresa Brillante, con domicilio eletto in CAMPOBASSO
C/O ST.FRUSCELLA VIA C.BATTISTA,11
presso
BRILLANTE AVV. TERESA
contro
Azienda Sanitaria Locale n.2 Pentria di Isernia, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Colalillo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, al Corso Umberto I, 43
per l'annullamento
della delibera n. 813/1999 del 29/10/1999 di indizione dell’avviso pubblico per l’incarico quinquennale di Dirigente di Pediatria e di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 Pentria di Isernia;
Udito il relatore Cons. ANTONIO PASCA e uditi altresì per le parti gli Avv.ti T.
Brillante e V. Colalillo;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente, dipendente della ASL n. 2 Pentria con qualifica di Dirigente Medico I fascia A di Pediatria, fin dal luglio del 1992 e a seguito delle dimissioni del Dott. Mario Tallarino, Primario di Pediatria, assume di aver svolto le superiori funzioni primariali con continuità e sul posto vacante.
Con delibera 228/96 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Primario Dirigente II livello presso la divisione di Pediatria dell’ospedale di Isernia, avviso pubblico reiterato con successiva delibera 293/98.
A seguito della pubblicazione sulla G.U. del 5.06.98, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi, unitamente ad altri cinque aspiranti all’incarico.
Come risulta dal verbale n.1 del 27.09.99 della Commissione di Esperti, il ricorrente è stato tuttavia l’unico dei candidati a presentarsi per sostenere il prescritto colloquio.
Riferisce il ricorrente che la Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli ed al colloquio, ha ritenuto di acquisire parere informale del Direttore Generale e del Dirigente del Personale in ordine all’opportrunità o meno di finalizzare il procedimento, invitando il ricorrente ad allontanarsi temporaneamente dall’aula al sopraggiungere del Direttore Generale.
Il ricorrente, riammesso in aula, ha quindi sostenuto regolarmente il colloquio con esito positivo ed è stato pertanto dichiarato idoneo.
E’ intervenuta infine l’impugnata delibera 813/99 con cui il Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Personale, ha statuito di non attribuire l’incarico primariale al ricorrente.
Con il ricorso in esame il Dott. Carlomagno impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per sviamento, laconicità e indeterminatezza. Violazione della legge n. 241/90 per difetto di una congrua motivazione;
2) violazione e ultronea applicazione dell’art. 15 ter, comma 2, del D.Lgs n. 502/92;
3) eccesso di potere per sviamento. Mancata considerazione di presupposti determinati. Violazione degli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 484/97;
4) eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo. Indebita applicazione del D. Lgs n. 229/99. Violazione del principio della lex specialis del concorso. Violazione dell’art. 17 del D. Lgs n. 229/99;
5) eccesso di potere per contraddittorietà;
6) violazione dell’art. 15 ter, comma 2, del D. Lgs n. 502/92 sotto altro profilo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24 ottobre 2002 il ricorso è stato introitato per la decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Risultano infatti anzitutto fondati il primo ed il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, l’impugnato provvedimento stabilisce di non attribuire l’incarico al ricorrente sulla base di una erronea lettura ed interpretazione dell’art.13 del D.Lgs. 229/99, modificativo dell’art.15 del D.Lgs 502/92.
Tale disposizione prevede: “l’attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa è effettuata dal Direttore Generale ... sulla base di una rosa di candidati selezionata da un’apposita Commissione".
L’interpretazione seguita dall’Amministrazione non può essere condivisa, atteso che la norma in questione ha inteso fare riferimento alla normale ipotesi di partecipazione di più aspiranti, senza con ciò stesso voler escludere la possibilità di attibuire l’incarico nel caso di unico candidato.
In realtà la norma, intervenendo su un diverso precedente contesto normativo di riferimento risulta chiaramente diretta a circoscrivere entro limiti rigorosi l’attività di valutazione affidata alla Commissione di Esperti a fronte degli spazi discrezionali invece riservati al Direttore Generale, nel senso di indicare che la Commissione di Esperti è chiamata ad eprimere un giudizio sulla idoneità o meno degli aspiranti e che quindi i concorrenti selezionati e valutati integrano una “rosa di idonei” e non ad esempio una graduatoria.
Sotto altro profilo, il provvedimento appare peraltro non sufficientemente motivato, qualora l’Amministrazione avesse inteso attribuire ( il che è improbabile) alla assenza di una “rosa di idonei” ulteriori quanto oscure significazioni.
Senza dire infine che detto provvedimento appare altresì viziato di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto alla determinazione di finalizzare il procedimento di che trattasi, sulla base di indicazioni in tal senso fornite dalla Direzione Generale e recepite dalla Commissione.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnata delibera.
Conseguentemente, tenuto conto delle indicazioni conformative su indicate, l’Amministrazione è tenuta a conferire l’incarico primariale di che trattasi al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell’Amministrazione resistente; dette spese vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre IVA e CAP.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso n.88/00, proposto da Carlomagno Giuseppe e, per l’effetto, annulla la delibera DG n. 813 del 29.10.99.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di giudizio, spese che si liquidano nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2002.
Calogero Piscitello – Presidente
Antonio Pasca - Estensore