19/09/2020 free
L'obbligazione dello Stato italiano nei confronti dei medici specializzandi appartiene al tribunale di Roma
In tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento; l'obbligazione dello Stato italiano nei confronti dei medici specializzandi è sorta in Roma, e nello stesso luogo va del pari adempiuta, mediante l'attività legislativa necessaria all'attuazione delle direttive comunitarie.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 26-08-2020, n. 17852
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente -
Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
Dott. DE FELICE Alfonsina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 18516/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 05/06/2019 nel procedimento vertente tra:
G.C., da una parte, e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dall'altra, ed iscritto al n. 252/2019 R.G. di quell'Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari che la controversia appartiene alla competenza del Tribunale di Roma.
Svolgimento del processo
che:
il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, è stato investito della cognizione della causa promossa da G.C. e P.M., medici specializzandi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, avendo il Tribunale di Roma, sezione lavoro, declinato la propria competenza territoriale sulla controversia;
la domanda originaria aveva ad oggetto il diritto al risarcimento del danno per violazione della disciplina comunitaria da parte dello Stato italiano a causa del mancato tempestivo recepimento di alcune direttive Europee con incidenza favorevole sulla retribuzione dei ricorrenti;
il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, sul presupposto che il rapporto dei medici specializzandi non sia equiparabile a nessuna delle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, a sua volta rimettendo la causa allo stesso Tribunale di Lucca, in sede civile;
quest'ultimo ha nuovamente rimesso la causa alla sezione lavoro, rilevando l'inscindibilità fra le statuizioni d'incompetenza funzionale e territoriale;
il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio, domandando a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale in capo al Tribunale di Roma, in funzione di giudice civile, in applicazione delle norme generali sulla competenza, ove, all'art. 25 c.p.c., l'ordinamento prevede espressi criteri di attribuzione della stessa nelle cause in cui è parte una pubblica amministrazione (foro della pubblica amministrazione), e, segnatamente, nei casi in cui questa risulta convenuta in giudizio;
il P.G. ha proposto l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
che:
i rilievi formulati nell'ordinanza del giudice remittente sono condivisibili e il ricorso merita, pertanto, accoglimento;
la posizione espressa dal Tribunale di Lucca conferisce continuità ai principi formulati da questa Corte in ipotesi sovrapponibili, ove si è ritenuto che in merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, l'ufficio giudiziario competente sia il Tribunale di Roma avuto riguardo al foro della p.a. nonchè a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione (Cass. n. 3869 del 2014 e n. 24353 del 2016);
questa Corte ha ulteriormente precisato che in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione sia ai fini del forum destinatae solutionis, l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento;
la soluzione prospettata dal Tribunale di Lucca merita pertanto accoglimento atteso che l'obbligazione dello Stato italiano nei confronti dei medici specializzandi è sorta in Roma, e che nello stesso luogo andava del pari adempiuta, mediante l'attività legislativa necessaria all'attuazione delle direttive comunitarie;
in definitiva, il ricorso va accolto dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per l'ulteriore corso del giudizio;
le spese del presente giudizio saranno disposte al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette le parti per l'ulteriore corso del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale, il 12 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020