29/10/2020 free
L'accertamento del requisito sanitario nella pensione di invalidità non equivale anche a riconoscimento del diritto alla prestazione
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, riservati all'INPS.
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Tribunale Roma sez. lav., 08/10/2020, n.6085
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE
SENTENZA LAVORO
IL GIUDICE, dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro,
all'udienza dell'8 ottobre 2020 ha pronunciato la seguente nella
causa iscritta al n. 43581/2019 R.G, vertente
TRA
Co. Li., elettivamente domiciliata in Roma, viale Libia n.58, presso
lo studio degli avv. ti Pietro Ferri e Valeria Ferri, che lo
rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso per ATPO.
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Distrettuale sita in Roma via
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta
giusta procura generale alle liti per atto notar Castellini di Roma
del 21.7.2015.
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 18.12.2019, Co. Li. ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento del requisito sanitario prescritto per l'attribuzione del diritto all'assegno ordinario di assistenza ex art. 13 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetto, mal valutando le risultanze delle certificazioni mediche in atti.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto alla prestazione assistenziale anzidetta si dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.6.2018 e condannarsi l'INPS al pagamento dei relativi, ratei, oltre accessori.
Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente la improponibilità e la inammissibilità della domanda e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. di cui è data pubblica lettura.
Rileva preliminarmente il Tribunale che il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
La domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.ssa Daria Galli, specialista in medicina legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla legge 118/1971, dal d.lgs. n. 509/1988 dal D.M. del Ministero della Sanità del 5.2.1992, con cui sono state approvate la tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e la malattie invalidanti, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, motivatamente confutandole, così accertando che la Co. è affetta da una serie di patologie che investono una pluralità di organi ed apparati (v. pagg. 4 e 5 della relazione), tali da comportare un permanente riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, sia pure solo a decorrere dal novembre 2019, epoca in cui è sopraggiunta una sindrome algo-disfunzionale ai piedi e alle caviglie, con limitazioni nel mantenimento della stazione eretta prolungata e nella deambulazione.
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti, che hanno omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
Ricorrono gli ulteriori requisiti socio-economici, da valutare in questa sede soltanto al fine di verificare la sussistenza di un concreto interesse della ricorrente all'accertamento del requisito sanitario richiesto, considerato che dall'anamnesi lavorativa raccolta nel corso dell'indagine peritale emerge che la ricorrente non svolge più l'attività di fisioterapista libero-professionista e che nel 2018 era titolare di un reddito pari ad E 2.145,00 (v. dichiarazione sostitutiva di certificazione del 16.12.2019).
Pertanto, deve dichiararsi dal novembre 2019 la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 13 legge n. 118/1971 per il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici", riservati all'INPS (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
Atteso il parziale accoglimento della domanda e la sopravvenienza del prescritto requisito sanitario solo in epoca successiva alla definizione del procedimento di ATPO, ricorrono i presupposti per compensare le spese relativamente a quest'ultimo, mentre esse devono porsi a carico dell'INPS, secondo soccombenza in relazione alla presente fase,, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e ss modifiche, come interpretati dalla Suprema Corte ( v. Cass.,3.12.2019 n. 31545 e Cass. 30.1.2019, n. 2731), al pari delle spese di ctu, liquidate con separato decreto..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 13 legge n. 118/1971 per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di assistenza a decorrere dal novembre 2019
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, che, liquida in complessivi E 2.251,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente.
- pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
- compensa le spese del procedimento di ATPO
Roma, 8 ottobre 2020
Depositata in cancelleria il 08/10/2020