04/01/2020 free
Danni cagionati da animali: responsabilità di Comune o ASL solo se il cane è randagio
Tribunale Lecce sez. I, 06/11/2019 n.3410
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Al. An. ha esposto che il giorno 18.12.2011, intorno alle ore 19:00, si trovava sulla SS 274 a bordo della propria Ford Mondeo tg. DM --omissis--, quando, giunto all'altezza dello svincolo per Taviano, si è visto tagliare la strada da un grosso cane randagio. L'attore ha precisato di non aver potuto evitare l'impatto e, dopo aver lamentato di aver riportato danni al mezzo e alla persona, ha agito in giudizio contro ASL e contro il Comune di Taviano, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Il Comune di Taviano si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocando la responsabilità esclusiva o concorrente del sig. An. nella determinazione dell'evento, nonché negando che vi sia prova della presenza di un cane randagio sul luogo del sinistro.
Anche ASL si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità a sé imputabile e negando che sia stata fornita prova della natura randagia del cane.
Su richiesta del Comune di Taviano, è stata disposta la chiamata in causa di Groupama Assicurazioni s.p.a., la quale ha resistito all'azione attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU e si è concluso con sentenza di accoglimento della domanda attorea.
Groupama Assicurazioni s.p.a. ha impugnato la sentenza, censurandone la motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di responsabilità del Comune di Taviano e richiamando la normativa di settore. La compagnia ha poi contestato la sentenza nella valutazione della responsabilità e ha denunciato l'errore del giudice nell'aver ritenuto sussistente la prova della natura randagia del cane.
ASL si è costituita con propria comparsa, resistendo all'appello in punto di difetto di legittimazione passiva del Comune, ma aderendo alle contestazioni relative all'assenza di prova della natura randagia del cane.
Il Comune si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello e associandosi nel resto alle difese della compagnia.
Il sig. Al. An. si è costituito con propria comparsa, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
In via preliminare si dà atto che il Comune di Taviano ha rinunciato all'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'eccezione - rilevabile anche d'ufficio - è in ogni caso infondata, poiché l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge.
L'appello richiama infatti le parti della sentenza impugnate, ne individua gli errori, propone una diversa ricostruzione dei fatti ed indica le modifiche proposte.
Venendo al merito, si ricorda che il sig. An. ha chiesto il risarcimento del danno patito a seguito dell'impatto del proprio veicolo contro un cane randagio e il Giudice di Pace ha accolto la domanda.
Groupama Assicurazioni s.p.a. ha impugnato la sentenza, ritenendo tra l'altro che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere provata la natura randagia del cane, nonostante vi fossero elementi di prova di segno contrario.
La scrivente ritiene di dover esaminare in via preliminare tale motivo di appello, in virtù del principio della ragione più liquida.
Presupposto per l'invocazione della responsabilità di uno dei convenuti, infatti, è in primo luogo la dimostrazione che l'evento sia stato determinato da un cane randagio e non da un cane di proprietà di privati.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui Comune o ASL sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un fatto colposo degli enti (v. Cass. Civ., sent. N. 31957/2018; 18954/2017).
Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che il cane fosse randagio.
Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può invocarsi la responsabilità del Comune o della ASL (chiamati a intervenire solo rispetto al fenomeno del randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Orbene, nel caso in esame, come evidenziato dall'appellante, non è stato provato che il cane fosse randagio.
Lo stesso attore, infatti, in sede di interrogatorio formale ha affermato ?non ricordo cosa avesse al collo; mi sembra cuoio scuro? e ha precisato che ?la strada da me percorsa è una strada statale costeggiata da terreni agricoli e da case sparse?.
Il dott. Me. Vi., dipendente ASL intervenuto dopo l'evento, ha confermato che il cane, da lui personalmente visionato dopo l'impatto, era ?di grossa taglia, razza rottweiler, di colore nero focato e con un collare in cuoio?.
Il teste Ra. Fr., Assistente Capo in forza presso il Commissariato di PS di Gallipoli, ha riferito: ?non ricordo se avesse il collare, forse sì?.
La teste Ne. Ma. Gr., che ha assistito all'impatto in quanto seguiva l'auto dell'attore, ha riferito che il cane ?era provvisto di un collare? e che lo stesso ?sbucava dai cespugli adiacenti al margine della carreggiata, dove vi erano case sparse?.
È stato dunque provato in modo certo che il cane era dotato di un collare di cuoio: elemento, questo, che porta indubbiamente a escludere che fosse un cane randagio.
La razza Rottweiller (confermata dallo stesso attore in sede di interrogatorio e da tutti i testimoni) è inoltre una razza che ha uno specifico mercato, come da nozione di comune esperienza, per cui è altamente probabile che il cane sia stato acquistato da un privato.
Va anche evidenziato che la teste Negro ha riferito che il cane ?era pieno di erba?, circostanza compatibile con l'uscita da una delle case sparse (la cui presenza è stata confermata anche dall'attore) che si trovavano, sempre secondo la deposizione della teste Ne., dietro i cespugli adiecenti al margine della carreggiata.
I testimoni hanno riferito che il cane era ?malandato?, ?sporco? e che ?non era tenuto bene?, ma tali elementi, da soli, non sono idonei a dimostrare che un cane di razza provvisto di collare e presente vicino a case sparse sia un cane randagio.
Si ricorda che l'art. 2052 c.c. prevede che ?Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito?.
La circostanza che il cane fosse sporco, dunque, non rileva, in quanto la responsabilità del proprietario sussiste anche nei casi in cui l'animale sia fuggito o smarrito.
Lo stesso attore ha riferito, in sede di interrogatorio, di percorrere la strada in esame una volta al mese per recarsi dai suoceri e di non essere incappato in alcun branco di cani randagi. La teste Tu. Lu. ha riferito che sul tratto di strada in esame non vi sono state precedenti segnalazioni della presenza di un cane randagio, prima dell'evento.
In ragione di un tanto, tenendo conto della circostanza che l'evento è avvenuto con un cane di razza, dotato di collare (necessariamente messo da un padrone, non potendosi ritenere che l'animale sia stato in grado di indossarlo in altro modo, anche tenendo conto della nota aggressività di tali tipi di cane), uscito da cespugli posti in prossimità di case sparse, in zona in cui non sono stati segnalati altri cani randagi, si deve concludere per l'assenza di prova in merito al coinvolgimento di un cane randagio.
La descrizione di un cane sporco e malandato implica valutazioni che non sono demandabili ai testi (anche tenendo conto della circostanza che, secondo i testimoni, il cane è fuoriuscito dai cespugli) e, in ogni caso, non sono sufficienti a provare la presenza di un cane randagio, tenendo conto dei gravi indici di segno contrario sopra menzionati.
Neppure rileva l'assenza di microchip, posto che non può da ciò farsi derivare la natura randagia del cane.
Come già evidenziato, il rottweiler ha indossato il collare indubbiamente per mano di un padrone e, dunque, se il padrone ha deciso di non dotarlo di microchip, ciò non muta la natura stessa del cane.
Conclusivamente, gli elementi raccolti escludono che l'attore abbia fornito la prova che il cane fosse randagio e, dunque, che vi fosse un obbligo di intervento da parte dei convenuti.
L'appello è dunque accolto e la sentenza riformata, con rigetto della domanda attorea rispetto al Comune di Taviano.
Si rileva che la ASL non ha proposto appello incidentale, per cui rispetto alla condanna proposta contro di lei si è formato il giudicato.
Le contestazioni che ASL ha mosso, infatti, non attengono in modo specifico alla legittimazione processuale, ma implicano valutazioni di merito che avrebbero dovuto costituire oggetto di specifico gravame.
La riforma della sentenza riguarda dunque unicamente il capo relativo alla condanna del Comune di Taviano.
In punto di spese di lite, si ritiene di dover disporre la condanna del solo sig. An. alla refusione delle spese di lite - di entrambi i gradi di giudizio - in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a.. ASL, infatti, non si è opposta al motivo di contestazione - presentato in primo grado e in appello - inerente l'assenza di prova sul coinvolgimento di un cane randagio.
Le spese del Comune di Taviano del primo grado sono poste parimenti a carico del sig. An., attesa la revoca della condanna in danno del Comune.
Le spese di lite del secondo grado tra Comune di Taviano, ASL e sig. An. sono interamente compensate, tenendo conto della circostanza che nessuno degli appellati ha spiegato appello incidentale e che solo la difesa della compagnia ha comportato una riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9815/2017 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna del Comune di Taviano al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, in favore di An. Al. e, per l'effetto, la condanna di Groupama Assicurazioni s.p.a. alla manleva in favore del Comune di Taviano;
B) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il sig. Al. An. alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Taviano, per il primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il sig. Al. An. alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a., liquidate in euro 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) Condanna An. Al. alla restituzione di quanto ricevuto da Groupama Assicurazioni s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado;
E) Condanna il sig. An. Al. alla refusione delle spese di lite in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a., per il secondo grado di giudizio, liquidate in euro 1.350,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
F) Compensa interamente le spese di lite di secondo grado tra Comune di Taviano, ASL e il sig. An. Al..
Lecce, 05.11.2019
Depositata in Cancelleria il 06/11/2019