Accesso Rapido

Danno biologico - Definizione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Valore vincolante - Conseguenze

22.05.2010
In sintesi:
Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa...

Contenuto Riservato

Il contenuto della pagina è riservato agli iscritti, in regola con il pagamento della quota di adesione.

Nuova Iscrizione

Se desideri iscriverti, compila l'apposito modulo: sarai in breve abilitato.

Rinnovo Quota

Se desideri rinnovare, fai click sul pulsante "Accedi", inserisci Username e Password, e una volta effettuato il login, clicca sul link Dati Personali presente nel menu a tendina "Area Riservata" in alto a destra e poi clicca su "Gestisci Abbonamento".

Assistente Virtuale AI