10.01.2014 free
Commissione Tributaria Provinciale di Udine - Sicurezza degli alimenti: la ASL non è tenuta al rimborso dei tributi versati.
“Anche i grossisti nel settore del commercio agroalimentare sono soggetti al pagamento della tariffa della sezione 6 dell’allegato A del D. lgvo n. 194/2008 istituita per il finanziamento dei controlli ufficiali delle Aziende Sanitarie sulle imprese per la sicurezza dell’alimento a tutela della salute del consumatore finale. Non sussiste incompatibilità e contrasto tra la normativa nazionale e la corrispondente normativa europea e in particolare con l’art. 27 paragrafo 5 del Regolamento CE n. 882 del 2004”
(Massima a cura dell’Avv. Laura Baggio)
Commissione Tributaria Provinciale di Udine – Sezione 3
Sentenza n. 239/3/13
dep. segreteria 28/11/2013 – RG 162/12
Omissis
Svolgimento del processo
Le società B. srl, F. & C. srl, O. srl, M. srl, L. & C. srl, G. srl, O. srl e U. srl; tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso ortofrutticolo, con un unico ricorso collettivo cumulativo, impugnano i rifiuti taciti che si erano formati sulle loro domande all'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 4 "MEDIO FRIULI' di restituzione dei contributi secondo tariffa di cui al D. Lgs n. 194 del 2008 che esse le avevano versato per gli anni 2009 e 2010.
Chiedono, in via principale, di "annullare il rifiuto tacito di rimborso”; in via subordinata, di disapplicare, in parte qua, il D. Lgs n. 194 del 2008 per sua incompatibilità con il Regolamento CE n. 882 del 2004, ovvero, laddove ritenuto opportuno, di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti del presente processo alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell'art. 234, paragrafo 2, dei Trattato CE, al fine di interpellare il giudice comunitario in ordine alla risoluzione dì due quesiti interpretativi (che illustrano nel ricorso).
Le ricorrenti chiedono anche che l'Azienda sanitaria sia condannata alla restituzione, in ogni caso, delle somme che esse hanno indebitamente versato.
L'Azienda si costituisce in giudizio affinché il ricorso sia dichiarato irricevibile, improcedibile ed inammissibile, oppure che sia rigettato.
Le ricorrenti contestano all'Azienda sanitaria la violazione e/o la falsa applicazione dell'allegato "A", e/o della Tabella riportata nella sezione 6 dell'allegato "A" al D. Lgs n. 194 del 2008, e ciò per l'assenza di loro soggettività passiva al tributo.
La controversia verte sulla applicabilità del tributo di cui si discute:
- solo alle imprese che svolgono attività di produzione e non anche a quelle che, come le istanti, svolgono esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti agroalimentari" come si legge nel ricorso;
- oppure, come sostiene l'Azienda, a tutti i soggetti coinvolti nella catena agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, del prodotto finito e, quindi, anche alle società ricorrenti
Le società motivano il loro ricorso sostenendo che la normativa nazionale dispone che siano colpiti dal tributo solo gli operatori che svolgono attività in "stabilimenti" e che, pertanto, esse non sono soggette al tributo, in quanto si limitano alla commercializzazione dei prodotti, senza operare in stabilimenti.
L'Azienda illustra le ragioni per cui, a suo giudizio, il tributo è applicabile anche alle attività di commercializzazione svolte dalle ricorrenti.
Motivi della decisione
La prima difesa dei ricorrenti è volta a sostenere che l'applicazione nei loro confronti della 'tariffa" di cui all'allegato A del decreto legislativo n° 194 del 2008 sarebbe contraria al contenuto della stessa normativa applicata, nel senso che il riferimento ai controlli ufficiali sanitari effettuati negli "stabilimenti" e con oneri economici parametrati alla "entità produttiva" degli stabilimenti sarebbe tale da escludere, sul piano interpretativo, la volontà del legislatore nazionale dì coinvolgere anche gli operatori del commercio e, in particolare, i grossisti ortofrutticoli.
Tale interpretazione non è peraltro condivisibile, non solo perché i termini "stabilimento" e "produzione" sono sufficientemente generici da potere ricomprendere anche i concetti di "unità locale dell'impresa" e di "quantità di merce trattata", ma soprattutto perché è lo stesso allegato A) a smentire l'interpretazione restrittiva, laddove menziona espressamente proprio gli "Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore "ortofrutticoli freschi".
La seconda difesa dei ricorrenti è quindi volta a sostenere una incompatibilità tra la normativa interna e la corrispondente normativa europea, in particolare, in confronto con l'art. 27, paragrafo 5 del Reg. 882 del 2004, in quanto il legislatore italiano - ne fissare le tasse a carico dei vari operatori - non avrebbe tenuto conto del tipo di azienda del settore interessata, dei relativi fattori di rischio, degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva, dei metodi tradizionali impiegati, delle esigenze delle aziende situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.
Anche tale difesa è priva di fondamento, non solo perché non è ben chiaro da cosa si dovrebbe desumere che il legislatore interno - fissando l'analitica e differenziata tariffa - non avrebbe valorizzato quei parametri, ma soprattutto perché non viene affatto spiegato in che modo le ricorrenti sarebbero state danneggiate dall'eventuale mancata considerazione di uno o di alcuni di quei parametri (non allegano dì essere soggette a particolari fattori di rischio, ovvero di essere imprese a bassa capacità produttiva o di impiegare metodi tradizionali o di essere situate in una regione soggetta a particolari difficoltà).
Detto questo, si può aggiungere, ad abundantiam, che anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 pare inequivocabilmente fare riferimento a controlli effettuati presso operatori sia della produzione che del commercio.
Infatti, esso si richiama alla "direttiva 95/69 CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore agroalimentare nel settore dell'alimentazione degli animali e il futuro regolamento sull'igiene dei mangimi " ; tale direttiva, all'art. 1 precisa: "-1-. La presente direttiva fissa le condizioni e le modalità applicabili a talune categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attività descritte rispettivamente negli articoli 2 e 7 nonché negli articoli 3 e 8. -2- La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali. -3. Ai fini della presente direttiva si intende per : a) «immissione in commercio»: la detenzione di prodotti ai fini della vendita, compresa l'offerta, o di qualsiasi altra forma di trasferimento, gratuito o oneroso, a terzi nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in quanto tali ; b) «stabilimento» : qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I. l. a) dell'allegato della presente direttiva; " .
Va poi anche rilevato che il medesimo. regolamento (CE) n. 882/2004, all’articolo 1, chiarisce che "Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni … ".
Da quanto sopra, si deve necessariamente concludere che, anche ai fini impositivi, lo "stabilimento" di cui al decreto legislativo, non può che identificarsi con quello "stabilimento" che il regolamento definisce come una unità dell'impresa e che, quindi, il tributo per cui è causa (salve deroghe espresse) deve essere fatto gravare, come è avvenuto nello specifico, anche sulle unità che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione dì prodotti agroalimentari,
Pertanto, il ricorso cumulativo deve essere rigettato e le spese del procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
la Commissione,
a) rigetta il ricorso collettivo-cumulativo, perché infondato;
b) condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", delle spese di lite, che liquida in euro 2.100.
Così deciso a Udine, addi 23 ottobre 2013.
Il giudice estensore (Beppi Fulvio Candido)
Il Presidente (Andrea Zuliani)