13/07/2018 free
Dismissione ed internalizzazione del servizio per i disturbi dello spettro autistico: limiti costituzionali
La tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione, non può essere estesa fino al punto di imporre alla amministrazione sanitaria l'onere economico di mantenere in vita una struttura gestita da una soggetto privato, laddove l'amministrazione abbia la possibilità di procedere alla internalizzazione del servizio, avvalendosi di risorse strumentali ed umane proprie.
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T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 24-04-2018) 20-06-2018, n. 4100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristallino, Michela Franzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.N., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione A.N. n. 460 del 10.05.2017 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare la nota A.N. prot. 27000 del 14.04.2017, la Deliberazione A.N. n. 355 del 14.04.2017 e la nota del Direttore Sanitario del Centro Aziendale per i disturbi dello Spettro autistico della A.N. del 03.07.2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l'annullamento della Deliberazione A.N. n. 833 del 26.07.2017 e di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e/o consequenziali in particolare il verbale del 18.07.2017, nonché la nota del Direttore Generale n.49024 del 24.07.2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.s.l. 107 - Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti sono genitori o amministratori di sostegno di soggetti con problematiche di tipo autistico.
Con il ricorso introduttivo del giudizio hanno impugnato la deliberazione dell'A.N. n. 460 del 10.05.2017 e tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi e/o consequenziali (tra i quali, in particolare la nota A.N. prot. (...) del 14.04.2017, la deliberazione A.N. n. 355 del 14.04.2017 e la nota del Direttore Sanitario del Centro Aziendale per i disturbi dello Spettro autistico della A.N. del 03.07.2017).
I ricorrenti evidenziano preliminarmente che i pazienti autistici, dei quali alcuni minorenni o appartenenti al territorio di pertinenza di altre Aziende S., allo stato, ricevono assistenza sanitaria presso il Presidio Pubblico dell'A.N., sito in Pozzuoli alla Via Campana n. 233, affidato - quanto alla Direzione Sanitaria e al personale medico - a propri dipendenti e - quanto agli aspetti c.d. "strumentali" (locali, attrezzature e personale para-medico) - ad un soggetto privato, dando luogo così ad un rapporto di collaborazione regolato da un contratto di natura gestionale, la cui scadenza naturale era fissata per il 31.08.2016.
Spirato il termine contrattuale, la A.N. non ha provveduto a ricollocare in altra sede i pazienti, per cui i trattamenti riabilitativi sono continuati presso la predetta struttura.
I ricorrenti fanno rilevare che, con la deliberazione n. 460/2017, la A.N. ha disposto la chiusura entro e non oltre il 31.07.2017 del proprio Presidio Pubblico Aziendale per la cura dei disturbi dello spettro autistico, presso il quale sono attualmente in cura soggetti sia minorenni che maggiorenni (alcuni dei quali residenti in zone ricadenti nel territorio di competenza di altre Aziende S. locali), disponendo che il "nuovo" Presidio Pubblico Aziendale avrà sede in Qualiano al Parco Meteora, con destinazione esclusiva per i pazienti minorenni e residenti nel territorio di competenza dell'A.N. (per i pazienti maggiorenni ovvero per quelli residenti nel territorio di altre Aziende S. locali è prevista l'attivazione di altri percorsi assistenziali).
I ricorrenti fanno altresì rilevare che per ognuno dei pazienti autistici è disposto un piano terapeutico individuale e che l'intervento riabilitativo della durata, in genere, di 180 giorni viene di regola prorogato, in considerazione del carattere cronico della patologia in questione.
I ricorrenti dopo aver evidenziato la gravità dell'autismo, fanno rilevare la necessità della continuità assistenziale, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo della parità di trattamento sanitario (piano terapeutico individualizzato), onde rendere effettivo ed incisivo il trattamento riabilitativo.
I ricorrenti dubitano che il nuovo Presidio Aziendale di Qualiano possa essere: 1) operativo a far data dal 01.08.2017 per accogliere i pazienti; 2) rispondente ai requisiti organizzativi e funzionali dettati dalla normativa; 3) conforme al sopprimendo Centro Aziendale di Pozzuoli, in modo da garantire la continuità e assiduità assistenziale imposta dalla legge in maniera categorica data la gravità della patologia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno contestato la legittimità della deliberazione impugnata sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la A.N., contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto conseguentemente la reiezione.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti, pur prendendo atto del differimento al 15 novembre 2017 della soppressione del centro di Pozzuoli, hanno contestato la legittimità degli atti impugnati anche sotto ulteriori profili.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 1831/2017 è stata accolta l'istanza cautelare e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia degli atti impugnati nella parte in cui non è prevista per tutti i ricorrenti la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio assistenziale attualmente erogato.
All'udienza pubblica del 24 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, con un unico articolato motivo, le parti ricorrenti deducono: Violazione e falsa applicazione di norme di legge: L. n. 134 del 2015, DGRC 1449/2009, DCA 46/2013, art. 1, comma 206, L.R. n. 16 del 2014. Violazione dei LEA (art. 60 DPCM del 12.01.2017). Eccesso di potere e sviamento. Assenza di motivazione e apparenza. Violazione del principio del giusto procedimento di legge e violazione dei principi generali a tutela delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. Contraddittorietà ed irragionevolezza. Violazione art. 32 Costituzione. Violazione art. 97 Costituzione e violazione del principio del buon andamento della P.A. Violazione e falsa applicazione art. 8 ter, D.Lgs. n. 502 del 1992 e violazione e falsa applicazione DGRC n. 7301/2001.Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3, L. n. 241 del 1990 e assenza di istruttoria. Violazione degli artt. 1, 3, 5 e 7, L. n. 104 del 1992. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 17, 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13.12.2006 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 18 del 2009.
In estrema sintesi, i ricorrenti evidenziano che la deliberazione impugnata determinerà una interruzione del servizio, con conseguente lesione del diritto dei pazienti alla continuità assistenziale.
Sostengono che la deliberazione impugnata si ponga in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali poste a tutela delle persone con disabilità e, in particolare, con gli artt. 1, 3, 5 e 7, della L. n. 104 del 1992, che intendono tutelare gli aventi diritto, mediante l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi per il recupero ovvero per il mantenimento con programmi prefissati nonché con gli artt. 1, 17, 25 e 26, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che sanciscono - tra l'altro - il diritto a godere del più alto standard di salute conseguibile, inevitabilmente compresso ovvero compromesso dalla interruzione dei trattamenti riabilitativi prescritti.
Lamentano l'interruzione del trattamento assistenziale per i pazienti maggiorenni e per quelli residenti nel territorio di competenza di altra A.s.l. (per i quali è prevista la generica attivazione di "altri percorsi").
Deducono inoltre la violazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990, dell'art. 97 Costituzione, dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
Nel ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione della d.G.R.C. n. 7301/2001 e dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992. Illegittimità derivata. Irragionevolezza ed erroneità dei presupposti. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto diversi profili (perplessità e illogicità; carenza e/o insufficienza istruttoria).
Anzitutto, evidenziano che la struttura di Qualiano non sarebbe dotata di autorizzazione all'esercizio, con la conseguenza che la predetta struttura non sarebbe in grado di operare.
Evidenziano inoltre che nella struttura di Qualiano non sarebbe assicurato lo svolgimento di alcune attività ritenute fondamentali per la cura delle malattie dello spettro autistico e ribadiscono che comunque per i pazienti maggiorenni e per quelli residenti nel territorio di competenza di altre Aziende S. locali è prevista l'attivazione di percorsi assistenziali non ancora operativi.
Il proposto gravame è suscettibile di accoglimento parziale.
Occorre premettere che all'odierna Camera di Consiglio è stato respinto il ricorso (R.G. n. 4590/2017) proposto avverso l'autorizzazione all'esercizio della struttura di Qualiano, rilasciata dal Comune di Qualiano in data 3 novembre 2017.
Tanto premesso, il Collegio, pur apprezzando sotto il profilo umano le legittime istanze delle parti ricorrenti in ordine alla prosecuzione dell'attività terapeutica ed assistenziale presso il Presidio di Pozzuoli, deve tuttavia rilevare che non si presenta priva di fondamento giustificativo la decisione della amministrazione di procedere alla internalizzazione del servizio presso il Centro di Qualiano, dismettendo quello di Pozzuoli, la cui gestione era affidata ad un operatore privato.
A tale riguardo, si deve evidenziare il carattere generico e privo di riscontro probatorio delle censure relative alla dedotta inadeguatezza del Centro di Qualiano rispetto alla prosecuzione dell'attività assistenziale dei pazienti autistici presso la nuova struttura.
La tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione, non può essere estesa fino al punto di imporre alla amministrazione sanitaria l'onere economico di mantenere in vita una struttura gestita da una soggetto privato, laddove l'amministrazione abbia la possibilità di procedere alla internalizzazione del servizio, avvalendosi di risorse strumentali ed umane proprie.
La determinazione di procedere alla dismissione del Centro di Pozzuoli e alla connessa attivazione del Centro di Qualiano si colloca nel quadro delle misure dirette al contenimento della spesa sanitaria regionale e, in assenza della puntuale indicazione di ragioni che denotino in concreto l'inadeguatezza del nuovo Centro rispetto alla erogazione delle prestazioni terapeutiche ed assistenziali dei pazienti dello spettro autistico, si presenta immune dalle dedotte censure.
Gli atti impugnati si presentano invece viziati per eccesso di potere, in relazione ai censurati profili, nella parte in cui non assicurano la prosecuzione del piano terapeutico ed assistenziale per i pazienti autistici maggiorenni e per quelli residenti nel territorio di competenza delle altre AA.SS.LL. attualmente in cura presso il Centro di Pozzuoli, per i quali è prevista la generica attivazione di percorsi assistenziali alternativi.
A tale riguardo appaiono condividibili le argomentazioni dedotte dalle parti ricorrenti, secondo le quali la drastica interruzione dei piani assistenziali può determinare un peggioramento dei disturbi dello spettro autistico, vanificando gli sforzi finora sostenuti per la regressione della malattia.
In conclusione, il proposto gravame è meritevole di accoglimento parziale e gli atti impugnati vanno annullati nella parte in cui escludono i pazienti maggiorenni e quelli residenti nel territorio di competenza delle altre AA.SS.LL. (ma attualmente in cura presso il Centro di Pozzuoli) dalla prosecuzione senza soluzione di continuità presso la nuova struttura del percorso terapeutico ed assistenziale intrapreso.
In ragione del parziale accoglimento del gravame, le spese di giudizio debbono essere compensate (il contributo unificato rimane a carico delle parti ricorrenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore