31.05.2004 free
TAR VENETO - Dirigente Medico - fascia A o B (un concorso bandito e svolto secondo determinati presupposti, obbliga la PA ad attenervisi, non potendo disporre un inquadramento giuridico ed economico diverso da quello che essa stessa aveva preventivamente individuato)
Massima:
Se è vero che il vincitore di un concorso pubblico vanta un’aspettativa qualificata, configurabile come interesse legittimo, alla nomina nel posto bandito – talchè l’Amministrazione, sussistendo motivi di pubblico interesse, ben può omettere di procedere alla nomina -, è altresì vero che, una volta disposta la nomina del vincitore, questi ha un vero e proprio diritto al rispetto da parte dell’Amministrazione di tutte le condizioni stabilite nella lex specialis del concorso, condizioni che l’Amministrazione stessa non è in grado di modificare unilateralmente.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza n. 1371/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
sezione terza, costituito da: Umberto Zuballi - Presidente Claudio Rovis - Consigliere relatore Angelo Gabricci - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2338/97 proposto da .., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Zanardi, con elezione di domicilio presso la segretria dell’intestato Tribunale, ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24; CONTRO
A.S.L. N. 7 DELLA REGIONE VENETO, in persona del direttore generale, non costituita; PER l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico del dirigente medico già appartenente al X livello; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 21.4.2004 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - il procuratore del ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, già dipendente del S.S.N. con la qualifica di dirigente medico di I livello (ex assistente ospedaliero), ha partecipato al concorso pubblico indetto dall’azienda USL n. 7 di Pieve di Soligo con bando approvato con deliberazione 8.5.1996 n. 857 per la copertura, fra l’altro, di un posto di “dirigente medico di I livello, fascia A (ex aiuto corresponsabile ospedaliero)” per il Servizio di pronto soccorso, disciplina di chirurgia generale. Poiché il concorso prevedeva la collocazione del vincitore nella (ex) posizione funzionale intermedia del relativo profilo professionale (ancorchè, infatti, gli ex assistenti di IX livello e gli ex aiuti di X livello fossero entrambi confluiti, ai sensi del DLgs n. 503/92, nella qualifica unica di dirigente medico di I livello, si era tuttavia serbata, in via transitoria, la distinzione ai fini economici tra ex assistenti, divenuti dirigenti di fascia B ed ex aiuti, divenuti dirigenti di fascia A), per la partecipazione al concorso era richiesto, fra l’altro, il possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella relativa disciplina.
Con deliberazione 19.12.1996 n. 2320 l’ASL n. 7, preso atto che il primo classificato aveva rinunciato alla nomina, disponeva la nomina in ruolo, “in qualità di dirigente medico di I livello, fascia A”, dell’odierno ricorrente, classificatosi al II posto della graduatoria. Preso servizio, l’interessato aveva modo di notare che la retribuzione del mese di gennaio era quella propria dell’ex aiuto ospedaliero, X livello. In occasione, però, della stipula del contratto individuale di lavoro, avvenuta il 5.5.1997, il ricorrente aprendeva che, contrariamente a quanto stabilito dal bando di concorso, ancorché assunto quale dirigente di I livello, fascia A, gli era stato attribuito il trattamento economico non già della posizione funzionale intermedia (ex aiuto medico, X livello), ma di quella iniziale (assistente medico, IX livello).
Donde il presente ricorso con cui l’interessato denuncia l’illegittimità del trattamento economico attribuitogli per violazione del bando. La causa - ove non s’è costituita l’ASL n. 7, pur ritualmente intimata - è passata in decisione all’udienza del 21.4.2004.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’odierno ricorrente ha partecipato ad un concorso, bandito nel luglio 1996, per la copertura di un posto di “dirigente medico di I livello, fascia A” per il quale era richiesto, tra l’altro, il possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni: evidente, dunque – per il preciso riferimento, contenuto nel bando, sia alla posizione di ex aiuto corresponsabile ospedaliero, sia alla maturazione di un’anzianità quinquennale (nella qualifica inferiore) - che veniva offerto il trattamento economico proprio della posizione subapicale (intermedia) del profilo professionale di dirigente medico. La disciplina di settore introdotta con il contratto collettivo 1994-1997 – entrata in vigore successivamente all’avvenuto svolgimento del concorso di cui è causa -, ancorché abbia unificato le pregresse posizioni di assistente medico (livello IX) ed aiuto corresponsabile (livello X) conglobandole nella qualifica di “dirigente di primo livello”, ha tuttavia mantenuto differenziato il trattamento economico del personale medico in servizio in relazione alla provenienza dello stesso dal IX o dal X livello.
Orbene, atteso che l’ASL ha offerto - e la ricorrente, partecipando al relativo concorso, ha accettato - l’assunzione nella qualifica corrispondente alla (ex) posizione di aiuto medico, X livello, l’ASL stessa, nel momento in cui ha proceduto all’utilizzo della graduatoria del concorso doveva attenersi, pur in presenza di una diversa, sopravvenuta norma contrattuale, alla regolamentazione concorsuale proposta nel bando, configurandosi come diritto perfetto l’aspettativa del nominato ad ottenere i benefici giuridici ed economici in esso indicati (cfr. Cass. SS. UU., 29.9.1998 n. 8595).
In altre parole, se è vero che il vincitore di un concorso pubblico vanta un’aspettativa qualificata, configurabile come interesse legittimo, alla nomina nel posto bandito – talchè l’Amministrazione, sussistendo motivi di pubblico interesse, ben può omettere di procedere alla nomina -, è altresì vero che, una volta disposta la nomina del vincitore, questi ha un vero e proprio diritto al rispetto da parte dell’Amministrazione di tutte le condizioni stabilite nella lex specialis del concorso, condizioni che l’Amministrazione stessa non è in grado di modificare unilateralmente.
In tale contesto, dunque, non può trovare applicazione la norma contenuta nell’art. 43, V comma del CCNL innanzi citato che indica lo stipendio tabellare dei dirigenti assunti dopo la stipulazione del contratto in misura pari a quello goduto dai dirigenti ex IX livello con meno di cinque anni di anzianità, e ciò non solo perchè tale norma è posteriore al bando del concorso in questione, ma anche e soprattutto perché il bando di concorso integra gli estremi dell’offerta al pubblico che vincola la parte offerente ad eseguire quanto offerto (Cass. Sez. lav. 25.11.1999; 5.11.1998 n. 11142). La predetta norma, invero, non può che valere per i dirigenti medici assunti (successivamente all’entrata in vigore del contratto) in base a bandi concorsuali che avessero individuato e si fossero riferiti espressamente a tale posizione funzionale ed economica, ma non già a quelli che – come nel caso di specie – hanno fatto specifico riferimento a presupposti e requisiti peculiari della posizione intermedia, intendendo, cioè, offrire proprio siffatta qualifica in cambio di un’esperienza quinquennale maturata nella posizione inferiore.
Poiché, dunque, il concorso de quo è stato bandito e svolto secondo determinati presupposti, l’USL deliberando l’assunzione e stipulando il correlato contratto non poteva successivamente disattenderli e disporre un inquadramento giuridico ed economico diversi da quelli che essa stessa aveva preventivamente individuato. Per le considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico del dirigente medico di I livello, ex aiuto corresponsabile ospedaliero (X livello), contestualmente disponendo l’annullamento degli atti con esso contrastanti e/o difformi: condanna, conseguentemente, l’ASL n. 7 a corrispondere le relative differenze retributive, con gli interessi di legge o rivalutazione monetaria (ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 21.4.2004.