19.11.2013 free
Limiti alla potestà legislativa concorrente in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici.
Il fatto
La Corte costituzionale, a seguito di impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcuni articoli della Legge della Provincia autonoma di Trento n. 21/2012, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio» e degli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16/2012, recante norme in materia di «Assistenza farmaceutica», ha delineato alcuni principi fondamentali circa i limiti della potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici che rientra nella tutela della salute e quindi afferisce alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione.
Profili giuridici
Nel giudizio diretto a delineare l’eventuale illegittimità costituzionale della norme, la Consulta, con riferimento all’organizzazione dei servizi farmaceutici, ha evidenziato che le due Province autonome esercitano una potestà legislativa di tipo concorrente.
In tale materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività.
In primo luogo, vi è la determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti).
In secondo luogo, vi sono l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni.
In terzo luogo, vi è l’assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi; per queste attività, il legislatore statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi farmaceutici, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso.
Infine, la normativa statale stabilisce le fattispecie illecite e le sanzioni nel settore farmaceutico, in particolare rispetto alla produzione e circolazione sia dei medicinali industriali, sia dei preparati galenici
Tenuto conto della natura concorrente della potestà legislativa provinciale, quest’ultima dovrà esplicarsi nell’ambito dei principi fondamentali.
I criteri stabiliti dalla normativa statale relativi all’organizzazione dei servizi farmaceutici, agli illeciti e alle sanzioni amministrative nella vendita dei farmaci sono, secondo quanto indicato dalla stessa Corte Costituzionale «principi fondamentali» in materia di tutela della salute: lo sono, in particolare, i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione, nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute.
Devono essere quindi considerati «principi fondamentali» la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, l’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per l’assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel commercio dei farmaci. Questi criteri sono finalizzati ad assicurare un’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio nazionale, garantendo, al contempo, che sia mantenuto elevato il livello di qualità dei servizi e che non vi siano aree prive di copertura. Inoltre, l’uniformità di queste norme, soprattutto con riferimento alla definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni, mira alla protezione di un bene, quale la salute della persona.
Esito del giudizio
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nelle Leggi sottoposte al giudizio di legittimità.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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