In sintesi:
La norma del D.L. n. 223 del 2006 fa salvo il controllo da parte dell'Ordine del rispetto dei criteri "di trasparenza e veridicità del messaggio", con la conseguenza che non viene eliminato né il potere di segnalazione da parte dell'ordine professionale all'autorità competente, né il potere di sospensione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione.Resta ferma, poi, la previsione di cui all'art. 4, comma 2, secondo cui "È in ogni caso obbligatoria l'indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria". Tale disposizione, infatti, non contrasta affatto con i principi di liberalizzazione introdotti dalla normativa del 2006, ma intende definire alcuni contenuti minimi del messaggio pubblicitario, finalizzati a tutelare gli utenti finali e la...
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