28.03.2008 free
CORTE di CASSAZIONE – penale (modalità di manipolazione non eseguite con la necessaria accortezza)
§ - Non esclude la responsabilità la solo ipotizzata sussistenza di fattori di rischio non prevedibili, prospettati solo genericamente, (facendo riferimento ad una possibile debolezza congenita del nervo oggetto del trattamento) laddove per di piu’, siffatta affermazione non trova supporto in alcuna concreta emergenza desumibile dalla vicenda nè in argomenti forniti di rilievo scientifico ( Avv.
Sentenza del 08-02-2008, n. 6303
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il chirurgo L.G. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Firenze per rispondere del reato ex art. 590 c.p., comma 2, per avere, per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia, nel mentre effettuava un intervento chirurgico di artrosi al gomito destro sulla persona di G.M., (affetto da artrosi con osteofitosi marginale sia a livello dell'articolazione omero ulnare che radio ulnare prossimale), omesso di adoperare la massima accortezza nel manipolare il nervo ulnare spostandolo dalla "regione topografica" di sua competenza (doccia ulnare) sulla porzione ventrale dell'avambraccio. In tal modo, il medico aveva cagionato lo stiramento della struttura nervosa del paziente constituente una lesione personale guarita in un tempo superiore ai quaranta giorni. (Fatto avvenuto il (OMISSIS)).
Il Tribunale, con sentenza in data 18.12.2001, lo riconosceva colpevole e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata di cui all'art. 590 c.p., comma 2, lo condannava alla pena di L. 400.000 di multa; nonchè al risarcimento dei danni morali sofferti dalla parte civile liquidati equitativamente in L. 20.000.000.
In particolare, il Giudice di primo grado esprimeva l'avviso che la lesione del nervo ulnare per assonotmesi (interruzione delle fibre che corrono all'interno del nervo stesso) si fosse verificata perchè era stata esercitata una compressione o trazione eccessiva del medesimo nel corso dell'intervento chirurgico, "eccesso assolutamente non motivato da alcuna esigenza nè ordinaria nè eccezionale presentatasi durante l'operazione stessa e quindi sicuramente conseguente ad una azione negligente o inesperta da parte dell'operatore"; la lesione era consistita in parestesie, perdita di sensibilità, modesta riduzione della flessione del gomito e del movimento del mignolo.
Peraltro, non era da escludersi che il predetto avesse comunque attuato, nella circostanza, una manualità corretta ed adeguata rispetto alla maggior parte dei casi clinici analoghi ma non del tutto sufficiente nel caso in esame per fattori (soggettivi o di altro genere) particolari e non ragionevolmente prevedibili (possibile anomalia congenita della struttura nervosa).
In altre parole, doveva prendersi in considerazione l'ipotesi, sulla base del materiale probatorio acquisito, che l'azione del chirurgo, a seguito della quale nella fase di traslazione del nervo ulnare erano conseguiti esiti lesivi, dovesse qualificarsi come priva di colpa perchè intervenuta in un contesto oggettivo di rischio non totalmente evitabile. In tal senso, l'imputato doveva essere assolto per difetto dell'elemento psicologico.
3. La parte civile G.M. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, facendo valere il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Rilevava che il Giudice di appello aveva erroneamente ravvisato nel comportamento del chirurgo eventuali elementi di colpa per imperizia, piuttosto che per imprudenza o negligenza come correttamente ritenuto dal Tribunale di Firenze. In ogni modo, le risultanze istruttorie, condivise di per sè anche dalla Corte di Firenze, attestavano inequivocabilmente che il L. non aveva eseguito una manovra corretta sul nervo ulnare del paziente, sottoponendo il nervo stesso ad una trazione eccessiva e brusca durante l'operazione di trasposizione di esso dalla doccia ulnare alla porzione ventrale dell'avambraccio, tanto da provocare una lesione.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza, con riconoscimento ai soli effetti civili della responsabilità del prevenuto e conferma delle statuizioni civili emesse dal Giudice di primo grado.
4. Il ricorso della parte civile appare fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, la sentenza della Corte di Appello sviluppa alcune argomentazioni incongrue e inadeguate, sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza, in tema di accertamento della responsabilità penale dell'imputato , non apprezzando e valutando in modo corretto i dati di fatto della vicenda.
In particolare, da un verso viene rilevata con certezza la causa della lesione subita dal paziente G.M. nella trazione e pressione compiute dall'operatore sul nervo, nel corso dell'intervento, in modo non pienamente adeguato ed eccessivo e comunque con forza superiore al necessario e tale da provocare la menzionata assonotmesi; è stata, quindi, riscontrata un'errata manovra manuale.
D'altro canto, viene ipotizzata la sussistenza di fattori di rischio non prevedibili, prospettati solo genericamente facendo riferimento ad una possibile debolezza congenita del nervo oggetto del trattamento; peraltro, siffatta affermazione non trova supporto in alcuna concreta emergenza desumibile dalla vicenda nè in argomenti forniti di rilievo scientifico.
Per contro, nella sentenza di primo grado è rinvenibile un più ampio quadro di disamina del fatto, dei suoi sviluppi e peculiarità, nonchè delle cause che hanno determinato la lesione sofferta dal G., in connessione con la valutazione della condotta del chirurgo. Al riguardo, viene fatto precipuo riferimento alle risultanze delle indagini svolte dal consulente del P.M., ribadite ed illustrate in sede dibattimentale. Sulla base degli assunti di carattere scientifico prospettati da detto consulente, rapportati alle evenienze del caso di specie, il Giudice di primo grado desume delle soluzioni, improntate a coerenza e logicità, configuranti l'erroneità delle modalità di manipolazione del nervo ad opera del prevenuto, in quanto non eseguite con la necessaria accortezza, e l'insussistenza di situazioni di effettiva imprevedibilità e inevitabilità dell'evento occorso.
5. Il vizio della motivazione così rilevato comporta l'annullamento della decisione di 2 grado limitatamente agli effetti civili, con rinvio, a norma dell'art. 622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello; quest'ultima autorità dovrà provvedere anche a regolare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008