14.02.2008 free
Corte Giustizia Comunità Europee – ( garanzia di un “trattamento medico pronto ed adeguato” alla base dell’obbligo di comunicazione delle sostanze impiegate nei cosmetici )
§ - l’art. 7 della direttiva 76/768 non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti. [Avv. Ennio Graassini – www.dirittosanitario.net ]
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 24 gennaio 2008 (*) n. 257
omissis
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 28 CE e dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 76/768»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la società X Profumi Srl (in prosieguo: la «X Profumi») e il Comune di Parma riguardo alla conferma da parte del sindaco di tale Comune di sanzioni inflitte alla X Profumi per il mancato rispetto di disposizioni nazionali relative ai prodotti cosmetici.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 76/768 ha ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, allo scopo di garantire la libera circolazione di tali prodotti all’interno della Comunità europea. Mirando alla salvaguardia della sanità pubblica, tale direttiva introduce regole uniformi per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti cosmetici.
4 L’art. 7 della direttiva 76/768 così dispone:
«1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo
3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell’autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.
Gli Stati membri designano l’autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
Normativa nazionale
5 L’art. 10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Supplemento ordinario alla GURI n. 253, del 30 ottobre 1986), come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 (GURI n. 112, del 16 maggio 1997; in prosieguo: la «legge n. 713/86»), così dispone:
«(…)
3-bis. L’importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell’Unione europea deve avvenire sotto la responsabilità di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i prodotti stessi.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all’articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività al Ministero della sanità e alla regione.
6. La comunicazione deve contenere:
a) l’indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell’impresa e dell’officina di produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l’acquisto o il leasing delle attrezzature sopraddette;
c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;
d) l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da Paesi membri dell’Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri dell’Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle generalità ed alla qualificazione dell’esperto di cui al comma 3 bis.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
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7 Il 9 ottobre 2000, alla x Profumi è stata inflitta da parte di un’autorità amministrativa sanitaria locale una sanzione pecuniaria di ITL 10 000 000 per mancato rispetto dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 8, della legge n. 713/86, di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione taluni dati relativi ai prodotti cosmetici importati. A seguito dell’opposizione della X Profumi avverso tale decisione, il sindaco del Comune di Parma ha emesso, il 31 luglio 2001, un’ordinanza-ingiunzione che confermava la sanzione inflitta e portava l’importo della multa alla somma di ITL 15 000 000.
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«Se l’art. 10, comma 8, della legge n. 713/86, come modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 126/97, sia conforme all’art. 28 (…) CE ed all’art. 7 della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 93/35/CEE»
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
11 In primo luogo, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, se è ben vero che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale,
12 Occorre anche rilevare che, con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 28 CE e l’art. 7 della direttiva 76/768 ostino a una disposizione nazionale che impone agli importatori di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione in particolare il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e contenute in detti prodotti.
13 In secondo luogo, si deve altresì ricordare che la direttiva 76/768 ha operato un’armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici (v., in particolare, sentenze 28 gennaio 1999, causa C 77/97, Unilever, Racc. pag. I 431, punto 24; 13 gennaio 2000, causa C 220/98, Estée Lauder, Racc. pag. I 117, punto 23, nonchè 24 ottobre 2002, causa C 99/01, Linhart e Biffl, Racc. pag. I 9375, punto 17).
14 Orbene, come già affermato dalla Corte, quando un problema è disciplinato in modo armonizzato a livello comunitario, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del Trattato CE (v., in tal senso, sentenze Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, cit., punto 28; 12 ottobre 1993, causa C 37/92, Vanacker e Lesage, Racc. pag. I 4947, punto 9, nonché 13 dicembre 2001, causa C 324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I 9897, punto 32).
15 Ne consegue che, per risolvere la questione pregiudiziale,
Giudizio della Corte
16 Si deve anzitutto rilevare che il legislatore comunitario, adottando la direttiva 76/768, intendeva conciliare l’obiettivo della libera circolazione dei prodotti cosmetici e quello della salvaguardia della sanità pubblica (v. sentenza 13 settembre 2001, causa C 169/99, Schwarzkopf, Racc. pag. I 5901, punto 27).
17 Infatti, come risulta dal secondo e dal terzo ‘considerando’ della direttiva 76/768, il legislatore comunitario, ritenendo che le differenze tra le disposizioni nazionali relative ai prodotti cosmetici costringessero i produttori a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione e che tali differenze ostacolassero la libera circolazione di detti prodotti, ha tuttavia constatato che tali disposizioni nazionali perseguivano un obiettivo di salvaguardia della sanità pubblica e che, di conseguenza, l’armonizzazione comunitaria nella materia doveva ispirarsi allo stesso obiettivo. Le modifiche successivamente apportate alla direttiva 76/768 sono state informate alle stesse considerazioni (v. sentenza Schwarzkopf, cit., punto 28).
18 Tra le norme contenute nella direttiva 76/768 figura l’obbligo, sancito nel suo art. 7, n.
19 Occorre in seguito rilevare che dall’art. 7, n. 3, di tale direttiva risulta che uno Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti per rendere possibile un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute (v. sentenza 5 maggio 1993, causa C 246/91, Commissione/Francia, Racc. pag. I 2289, punto 9).
20 Tale disposizione, contenuta in una direttiva mirante, in particolare, come emerge soprattutto dal secondo e dal terzo ‘considerando’, a garantire la libertà degli scambi dei prodotti cosmetici, persegue anche un obiettivo di tutela della salute delle persone, ai sensi dell’art. 30 CE (v., in tal senso, sentenza Estée Lauder, cit., punto 25).
21 Le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare ai fini dell’attuazione dell’art. 7, n. 3, della direttiva 76/768 devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità (v., in tal senso, citate sentenze Unilever, punto 27; Estée Lauder, punto 26, nonchè Linhart e Biffl, punto 26).
22 Nella fattispecie, nella causa principale, risulta dalla normativa nazionale che gli importatori di prodotti cosmetici devono comunicare alle autorità incaricate della tutela della salute e della vita delle persone il nome o la ragione sociale del produttore, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze contenute nel prodotto commercializzato.
23 Tale obbligo di comunicazione consente alle autorità competenti, nei casi di alterazione della salute, di trasmettere il più rapidamente possibile ai servizi medici informazioni indispensabili al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato.
24 Un tale obbligo di comunicazione è proporzionato all’obiettivo di tutela della salute delle persone, contenuto all’art. 7, n. 3, della direttiva 76/768, dato che garantisce che le autorità nazionali competenti abbiano a loro disposizione informazioni dettagliate sul prodotto in causa. Infatti, è solo grazie a tali informazioni che si potrà prescrivere un trattamento adeguato.
25 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l’art. 7 della direttiva 76/768 non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.
Firme
Fonte del testo riprodotto: http://curia.europa.eu/