20.06.2006 free
CORTE di APPELLO NAPOLI - (il rimborso dei medicinali, solo in presenza delle relative fustelle)
§ - Le distinte contabili riepilogative, pur rappresentando un "riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa contenuti" (Cassazione penale, sezione V, 22.02.91) non sono sufficienti, in caso di medicinali fustellati, al farmacista per ottenere il relativo rimborso ma devono essere necessariamente corredate dalle ricette con le fustelle; nel caso in cui il riepilogo contabile appaia anche generico, numerico e non analitico, non e' consentito alla competente autorità pubblica di esercitare i dovuti controlli prescritti per legge.(avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sentenza del 17-03-2005
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 28.10.97, D.G., nella qualità di titolare della "Farmacia P.", conveniva in giudizio l'ASL NA .. per sentirla condannare al pagamento della somma di Lire 93.561.227 - o di quella ritenuta di giustizia - oltre interessi e rivalutazione monetaria, (ovvero in via gradata al pagamento della predetta somma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.), a titolo di rimborso per le prestazioni effettuate in esecuzione della convenzione di servizio farmaceutico inerenti 2.400 ricette (complete di fustelle) relative al mese di dicembre 1996, sottrattale ad opera di ignoti tra il 9 ed il 10 gennaio 1997. A sostegno della domanda produceva copia della denuncia di furto nonché diverse distinte riepilogative delle ricette spedite nel dicembre 1996 e scontrini di chiusura cassa.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ASL NA .. resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, che - ai sensi della vigente convenzione del servizio farmaceutico - per ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, il titolare della farmacia deve necessariamente produrre all'amministrazione competente la distinta contabile riepilogativa con le impegnative munite delle relative fustelle.
Trattata ed istruita la causa, attraverso l'espletamento di CTU contabile e prova per testi, il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 143/2002, così provvedeva: "accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'ASL NA... - in persona del l.r.p.t. - a pagare a G.D. la somma di Euro 48.366,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti".
Avverso detta sentenza la USL NA.. ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 30.03.2002, evidenziando la violazione di norme di diritto e la contraddittorietà dell'iter logico della sentenza impugnata.
Regolarmente citata, si è costituita in giudizio D.G. resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale in merito alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza sul punto in suo favore.
Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado ed omessa ogni altra attività istruttoria non rilevante ai fini della decisone dell'appello, la causa è stata riservata per la decisone all'udienza collegiale del 07.01.2005 con concessione, su richiesta delle parti, di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni dieci per il deposito di eventuali repliche.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'appellante, infatti, deduce come primo motivo l'inadempimento contrattuale della farmacista la quale, non avendo osservando il disposto di cui all'articolo 4 del DPR n. 371/98, non può pretendere il pagamento di ricette (comprensive di fustelle) mai consegnate alla competente ASL.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Ed invero, il dato testuale dell'articolo 4 del DPR 371/98 induce a ritenere che il farmacista, per il pagamento dei medicinali per cui è previsto il rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale, deve presentare alla ASL competente la ricetta corredata dalla relativa fustella: solo tale documento comprova l'avvenuta consegna del medicinale stesso agli assistiti e rappresenta il titolo su cui fondare il relativo rimborso. Nella fattispecie in esame, in cui si discute solo ed esclusivamente di medicinali per cui è previsto il rimborso al farmacista a carico del S.S.N. e, quindi, di prodotti fustellati, la ricetta corredata della relativa fustella è l'unico titolo che legittima la farmacia a richiedere il pagamento e consente all'ente sanitario di effettuare i dovuti controlli prescritti per legge (come, ad esempio, la categoria e prescrivibilità del farmaco, la legittimazione del medico alla prescrizione, la legittimazione dell'assistito all'esenzione, la completezza ed integrità della ricetta secondo i parametri dettati per legge laddove, in caso di incompletezza ovvero mancanza di tali dati, la prescrizione resta a carico del farmacista: cfr. art. 4, c. 9 e 10, DPR 371/98).
Tale titolo, peraltro, consente all'ente sanitario di non incorrere nel rischio del doppio pagamento, cosa che al contrario potrebbe accadere se si consentisse il rimborso attraverso la sola esibizione di "altra" documentazione, come ad esempio le distinte riepilogative, atti contabili contenenti dati generici e non analitici.
In conseguenza di quanto detto, anche la ratio dell'articolo 4 in esame induce a ritenere che il farmacista, per ottenere il pagamento di medicinali fustellati, è obbligato a presentare all'ente sanitario l'originale delle ricette corredate delle relative fustelle: senza queste ultime non può essere ritenuto legittimato al pagamento colui che presenti una diversa documentazione perché la stessa non può considerarsi titolo sufficiente ed idoneo per il rimborso, in quanto non consente di effettuare i dovuti e necessari controlli prescritti per legge.
Peraltro la documentazione a corredo delle ricette (come, ad esempio, la distinta riepilogativa) è relativa anche ad ipotesi residuali (bombole di ossigeno) in cui il prodotto non è fustellato ma è comunque rimborsabile e deve, pertanto, essere posto a carico del servizio sanitario nazionale nella ricorrenza dei requisiti e delle condizioni prescritte per legge.
Va, quindi, ritenuto che le distinte contabili riepilogative, pur rappresentando un "riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa contenuti" (Cassazione penale, sezione V, 22.02.91) non sono sufficienti, in caso di medicinali fustellati, al farmacista per ottenere il relativo rimborso ma devono essere necessariamente corredate dalle ricette con le fustelle. Peraltro il riepilogo contabile, come è avvenuto nel caso in esame, può essere anche generico, numerico e non analitico, il che (ancor di più) non consente, come sopra evidenziato, alla competente autorità pubblica di esercitare i dovuti controlli prescritti per legge.
L'appello incidentale proposto dalla D., attenendo alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, deve ritenersi assorbito nell'accoglimento dell'appello principale. Sussistono giusti motivi, ancorati alla peculiarità e novità delle questioni trattate nonché al corretto comportamento processuale delle parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - terza sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ASL NA..., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di D.G., nella qualità di titolare della Farmacia "P.", nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 143/2002, del 17/21.01.2002, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale ed, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda di pagamento proposta da D.G., nella qualità di titolare della Farmacia "P.", nei confronti della ASL NA...;
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'intestata Corte il 9 marzo 2005.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2005.