14.06.2006 free
CORTE di CASSAZIONE - (Il medico e' titolare di un diritto soggettivo al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ordine professionale, per la apposizione di targhe pubblicitarie)
§ - L' Ordine professionale, ai fini del rilascio del nulla-osta necessario per il conseguimento da parte del professionista dell'autorizzazione comunale ad apporre una targa pubblicitaria sull'edificio nel quale svolge l'attività, esercita una verifica limitata al risconto di elementi obbiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico. Si tratta di verifiche e valutazioni dalle quali esula qualsiasi aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di interesse legittimo, dovendosi per converso ritenere che il richiedente, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, sia titolare di un diritto soggettivo al rilascio del nulla-osta. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sez. Unite - Sentenza 09-05-2006 n. 10575
omissis
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 4.1.2001, accogliendo parzialmente la domanda del Dott. F.E., medico odontoiatra, ha dichiarato ingiustificato l'omesso rilascio, da parte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Arezzo, del nulla-osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell'Ordine.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21.10.2002, ha confermato la sentenza. Ha considerato che, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 175, art. 2, l'Ordine professionale, ai fini del rilascio del nullaosta all'autorizzazione del sindaco alla pubblicità a mezzo targa, deve verificare la veridicità delle qualifiche professionali, la loro non equivocità sulla natura dell'attività svolta dal richiedente e la corrispondenza delle caratteristiche estetiche della targa a quelle stabilite con apposito regolamento del Ministero della sanità; che il nulla-osta non era stato rilasciato sulla base della dedotta necessità da parte dell'Ordine di accertare se il richiedente si prestasse ad agevolare l'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati, operanti nello stesso stabile; che la norma in esame non consente di ritenere che la necessità di tali accertamenti, nella specie consistenti in un colloquio che il richiedente aveva rifiutato, possa inibire o ritardare il rilascio del nulla-osta nel previsto termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda.
L'Ordine ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito, con controricorso, il Dott. F..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice amministrativo.
Assume il ricorrente che il procedimento previsto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 175, art. 2 per il rilascio, da parte dell'Ordine professionale, del nullaosta per l'autorizzazione sindacale ad apporre una targa sull'edificio nel quale il medico esercita la sua attività professionale, non si esaurisce in meri atti certificativi e ricognitivi nel termine di giorni trenta, ma può implicare ulteriori accertamenti, a tutela dell'interesse pubblico a prevenire il fenomeno dell'abusivismo, che non si sottraggono alla discrezionalità dell'Ordine, ed a fronte dei quali non è configurabile un diritto soggettivo del richiedente ad ottenere il nulla-osta nel termine perentorio di trenta giorni, bensì una situazione di interesse legittimo, con la conseguenza che l'impugnativa del mancato rilascio del nulla-osta doveva essere proposta al giudice amministrativo.
2. Il motivo non è fondato.
La L. 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, integrata dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42, dispone all'art. 1, comma 1, che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie ... è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività, nonchè mediante inserzioni su determinate pubblicazioni (elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie), e, nel comma 2, stabilisce che le targhe e le inserzioni pos-sono contenere soltanto determinate indicazioni (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite; titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato).
L'art. 2 prevede, nel comma 1, che per la pubblicità a mezzo le targhe ed inserzioni contemplate dall'art. 1 è necessaria l'autorizzazione del sindaco, che la rilascia previo nulla-osta dell'Ordine professionale presso il quale è iscritto il richiedente;
dispone, nel comma 2, che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario, e che l'Ordine trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla-osta entro trenta giorni dalla data di presentazione;
stabilisce, nel comma 3, che, ai fini del rilascio del nulla-osta, l'Ordine deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite con apposito regolamento del Ministero della sanità. Osserva il Collegio che, alla stregua della richiamata disciplina, l'Ordine professionale, ai fini del rilascio del nulla-osta necessario per il conseguimento da parte del professionista dell'autorizzazione comunale ad apporre una targa pubblicitaria sull'edificio nel quale svolge l'attività, esercita una verifica limitata al risconto di elementi obbiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico.
L'Ordine deve infatti limitarsi a verificare se la targa abbia un contenuto conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, concernente le indicazioni tassativamente consentite, ed a controllarne la veridicità e non equivocità, anche ai fini della prevenzione dell'abusivismo.
Ha inoltre il compito di valutare la rispondenza della targa alle caratteristiche estetiche fissate dal regolamento del Ministero della sanità, approvato con D.M. 19 settembre 1994, n. 657, che stabilisce le dimensioni (non superiori a 3.000 centimetri; di norma cm. 50 x cm. 60), il formato dei caratteri (a stampatello di grandezza non superiore a cm. 8) e la fattura (compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa), e prevede che la targa non deve contenere alcun segno grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione e deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione.
Si tratta di verifiche e valutazioni dalle quali esula qualsiasi aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di interesse legittimo del richiedente, dovendosi per converso ritenere quest'ultimo, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, titolare di un diritto soggettivo al rilascio del nulla-osta.
3. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. L'esame del secondo motivo, concernente il merito della pretesa, sarà compiuto a sezione semplice, designata dal Primo Presidente, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2006