08.09.03 free
TAR CAMPANIA - (sulla mancata ammissione al concorso di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; sui titoli da possedere per l'accesso; sui nuovi profili dei sanitari non laureati)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. V^ di Napoli
composto dai signori magistrati: Carlo d'Alessandro Presidente Fabio Donadono Componente Silvia Martino Componente rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso n. 6227 del 2002 proposto da Bruno Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Ciccarelli e dall'avv. Raffaele Micillo, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla p.zza dei Martiri n.30 presso lo studio dei difensori CONTRO - Azienda sanitaria locale Napoli 2, in persona del Direttore generale p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Catello Salerno e Michele Vella ed elettivamente domiciliato in Napoli presso la Segreteria del T.a.r.
per l'annullamento della nota prot. n.14341 in data 18.3.2002 con cui veniva comunicata al ricorrente la mancata ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.16 posti di operatore professionale sanitario - area vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro; della deliberazione n.552 del 27.2.2002, mai comunicata né notificata, con cui veniva deliberata l'esclusione di alcuni partecipanti alla selezione, tra cui il ricorrente; - di ogni altro atto conseguente, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria locale Napoli 2; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 19.6.2003 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Il ricorrente ha presentato domanda per essere ammesso al concorso, bandito dall'Amministrazione intimata, per la copertura di 16 posti di tecnico per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il bando prevedeva, quale requisito specifico di ammissione, il diploma universitario conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del d.lgs.n.502/92 ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Il ricorrente possiede il diploma di perito industriale e presta servizio, con contratto a tempo determinato, in qualità di operatore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'Azienda sanitaria locale della Provincia di Como. Egli ritiene l'esclusione del tutto illegittima e la impugna deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso allegato e parte integrante della delibera n.1276/2002 - Violazione dell'art.6,. comma 3, del d.lgs. n.502/92 - Violazione art. 2 l. 26..2.99, n.42 - Violazione D.M. 27.7.2000 - Violazione art.33 D.P.R. 27.3.2001 n.220 - Violazione art.81 D.M. 30.1.1982 - Violazione art. 15 - octies d.gs. 229/99 - Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi - Eccesso di potere - Inesistenza assoluta dei presupposti - difetto di motivazione: sottolinea in particolare che il D.M. in data 27.7.2000 ha chiaramente richiamato la figura dell'operatore di vigilanza e ispezione di cui all'art.81 del D.M. del 30.1.1982 il quale espressamente indicava, fra i vari titoli di studio idonei per l'accesso al profilo, il diploma di perito industriale. A ciò si aggiunga che tale diploma ha consentito al ricorrente di rivestire un profilo analogo a quello messo a concorso presso la ASL della Provincia di Como. E' irrilevante, inoltre, che egli non sia un dipendente di ruolo in quanto tale requisito non era prescritto dal bando. In definitiva, il provvedimento di esclusione è del tutto immotivato. Resiste la Asl Napoli 2 facendo in particolare rilevare che il D.M. 27.7.2000 stabilisce l'equipollenza con la qualifica di operatore sanitario di vigilanza e ispezione e non con il titolo di studio che alla stessa dava accesso. Con ordinanza n. 3212/2002 è stata accordata la tutela cautelare. Infine, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19.6.2003.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.a Osserva il Collegio che la riforma sanitaria, conseguente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 502/92 e successive integrazioni, ha modificato e ampliato i profili dei sanitari non laureati, in rapporto alle nuove esigenze dei servizi sanitari sia pubblici che privati. Sono state ridefinite, in modo innovativo, figure già esistenti (infermiere, fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica/o, audioprotesista, audiometrista, tecnico di laboratorio, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di radiologia, assistente sanitario, podologo) e sono state istituite figure del tutto nuove (tecnico ortopedico, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, tecnico della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro, infermiere pediatrico, terapista occupazionale).
Anche sul versante della formazione professionale il decreto n. 502 ha prodotto rilevanti modifiche nell'assetto istituzionale e organizzativo. In particolare si è passati da un sistema formativo a titolarità regionale (scuole e corsi attivati presso le Unità Sanitarie Locali) ad un sistema formativo a titolarità universitaria (diplomi universitari a durata triennale). In questo sistema rinnovato l'organizzazione didattica è a cura dell' Università mentre la parte pratica professionalizzante è attuata in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, presso le strutture sanitarie pubbliche o private. In particolare, l'art.6, comma 3, del cit. decreto (nella versione sostituita dall'art.7 del d.lgs. n.517/93) così dispone “A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado”.
In attuazione di tali disposizioni nonché della successiva l. 10.8.2001 n.251 (recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”) è stato adottato il D.M. in data 29.3.2001, il quale include nelle professioni tecniche della prevenzione la figura del “tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.
In precedenza, con D.M. in data 17.1.1997, n.58, era già stata specificamente disciplinata tale figura descrivendola come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.” L'ultimo comma dell'art.1 precisa poi che “ Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente”.
L'art. 2 prescrive infine che: ” Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione” Successivamente, la legge di riforma delle professioni sanitarie, n.42 del 26.2.99, ha stabilito, all'art.4, comma 1, che “Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”.
Rileva il Collegio che le disposizioni di equipollenza da ultimo richiamate non hanno carattere puntuale, a differenza invece dell'espresso richiamo, contenuto nella norma medesima, all'art. 4 del dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, il quale aveva chiaramente statuito, in attesa dell'effettiva attivazione dei corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il valore abilitante, ai fini dell'esercizio delle attività inerenti ai profili professionali sino a quel momento disciplinati, dei diplomi conseguiti dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Ora, a parere del Collegio, le disposizioni della legge del 1999 hanno inteso salvaguardare, nella maniera più ampia, la possibilità di continuare ad esercitare la libera professione, nonché gli sviluppi di carriera, e, infine, il completamento della formazione, di coloro che, in possesso di diplomi o attestati conseguiti in base all'ordinamento precedente all'attuazione della riforma di cui all'art.6, comma 3, del d.lgs. n.502/92, avessero avuto legittimamente accesso ad attività dai contenuti corrispondenti o affini alle nuove figure professionali. Per quanto riguarda invece l'ammissione ai concorsi banditi nell'ambito del S.S.N. per l'assunzione delle nuove figure professionali, la norma non contiene alcuna disposizione esplicita.
Dal canto suo, il successivo D.P.R. 220/2001, recante la nuova disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, si limita a stabilire, per quanto qui interessa, :”Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi” (art. 33 del cit. D.P.R. n.220/2001).
Il Collegio osserva che tale regolamento poteva costituire la sedes materiae per chiarire tale rilevante aspetto, in virtù dell'ampia delega conferita al Governo dall'art. 18 del d.gs n.502/92 al fine di adeguare ai principi della riforma la normativa concorsuale del settore. Si è visto infatti che le norme del 1999, alle quali il D.P.R. 220/2001 implicitamente rinvia, non hanno carattere puntuale e devono essere lette alla luce dei decreti interministeriali che hanno individuato analiticamente i titoli riconosciuti equipollenti ai fini dell'esercizio della professione.
La principale difficoltà interpretativa dell'art.4 cit., a parere del Collegio, è rappresentata dal fatto che, per alcune figure, da un lato, non esistono precise corrispondenze con precedenti professioni tecnico - sanitarie, dall'altro, risultano di difficile identificazione gli stessi confini di quell'<> che la legge ha inteso salvaguardare.
Orbene, il D.M. relativo all'equipollenza con il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, non è stato impugnato dal ricorrente, evidentemente nella convinzione che sia proprio tale decreto a fondare il suo buon diritto. Reputa per contro il Collegio che le disposizioni in esso contenute chiariscano il senso, la portata e i limiti dell'equipollenza in discorso, in senso esattamente contrario a quanto dal ricorrente auspicato. Infatti, l'equipollenza è stata riferita direttamente alla qualifica di “operatore di vigilanza e ispezione” e non già diploma di perito industriale il quale, unitamente al diploma di perito agrario e a quello di geometra, era requisito specifico di ammissione ai concorsi per l'assunzione in detta qualifica ai sensi del D.M. del 1982. Tale limitazione, da un punto di vista letterale, non è in contrasto con l'art. 4, comma 1, della più volte cit. l.n.42/99, in quanto il diploma di perito industriale, a rigore, non è un titolo conseguito in base al “precedente” ordinamento (secondo l'espressione usata dal Legislatore del 1999), ma è un titolo ancora oggi conseguibile, e quindi non rientra espressamente tra i diplomi e gli attestati che la norma ha inteso salvaguardare ai fini dell'accesso alla nuova professione. Da un punto di vista sistematico, il decreto appare comunque coerente con la finalità perseguita dalla l.n.42/99, intesa a tutelare le aspettative di chi già esercitasse una professione dal contenuto corrispondente a quella di nuova istituzione, ed in relazione alla quale avesse conseguito un titolo specifico, ovvero una significativa esperienza mediante l'esercizio dell'attività in una qualifica professionale assimilabile. L'operatore di vigilanza e ispezione nel precedente assetto del Servizio sanitario aveva infatti compiti più limitati rispetto a quelli afferenti la nuova figura professionale, di talché se era ragionevole che per accedervi fosse sufficiente una preparazione a livello di scuola secondaria, tale conclusione non può essere direttamente traslata nel nuovo ordinamento professionale, che rappresenta l'esito di una trasformazione avviata già a partire dagli anni '80 con l'istituzione delle scuole dirette a fini speciali in ambito universitario (ai sensi del D.P.R. n.162/82).
Occorre poi considerare che, valorizzando la natura “materiale” del rinvio contenuto nell'art.4, comma 1, della l.n.42/99 (“diplomi o attestati che siano previsti dalla normativa concorsuale del Servizio sanitario nazionale”) e riferendola all'intero impianto della normativa concorsuale risalente al 1982, ne verrebbe snaturato il carattere di disposizione transitoria, in quanto, perlomeno ai fini dell'accesso ai ruoli del SSN per rivestire i profili professionali di nuova istituzione, si trasformerebbe in una normativa “a regime”, perpetuando il vecchio sistema di accesso e vanificando il nuovo assetto professionale. Il D.M. in data 27.7.2000, per quanto qui interessa, ha perciò effettuato un ragionevole contemperamento fra le opposte esigenze di salvaguardia delle posizioni professionali acquisite da un lato, e riqualificazione e incentivazione delle nuove professionalità dall'altro, mediante il riconoscimento di titoli che, vuoi per il livello post- secondario, vuoi perché sintomatici dell'esperienza acquisita sul campo, garantiscono che i nuovi compiti e le nuove responsabilità siano assunti da soggetti comunque dotati di competenze specifiche. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio. PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez.V ^ di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.6.2003. Carlo d'Alessandro - Presidente Silvia Martino - Estensore
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. V^ di Napoli
composto dai signori magistrati: Carlo d'Alessandro Presidente Fabio Donadono Componente Silvia Martino Componente rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso n. 6227 del 2002 proposto da Bruno Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Ciccarelli e dall'avv. Raffaele Micillo, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla p.zza dei Martiri n.30 presso lo studio dei difensori CONTRO - Azienda sanitaria locale Napoli 2, in persona del Direttore generale p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Catello Salerno e Michele Vella ed elettivamente domiciliato in Napoli presso la Segreteria del T.a.r.
per l'annullamento della nota prot. n.14341 in data 18.3.2002 con cui veniva comunicata al ricorrente la mancata ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.16 posti di operatore professionale sanitario - area vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro; della deliberazione n.552 del 27.2.2002, mai comunicata né notificata, con cui veniva deliberata l'esclusione di alcuni partecipanti alla selezione, tra cui il ricorrente; - di ogni altro atto conseguente, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria locale Napoli 2; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 19.6.2003 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Il ricorrente ha presentato domanda per essere ammesso al concorso, bandito dall'Amministrazione intimata, per la copertura di 16 posti di tecnico per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il bando prevedeva, quale requisito specifico di ammissione, il diploma universitario conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del d.lgs.n.502/92 ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Il ricorrente possiede il diploma di perito industriale e presta servizio, con contratto a tempo determinato, in qualità di operatore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presso l'Azienda sanitaria locale della Provincia di Como. Egli ritiene l'esclusione del tutto illegittima e la impugna deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso allegato e parte integrante della delibera n.1276/2002 - Violazione dell'art.6,. comma 3, del d.lgs. n.502/92 - Violazione art. 2 l. 26..2.99, n.42 - Violazione D.M. 27.7.2000 - Violazione art.33 D.P.R. 27.3.2001 n.220 - Violazione art.81 D.M. 30.1.1982 - Violazione art. 15 - octies d.gs. 229/99 - Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi - Eccesso di potere - Inesistenza assoluta dei presupposti - difetto di motivazione: sottolinea in particolare che il D.M. in data 27.7.2000 ha chiaramente richiamato la figura dell'operatore di vigilanza e ispezione di cui all'art.81 del D.M. del 30.1.1982 il quale espressamente indicava, fra i vari titoli di studio idonei per l'accesso al profilo, il diploma di perito industriale. A ciò si aggiunga che tale diploma ha consentito al ricorrente di rivestire un profilo analogo a quello messo a concorso presso la ASL della Provincia di Como. E' irrilevante, inoltre, che egli non sia un dipendente di ruolo in quanto tale requisito non era prescritto dal bando. In definitiva, il provvedimento di esclusione è del tutto immotivato. Resiste la Asl Napoli 2 facendo in particolare rilevare che il D.M. 27.7.2000 stabilisce l'equipollenza con la qualifica di operatore sanitario di vigilanza e ispezione e non con il titolo di studio che alla stessa dava accesso. Con ordinanza n. 3212/2002 è stata accordata la tutela cautelare. Infine, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19.6.2003.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.a Osserva il Collegio che la riforma sanitaria, conseguente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 502/92 e successive integrazioni, ha modificato e ampliato i profili dei sanitari non laureati, in rapporto alle nuove esigenze dei servizi sanitari sia pubblici che privati. Sono state ridefinite, in modo innovativo, figure già esistenti (infermiere, fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, ostetrica/o, audioprotesista, audiometrista, tecnico di laboratorio, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di radiologia, assistente sanitario, podologo) e sono state istituite figure del tutto nuove (tecnico ortopedico, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, tecnico della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro, infermiere pediatrico, terapista occupazionale).
Anche sul versante della formazione professionale il decreto n. 502 ha prodotto rilevanti modifiche nell'assetto istituzionale e organizzativo. In particolare si è passati da un sistema formativo a titolarità regionale (scuole e corsi attivati presso le Unità Sanitarie Locali) ad un sistema formativo a titolarità universitaria (diplomi universitari a durata triennale). In questo sistema rinnovato l'organizzazione didattica è a cura dell' Università mentre la parte pratica professionalizzante è attuata in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, presso le strutture sanitarie pubbliche o private. In particolare, l'art.6, comma 3, del cit. decreto (nella versione sostituita dall'art.7 del d.lgs. n.517/93) così dispone “A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado”.
In attuazione di tali disposizioni nonché della successiva l. 10.8.2001 n.251 (recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”) è stato adottato il D.M. in data 29.3.2001, il quale include nelle professioni tecniche della prevenzione la figura del “tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.
In precedenza, con D.M. in data 17.1.1997, n.58, era già stata specificamente disciplinata tale figura descrivendola come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.” L'ultimo comma dell'art.1 precisa poi che “ Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente”.
L'art. 2 prescrive infine che: ” Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione” Successivamente, la legge di riforma delle professioni sanitarie, n.42 del 26.2.99, ha stabilito, all'art.4, comma 1, che “Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.”.
Rileva il Collegio che le disposizioni di equipollenza da ultimo richiamate non hanno carattere puntuale, a differenza invece dell'espresso richiamo, contenuto nella norma medesima, all'art. 4 del dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, il quale aveva chiaramente statuito, in attesa dell'effettiva attivazione dei corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il valore abilitante, ai fini dell'esercizio delle attività inerenti ai profili professionali sino a quel momento disciplinati, dei diplomi conseguiti dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Ora, a parere del Collegio, le disposizioni della legge del 1999 hanno inteso salvaguardare, nella maniera più ampia, la possibilità di continuare ad esercitare la libera professione, nonché gli sviluppi di carriera, e, infine, il completamento della formazione, di coloro che, in possesso di diplomi o attestati conseguiti in base all'ordinamento precedente all'attuazione della riforma di cui all'art.6, comma 3, del d.lgs. n.502/92, avessero avuto legittimamente accesso ad attività dai contenuti corrispondenti o affini alle nuove figure professionali. Per quanto riguarda invece l'ammissione ai concorsi banditi nell'ambito del S.S.N. per l'assunzione delle nuove figure professionali, la norma non contiene alcuna disposizione esplicita.
Dal canto suo, il successivo D.P.R. 220/2001, recante la nuova disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, si limita a stabilire, per quanto qui interessa, :”Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi” (art. 33 del cit. D.P.R. n.220/2001).
Il Collegio osserva che tale regolamento poteva costituire la sedes materiae per chiarire tale rilevante aspetto, in virtù dell'ampia delega conferita al Governo dall'art. 18 del d.gs n.502/92 al fine di adeguare ai principi della riforma la normativa concorsuale del settore. Si è visto infatti che le norme del 1999, alle quali il D.P.R. 220/2001 implicitamente rinvia, non hanno carattere puntuale e devono essere lette alla luce dei decreti interministeriali che hanno individuato analiticamente i titoli riconosciuti equipollenti ai fini dell'esercizio della professione.
La principale difficoltà interpretativa dell'art.4 cit., a parere del Collegio, è rappresentata dal fatto che, per alcune figure, da un lato, non esistono precise corrispondenze con precedenti professioni tecnico - sanitarie, dall'altro, risultano di difficile identificazione gli stessi confini di quell'<
Orbene, il D.M. relativo all'equipollenza con il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, non è stato impugnato dal ricorrente, evidentemente nella convinzione che sia proprio tale decreto a fondare il suo buon diritto. Reputa per contro il Collegio che le disposizioni in esso contenute chiariscano il senso, la portata e i limiti dell'equipollenza in discorso, in senso esattamente contrario a quanto dal ricorrente auspicato. Infatti, l'equipollenza è stata riferita direttamente alla qualifica di “operatore di vigilanza e ispezione” e non già diploma di perito industriale il quale, unitamente al diploma di perito agrario e a quello di geometra, era requisito specifico di ammissione ai concorsi per l'assunzione in detta qualifica ai sensi del D.M. del 1982. Tale limitazione, da un punto di vista letterale, non è in contrasto con l'art. 4, comma 1, della più volte cit. l.n.42/99, in quanto il diploma di perito industriale, a rigore, non è un titolo conseguito in base al “precedente” ordinamento (secondo l'espressione usata dal Legislatore del 1999), ma è un titolo ancora oggi conseguibile, e quindi non rientra espressamente tra i diplomi e gli attestati che la norma ha inteso salvaguardare ai fini dell'accesso alla nuova professione. Da un punto di vista sistematico, il decreto appare comunque coerente con la finalità perseguita dalla l.n.42/99, intesa a tutelare le aspettative di chi già esercitasse una professione dal contenuto corrispondente a quella di nuova istituzione, ed in relazione alla quale avesse conseguito un titolo specifico, ovvero una significativa esperienza mediante l'esercizio dell'attività in una qualifica professionale assimilabile. L'operatore di vigilanza e ispezione nel precedente assetto del Servizio sanitario aveva infatti compiti più limitati rispetto a quelli afferenti la nuova figura professionale, di talché se era ragionevole che per accedervi fosse sufficiente una preparazione a livello di scuola secondaria, tale conclusione non può essere direttamente traslata nel nuovo ordinamento professionale, che rappresenta l'esito di una trasformazione avviata già a partire dagli anni '80 con l'istituzione delle scuole dirette a fini speciali in ambito universitario (ai sensi del D.P.R. n.162/82).
Occorre poi considerare che, valorizzando la natura “materiale” del rinvio contenuto nell'art.4, comma 1, della l.n.42/99 (“diplomi o attestati che siano previsti dalla normativa concorsuale del Servizio sanitario nazionale”) e riferendola all'intero impianto della normativa concorsuale risalente al 1982, ne verrebbe snaturato il carattere di disposizione transitoria, in quanto, perlomeno ai fini dell'accesso ai ruoli del SSN per rivestire i profili professionali di nuova istituzione, si trasformerebbe in una normativa “a regime”, perpetuando il vecchio sistema di accesso e vanificando il nuovo assetto professionale. Il D.M. in data 27.7.2000, per quanto qui interessa, ha perciò effettuato un ragionevole contemperamento fra le opposte esigenze di salvaguardia delle posizioni professionali acquisite da un lato, e riqualificazione e incentivazione delle nuove professionalità dall'altro, mediante il riconoscimento di titoli che, vuoi per il livello post- secondario, vuoi perché sintomatici dell'esperienza acquisita sul campo, garantiscono che i nuovi compiti e le nuove responsabilità siano assunti da soggetti comunque dotati di competenze specifiche. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio. PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez.V ^ di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.6.2003. Carlo d'Alessandro - Presidente Silvia Martino - Estensore