18.01.2008 free
CONSIGLIO di STATO – (tariffe per prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti )
§ - Una corretta interpretazione della norma impone di ritenere che l'onere della tariffa debba essere posto a carico del privato esercente la relativa attività quando questi richiede la certificazione nel proprio interesse di imprenditore.
Depone in tal senso, oltre il criterio logico e sistematico appena accennato, la normativa di origine comunitaria, recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 51, (poi sostituito dal d.lgs. 1998 n. 492) il cui art.
Consiglio di Stato - Sezione V, Sent. n. 5514 del 22/10/2007
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal Sindacato Macellai della Provincia di X per l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 16 febbraio 1989 e della deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 1988 con cui vengono determinate e poste a carico dei privati le tariffe per le prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti delle UU.SS.LL. in materia di igiene e sanità veterinaria.
Il Sindacato Macellai di Avellino non si è costituito nel giudizio di appello.
Con ordinanza 17 maggio 1994 n. 617
Con ordinanza 14 giugno 1994 n. 725 è stata accolta la domanda cautelare avanzata dall'appellante.
L'appello è stato fissato per la trattazione all'udienza dell'11 marzo
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
La domanda di annullamento dei provvedimenti della Regione Campania che hanno determinato e posto a carico dei privati le tariffe per le prestazioni rese dai medici veterinari dipendenti delle UU.SS.LL. in materia di igiene e sanità veterinaria, è stata motivata allegando la violazione dell'art. 61 del R.D. 27 luglio 1934 n.
I ricorrenti hanno sostenuto che gli accertamenti in questione non sono effettuati nell'esclusivo interessi del richiedente privato ma nel preminente interesse della collettività.
Il TAR ha accolto la tesi.
Nell'atto di appello
La tesi dell'appellante va condivisa.
Una corretta interpretazione della norma invocata impone di ritenere che l'onere della tariffa debba essere posto a carico del privato esercente la relativa attività quando questi richiede la certificazione nel proprio interesse di imprenditore.
Depone in tal senso, oltre il criterio logico e sistematico appena accennato, la normativa di origine comunitaria, recepita dallo Stato italiano con il d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 51, (poi sostituito dal d.lgs. 1998 n. 492) il cui art.
Tale normativa riceve ultra decennale e pacifica applicazione, a conferma dell'esattezza della tesi della ragione appellante.
In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente in primo grado può omettersi la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;
nulla per le spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007 con l'intervento dei magistrati:
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