26.05.2006 free
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso - Spese sanitarie - pannoloni per incontinenti (circolare)
Circolare 18-5-2006 n. 17/E
Spese sanitarie - pannoloni per incontinenti.
D. La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese mediche. I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, così come previsto dal D.M. 27 agosto 1999 n. 332 emanato dal Ministero della sanità. Considerato che si tratta di spesa sanitaria e che la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, possiamo considerare detraibile la spesa anche se l'acquisto è stato effettuato in un supermercato?
R. Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.
Ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Per documentare la detrazione in esame si richiede la certificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, la prescrizione del medico.
In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.