22.02.2006 free
GIUDICE di PACE CATANIA - (uno stato ipertensivo puo' giustificare chi non indossa le cinture di sicurezza, alla guida di autoveicolo ?)
§ - Un lieve, episodico, improvviso e transitorio rialzo di pressione, probabilmente dovuto al caldo ed allo stress, in un soggetto non affetto da altre patologie, non può configurare, uno stato di necessità, idoneo a far scattare l'esimente di responsabilità di cui all' art. 4 della Legge n. 689/81. Anche una ipertensione arteriosa stabile, non giustifica una guida senza cinture di sicurezza, posto che la stessa può essere tenuta sotto controllo, o con la sola dieta e l'esercizio fisico o, nei casi più gravi da una adeguata terapia medica.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza depositata il 26-07-2005
omissis
Svolgimento del processo
Con Ricorso al Giudice di Pace di Catania, datato 28/4/2004, pervenuto in Cancelleria, tramite Posta, il 3/5/2004, T.S., quale proprietario e conducente del veicolo Alfa Romeo, proponeva opposizione avverso la Ordinanza Ingiunzione Prot. n. ..., elenco ... -..., emessa dal Prefetto di Catania, in data 18/11/2003, notificatagli il giorno 10/4/2004, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 142,95, a titolo di Sanzione Amministrativa, Spese di Notifica e Bollo.
Detta Ordinanza veniva emanata, a seguito del rigetto del Ricorso al Prefetto, avverso il Verbale n... del 17/7/2003, elevato dalla Polizia Municipale di Catania, immediatamente contestato, per la violazione dell'art. 172, del C.d.S., per aver circolato "senza indossare le prescritte cinture di sicurezza". Il ricorrente, pur ammettendo la sussistenza della contestata violazione, evidenziava un presunto stato di necessità stante che la violazione era "dettata da una specifica e dimostrata condizione di salute, non compatibile con la patologia in atto", perché in quella specifica circostanza era soggetto ad ipertensione arteriosa, con valori sopra la norma, come dimostrato dal prodotto Certificato Medico.
Al Vigile verbalizzante il T. aveva dichiarato: "Contesto il provvedimento in quanto la mancanza di cintura è dettata da improvviso malessere, tuttavia l'agente si prodiga a verbalizzare anziché intervenire". Il Prefetto di Catania, rappresentato dal Comune di Catania, giusta apposita Delega del 20/5/2004, rilasciata ai sensi dell'art. 205, comma 3, C.d.S., così come modificato dalla Legge 178/2003 n. 214, si costituiva in giudizio con apposita Comparsa, con la allegata Documentazione, depositata in Cancelleria il 14/12/2004, nella quale concludeva, chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, dichiarando la legittimità dell'accertamento contravvenzionale, dovendosi considerare le motivazioni date dal ricorrente come "pretestuose e volte ad evitare le sanzioni comminate".
Motivi della decisione
La opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
Il ricorrente T.S. ha ammesso che il giorno 17/7/2004, alle ore 18.35. a bordo della propria vettura Alfa Romeo, circolava in Corso... - Piazza ..., senza indossare la prescritta cintura di sicurezza. A sua giustificazione adduceva un improvviso malessere.
Come dichiarato nel suo Ricorso al Prefetto, decideva, pertanto, di recarsi presso la Guardia Medica, sita al Corso xxx e poiché l'orario non consentiva le visite si dirigeva verso l'azienda Ospedaliera C. Anche a voler dare credito a detta circostanza, e non alla motivazione fornita dalla Prefettura, occorre subito precisare che la stessa non esplica nessuna rilevanza favorevole alla tesi del ricorrente.
Il conducente di un veicolo che viene colto da un improvviso malessere non deve fare altro che fermarsi. A prescindere che un "improvviso malessere" non configura, nella fattispecie, lo stato di necessità che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 689/81, avrebbe comportato una causa di esclusione di responsabilità, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente circa la sussistenza di una patologia cronica che gli impedisca l'uso delle prescritte cinture di sicurezza.
Dal Certificato del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliere C., rilasciato il 21/7/2003, risulta che T.S. il giorno 17/7/2003, alle ore 20.15 è ricorso alle cure del P.S. per "malessere generale, in paziente con episodio ipertensivo". Alla visita è stata riscontrata una Pressione Arteriosa di 160/100, una Frequenza Cardiaca di 83 Battiti/M. Dopo Terapia Medica la P.A., si è stabilizzata sui seguenti valori: 150/90, con remissione dei sintomi.
Un lieve, episodico, improvviso e transitorio rialzo di pressione, dovuto forse al caldo ed allo stress, in un soggetto non affetto da altre patologie, non può configurare, uno stato di necessità, idoneo a far scattare l'esimente di responsabilità di cui al citato art. 4 della Legge n. 689/81. Anche una ipertensione arteriosa stabile, non giustifica una guida senza cinture di sicurezza, stante che la stessa può essere tenuta sotto controllo, o con la sola dieta e l'esercizio fisico o, nei casi più gravi da una adeguata terapia medica.
Lo stesso art. 54 C.P. subordina la non punibilità per stato di necessità alla sussistenza di precise condizioni, non riscontrabili nella fattispecie in esame. La domanda va, pertanto, rigettata. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace della Seconda Sezione Civile dell'Ufficio di Catania Avv. E.S., definitivamente pronunciando nel Processo n. .. R.G.:
- rigetta la opposizione proposta dal ricorrente T.S. avverso la Ordinanza Ingiunzione Prot. n. .., elenco ...., emessa dal Prefetto di Catania il 18/11/2003 e notificata il 10/4/2004;
nulla sulle spese del Giudizio.
Così deciso in Catania il 20 luglio 2005.
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.