06.02.2012 free

 

Consiglio di Stato – (ampliamento di strutture sanitarie e sociosanitarie)

 L’autorizzazione alla realizzazione e quella all’esercizio si configurano come gli atti conclusivi di due procedimenti autonomi, l’uno propedeutico all’altro, soltanto nel primo dei quali è richiesta la valutazione di compatibilità con il fabbisogno, essendo l’autorizzazione all’esercizio subordinata alla verifica di altri parametri normativamente prefissati.
 Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone la verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento.
 Pur esistendo una sostanziale differenza ed autonomia fra l’autorizzazione alla realizzazione e quella all’esercizio di strutture sanitarie private, la stretta interconnessione esistente fra i due procedimenti (che non a caso certa giurisprudenza di primo grado ha individuato come fasi autonome di un unico procedimento), cui sottostà l’esigenza ineludibile che le strutture sanitarie private svolgano la loro attività in maniera funzionale alla pianificazione sanitaria regionale, fa sì che il soggetto (la Regione ) preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio debba in tale fase, si badi, più che svolgere una nuova verifica di compatibilità (già compiuta ad opera della stessa Regione nel precedente procedimento di autorizzazione alla realizzazione), assicurarsi, dandone espressamente atto, che la verifica precedentemente operata nel presupposto procedimento rivesta tuttora i caratteri dell’attualità, sì da doversi poi attivare, in caso di accertato intervenuto mutamento del fabbisogno precedentemente stimato, per la révoca degli atti di quel procedimento, nella cui sede dovrà altresì prendere in considerazione l’eventuale diritto ad indennizzo del soggetto, che sulla base della precedente, legittima, autorizzazione alla realizzazione abbia effettuato investimenti ad essa inerenti.

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