19.09.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - sez penale (quando la espressione medico killer puo' considerarsi reato?)
§ - E' giudizio di mero fatto la valutazione di una manifestazione del pensiero come cronaca o come critica e in tale ultimo caso il limite è costituito solo dal criterio della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate. Il diritto di critica e' considerato esimente quando l'articolo abbia un contenuto valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni su temi di rilevanza sociale che non trascenda in attacchi personali.(centro studi di diritto sanitario / www.dirittosanitario.net)
SENTENZA 09-08-2005, n. 30118
Motivi della decisione
La vicenda da cui ha tratto origine l'attuale procedimento riguarda una vivace polemica sorta nel mondo accademico in relazione all'adozione di metodologie scientifiche di cura non tradizionali ed è stata innestata da un articolo apparso sul quotidiano Corriere della sera dal titolo "Cure del cancro tra farsa e dramma" a firma di C., attuale querelante. C., presidente della società italiana di radiologia in quell'articolo criticava con tono fortemente sarcastico alcune terapie non tradizionali tra cui quelle del Dr. Gerson, professore al quale Dego risultava legato da rapporti di parentela e di stima professionale.
La Corte territoriale nell'esaminare l'appello proposto dagli imputati, contro la sentenza di primo grado di condanna, osservava che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, consiste nell'espressione di un giudizio ed è tutelato purchè non trascenda in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale una persona senza finalità di interesse pubblico.
Secondo la Corte l'articolo incriminato aveva certamente una finalità pubblica, quale la rilevanza sociale dell'argomento trattato ed inoltre pur essendo ampiamente polemico contro le opinioni espresse dal C. nel precedente articolo, sviluppava una argomentazione ampia in materia di contrapposizione tra medicina alternativa e tradizionale, spiegava sempre i termini che utilizzava in gergo, con, ad esempio l'espressione "medico killer", contestava la competenza scientifica in materia di tecniche alternative del Prof. C., e infine esprimeva un giudizio fortemente critico sull'influenza delle case farmaceutiche al mantenimento delle tecniche di medicina tradizionale. Secondo la Corte territoriale, tutte queste affermazioni, sempre spiegate e motivate, rientravano nell'esercizio del diritto di critica.
Contro la sentenza presentava ricorso la parte civile costituita e deduceva erronea applicazione dell'art. 120 c.p. e 336 c.p.p. in quanto la sua querela doveva intendersi estesa all'intero contenuto dell'articolo e non solo alle poche frasi riportate a titolo esemplificativo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 51 c.p., in quanto la scriminante del diritto di critica è stato valutato solo con riferimento alla critica di opinioni altrui mentre invece investiva anche dei fatti rispetto ai quali vi era l'obbligo della veridicità, quali ad esempio la competenza scientifica del Prof. C.; travisamento del fatto in relazione all'esplicita accusa di essere succube delle industrie farmaceutiche, ritenuta dalla Corte non rivolta alla persona offesa individualmente. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato.
Deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che sia giudizio di mero fatto la valutazione di una manifestazione del pensiero come cronaca o come critica e che in tale ultimo caso il limite è costituito solo dal criterio della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate (Sez. 5^ 14 febbraio 2002 n. 20474, rv. 221904). Parimenti di rilievo è l'orientamento espresso in materia di diritto di critica, considerato esimente quando l'articolo abbia un contenuto valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni su temi di rilevanza sociale che non trascenda in attacchi personali (Sez. 5^ 5 marzo 2004 n. 19334, rv. 227754). Tanto premesso deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha fatto un corretto uso di tali indirizzi giurisprudenziali con una motivazione non illogica nè contraddittoria, valutando l'articolo nel suo complesso e scendendo all'esame delle singole espressioni dando ad esse una interpretazione coerente che non può essere censurata in sede di legittimità. Le espressioni utilizzate seppur fortemente polemiche, in risposta alle sarcastiche osservazioni avanzate dal C. nel precedente articolo, erano tutte spiegate ed analizzate mediante l'inserimento in una dialettica scientifica, ponendosi in dubbio la competenza del prof. C. non in quanto specialista ma in merito alle tecniche di medicina alternativa, peraltro da lui denigrate pubblicamente. Anche il riferimento all'espressione "Medicokiller" era stata spiegata come una formula utilizzata in gergo e non aveva alcun intento offensivo ultroneo rispetto alla polemica in corso.
Nella sentenza infine, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 120 c.p. e 336 c.p.p. in quanto la Corte territoriale ha esaminato l'intero articolo ed il riferimento alla circostanza che neppure il querelante aveva ritenuto offensivo il giudizio di subordinazione alle case farmaceutiche, era solo ulteriormente rafforzativo dell'opinione espressa sulla non riferibilità del giudizio alla persona del Prof. C., ma alla intera medicina tradizionale.
Il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 3 agosto 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2005