14/05/2026 free
Rapporto di collaborazione non retribuito, dopo il pensionamento: giurisdizione ordinaria
La ASL che conferisce un incarico di collaborazione non retribuita, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, in favore di un professionista già dipendente e ormai in quiescenza, integra esercizio di autonomia privatistica e comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo (parasubordinato), sicché gli atti di conferimento o diniego dell'incarico non hanno natura autoritativa e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
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T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, Sent. 14/04/2026, n. 190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Bertoncini, Angelo Sciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.L.V., A.L.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla A.L.V., con rigetto formatosi a seguito di omesso provvedimento definitivo in uno con la mancata risposta all'istanza formale della S. in data 13 maggio 2025, con la quale si invocava un provvedimento definitivo da parte della A.S.L.02 a distanza di due mesi dal primo parere favorevole emesso dalla A.S.L.02 del 14 marzo 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.M.P. il 10\12\2025 :
per l'annullamento, previa sospensiva, del diniego definitivo trasmesso dalla ASL02 alla
ricorrente in data 26 settembre 2025 a mezzo pec col quale si revocava l'originario
parere favorevole di cui al prot. (...) del 14 marzo 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.L.V. e di A.L.V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Considerato che:
-la ricorrente, il 30 gennaio 2025, ha chiesto alla A.S.L.02 di appartenenza di poter instaurare con la medesima un rapporto di collaborazione non retribuito, dopo il pensionamento, come del resto consentito nei limiti di cui all'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012;
-il 14 marzo 2025 la A.S.L.02 trasmetteva alla S. un "parere favorevole" alla istaurazione di tale rapporto, a determinate condizioni;
-nel silenzio della A.S.L.02 nell'adottare una determinazione conclusiva del procedimento, la ricorrente, il 13 maggio 2025 ha comunicato di non aver ricevuto l'atto finale, specificando alcune condizioni, osservazioni e chiedendo alcuni chiarimenti;
-perdurando l'inerzia ha dunque proposto l'odierno ricorso introduttivo, avverso il silezio;
-la ASL02, nonostante il succitato parere favorevole del 14 marzo 2025, ha successivamente emesso un provvedimento di diniego definitivo di cui al prot. n.(...);
-con i motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento;
-alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, previo avviso alle parti, ex articolo 60 cpa, la causa è passata in decisione ai fini di una decisione in forma semplificata;
- a prescindere dalla improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che nelle more è stato adottato l'atto, sicché sarebbe comunque venuto meno l'interesse a una pronuncia sul silenzio; occorre in ogni caso dichiarare preliminarmente il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione;
- la Cassazione a sezioni unite (Cassazione SU sentenza 9314 del 2022), ha recentemente ribadito che in applicazione dei "principi già affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 4 del 2007, n. 19550 del 2010, n. 11141 del 2012)", "il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta "parasubordinazione" - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente", e dunque gli atti che costituiscono, modificano o estinguono tali rapporti hanno natura non autoritativa "con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario";
-deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario;
- le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata, e dunque in ragione del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, salvi gli effetti della domanda nei limiti e termini di cui all'articolo 11 cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
