16.07.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla capacità operativa massima della struttura provvisoriamente accreditata, che va relazionata con riferimento temporale esclusivo ai risultati svolti durante l’apposita fase istruttoria,senza la possibilita' di successiva rivisitazione)
REPUBBLICA ITALIANA N. 4121/03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8991 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello numero di registro generale 8991/02, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. CE 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per delega resa a margine dell’atto di appello, dall’Avv. Antonio Rosolino ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n.212, contro la S.a.S. SEEN di Maria Carla Barilati – Studio di Radiologia e Terapia Fisica, s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lopez ed Ennio Romano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato “Il Foro Duemila” in Roma, Via Aureliana 2 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Prima, n.3957/02 del 5 luglio 2002. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese. Visti gli atti tutti della causa. Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 aprile 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Rosolino e Romano. *** *** ***
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO La s.a.s. SEEN di Barilati M. Carla con ricorso notificato il 19 dicembre 2000 e depositato il 28 dicembre 2000, esponeva di erogare in regime di accreditamento provvisorio con il S.S.N. / Regione Campania, ambito territoriale ASL CE 2, prestazioni specialistiche per la branca di radiologia. Si doleva che, con nota 960/2000, la ASL CE 2, abbia comunicato al Centro SEEN di aver saturato la capacità operativa annuale quantificata in 17.310 prestazioni, sulla base della delibera D.G. n.492 del 9 marzo 2000; precisava che tale delibera aveva recepito quella regionale n.6351 del 1999 esplicativa delle linee guida di cui alla D.R.G.R. n.377/98, lamentando in sintesi la mancata applicazione della D.G.R.C. n.1036 del 23 febbraio 2000 ulteriormente esplicativa della delibera n.377/98 in base alla quale, occorre tener presente anche l’attività dei tecnici di radiologia medica. Il T.A.R. Campania, con l’impugnata sentenza accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’atto impugnato. Secondo l’appellante la sentenza è erronea, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi dell’appellata ASL CE 2 per i seguenti motivi. Preliminarmente l’appellante eccepisce la nullità dell’atto introduttivo, in quanto il ricorso originario è composto da singoli fogli privo della numerazione progressiva delle pagine nonché privo di timbri di congiunzione. Anche sul ricorso originale manca sia la numerazione progressiva delle pagine, sia i timbri di congiunzione tra i vari fogli; la Cassazione più volte ha ribadito che gli atti giudiziari composti da fogli singoli devono essere numerati progressivamente a pena di nullità. Secondo l’appellante la sentenza del Tribunale va altresì riformata in quanto non dispone il rigetto del ricorso proposto dalla Società SEEN che è invece inammissibile, perchè l’atto impugnato è meramente esecutivo della delibera del D.G. del 9 marzo 2000 n.492. Tale provvedimento presupposto viene espressamente citato nell’atto impugnato, laddove se ne richiama la portata limitatrice della capacità operativa annuale e quindi delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio di ciascuna struttura accreditata col S.S.N.; inoltre tale delibera 492/00 è stata tempestivamente notificata in data 17-20 marzo 2000 alla Società appellata, unitamente alla scheda riepilogativa della capacità operativa della SEEN; e se questa avesse ritenuto di doversi dolere delle determinazioni contenute in tale delibera, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento, nulla valendo invece la proposizione di gravame avverso atti consequenziali e esecutivi del medesimo. L’appellante poi osserva come le delibere della giunta vanno recepite con propri atti dalla ASL (e tant’è avvenuto con la predetta delibera 492/00 la quale appunto recepiva la DGRC 6351/99, come riconosce la stessa società nel ricorso introduttivo). La DGRC 1036/00, citata da controparte è antecedente alla delibera del D.G. 492/00, né del resto il ricorrente si lamenta che tale ultima delibera non si richiami alla 1036/00. Il Giudice di primo grado non ha assolutamente valutato quanto illustrato e motivato nella parte narrativa della delibera 492/00; in essa il D.G. della ASL CE2 forniva ragioni dell’esigenza di procedere ad eventuali rideterminazioni delle capacità operativa alla luce dei nuovi criteri dettati dalla D.G.R.C. 6351/99, menzionata tra l’altro nella appellata sentenza. In tale contesto si è proceduto alla compilazione di schede riepilogative redatte a seguito di una complessa documentazione prodotta a corredo dell’autocertificazione delle strutture interessate; la Società SEEN ha partecipato all’istruttoria, fornendo i dati necessari per determinare le prestazioni erogabili ed in quella sede avrebbe dovuto eventualmente dolersi (impugnando la delibera 492/00) dell’attività dell’A.S.L. CE 2 per ciò che concerne i criteri adottati ovvero gli atti applicati; successivamente alla disposta istruttoria è intervenuta la determina del D.G. n.470 del 1° marzo 2002, che ha fatto proprio il lavoro svolto dalla Commissione di lavoro appositamente costituita, che ha elaborato le linee guida per la determinazione della capacità operativa delle strutture provvisoriamente accreditate per la branca della diagnostica per immagini, determina che conferma fondamentalmente quanto già illustrato in ordine alla capacità operativa delle strutture accreditate. L’appellante conclude per l’accoglimento dell’appello con ogni consequenziale statuizione di legge. Si è costituita l’appellata società che con analitica memoria deduce l’infondatezza del gravame, concludendo per la sua reiezione con vittoria di spese. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti. *** *** ***
DIRITTO Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.3957/02, del 5 luglio 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione I, accoglieva il ricorso proposto dall’attuale appellata e per l’effetto annullava la nota n.960/00 avente ad oggetto “controllo prestazioni sanitarie” con cui si comunicava all’appellata medesima di aver saturato la capacità operativa annuale. Si può prescindere dall’esame delle pur rilevanti eccezioni di nullità dell’atto introduttivo dell’originario giudizio ed inammissibilità del medesimo stante la palese fondatezza, nel merito, del ricorso in appello. Osserva il Collegio che effettivamente la decisione impugnata non tiene conto di quanto considerato nella delibera dell’appellante azienda, la n.492/00, in cui l’amministrazione esplicitava le ragioni poste a fondamento dell’esigenza di procedere alla rideterminazione della capacità operativa svolta in regime di accreditamento con il S.S.N. alla luce dei criteri dettati dalla delibera della Giunta Regionale Campania n.6351/99; nuovi criteri sulla base dei quali l'Amministrazione con una analitica attività istruttoria svolta anche con il concorso dell’appellata Società ha predisposto schede riepilogative idonee a documentare l’effettiva capacità operativa della struttura accreditata. Va anche evidenziato come l’appellata Società abbia attivamente partecipato alla predetta attività istruttoria, attività nell’ambito della quale avrebbe ben potuto documentare le sue eventuali argomentazioni. Ne consegue che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la capacità operativa massima della struttura andava relazionata con riferimento temporale esclusivo ai risultati istruttori svolti durante l’apposita fase istruttoria e non poteva essere successivamente rivisitata. Da quanto precede deriva, ad avviso del Collegio che, al contrario di quanto acriticamente ritenuto dal Tribunale e diversamente da quanto sostenuto nell’analitica memoria presentata dalla difesa dell’appellata società, la tipologia procedimentale menzionata comportava, e comporta, l’infondatezza delle censure proposte nell’originario ricorso, come esattamente dedotto dall’appellante Azienda, in quanto questa, al momento di utile riferimento della concreta determinazione della capacità operativa della struttura non poteva non applicare i risultati acquisiti all’esito della menzionata istruttoria espletata (peraltro, ripetesi, con l’attiva partecipazione dell’appellata); e, d’altronde è certo che i criteri successivamente ritenuti illegittimi dall’appellata società, erano sicuramente già rinvenibili nella delibera n.492/00, peraltro mai impugnata dalla società; con la conseguente inammissibilità; sotto tale profilo, delle relative censure. Conclusivamente pertanto l’appello va accolto. Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. *** *** ***
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza pure in epigrafe indicata e rigetta l’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. *** *** *** Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati: Alfonso Quaranta Presidente Giuseppe Farina Consigliere Corrado Allegretta Consigliere Francesco D’Ottavi Consigliere estensore Nicolina Pullano Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10 luglio 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8991 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello numero di registro generale 8991/02, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. CE 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per delega resa a margine dell’atto di appello, dall’Avv. Antonio Rosolino ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n.212, contro la S.a.S. SEEN di Maria Carla Barilati – Studio di Radiologia e Terapia Fisica, s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lopez ed Ennio Romano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato “Il Foro Duemila” in Roma, Via Aureliana 2 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Prima, n.3957/02 del 5 luglio 2002. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese. Visti gli atti tutti della causa. Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 aprile 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Rosolino e Romano. *** *** ***
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO La s.a.s. SEEN di Barilati M. Carla con ricorso notificato il 19 dicembre 2000 e depositato il 28 dicembre 2000, esponeva di erogare in regime di accreditamento provvisorio con il S.S.N. / Regione Campania, ambito territoriale ASL CE 2, prestazioni specialistiche per la branca di radiologia. Si doleva che, con nota 960/2000, la ASL CE 2, abbia comunicato al Centro SEEN di aver saturato la capacità operativa annuale quantificata in 17.310 prestazioni, sulla base della delibera D.G. n.492 del 9 marzo 2000; precisava che tale delibera aveva recepito quella regionale n.6351 del 1999 esplicativa delle linee guida di cui alla D.R.G.R. n.377/98, lamentando in sintesi la mancata applicazione della D.G.R.C. n.1036 del 23 febbraio 2000 ulteriormente esplicativa della delibera n.377/98 in base alla quale, occorre tener presente anche l’attività dei tecnici di radiologia medica. Il T.A.R. Campania, con l’impugnata sentenza accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’atto impugnato. Secondo l’appellante la sentenza è erronea, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi dell’appellata ASL CE 2 per i seguenti motivi. Preliminarmente l’appellante eccepisce la nullità dell’atto introduttivo, in quanto il ricorso originario è composto da singoli fogli privo della numerazione progressiva delle pagine nonché privo di timbri di congiunzione. Anche sul ricorso originale manca sia la numerazione progressiva delle pagine, sia i timbri di congiunzione tra i vari fogli; la Cassazione più volte ha ribadito che gli atti giudiziari composti da fogli singoli devono essere numerati progressivamente a pena di nullità. Secondo l’appellante la sentenza del Tribunale va altresì riformata in quanto non dispone il rigetto del ricorso proposto dalla Società SEEN che è invece inammissibile, perchè l’atto impugnato è meramente esecutivo della delibera del D.G. del 9 marzo 2000 n.492. Tale provvedimento presupposto viene espressamente citato nell’atto impugnato, laddove se ne richiama la portata limitatrice della capacità operativa annuale e quindi delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento provvisorio di ciascuna struttura accreditata col S.S.N.; inoltre tale delibera 492/00 è stata tempestivamente notificata in data 17-20 marzo 2000 alla Società appellata, unitamente alla scheda riepilogativa della capacità operativa della SEEN; e se questa avesse ritenuto di doversi dolere delle determinazioni contenute in tale delibera, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento, nulla valendo invece la proposizione di gravame avverso atti consequenziali e esecutivi del medesimo. L’appellante poi osserva come le delibere della giunta vanno recepite con propri atti dalla ASL (e tant’è avvenuto con la predetta delibera 492/00 la quale appunto recepiva la DGRC 6351/99, come riconosce la stessa società nel ricorso introduttivo). La DGRC 1036/00, citata da controparte è antecedente alla delibera del D.G. 492/00, né del resto il ricorrente si lamenta che tale ultima delibera non si richiami alla 1036/00. Il Giudice di primo grado non ha assolutamente valutato quanto illustrato e motivato nella parte narrativa della delibera 492/00; in essa il D.G. della ASL CE2 forniva ragioni dell’esigenza di procedere ad eventuali rideterminazioni delle capacità operativa alla luce dei nuovi criteri dettati dalla D.G.R.C. 6351/99, menzionata tra l’altro nella appellata sentenza. In tale contesto si è proceduto alla compilazione di schede riepilogative redatte a seguito di una complessa documentazione prodotta a corredo dell’autocertificazione delle strutture interessate; la Società SEEN ha partecipato all’istruttoria, fornendo i dati necessari per determinare le prestazioni erogabili ed in quella sede avrebbe dovuto eventualmente dolersi (impugnando la delibera 492/00) dell’attività dell’A.S.L. CE 2 per ciò che concerne i criteri adottati ovvero gli atti applicati; successivamente alla disposta istruttoria è intervenuta la determina del D.G. n.470 del 1° marzo 2002, che ha fatto proprio il lavoro svolto dalla Commissione di lavoro appositamente costituita, che ha elaborato le linee guida per la determinazione della capacità operativa delle strutture provvisoriamente accreditate per la branca della diagnostica per immagini, determina che conferma fondamentalmente quanto già illustrato in ordine alla capacità operativa delle strutture accreditate. L’appellante conclude per l’accoglimento dell’appello con ogni consequenziale statuizione di legge. Si è costituita l’appellata società che con analitica memoria deduce l’infondatezza del gravame, concludendo per la sua reiezione con vittoria di spese. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti. *** *** ***
DIRITTO Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.3957/02, del 5 luglio 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione I, accoglieva il ricorso proposto dall’attuale appellata e per l’effetto annullava la nota n.960/00 avente ad oggetto “controllo prestazioni sanitarie” con cui si comunicava all’appellata medesima di aver saturato la capacità operativa annuale. Si può prescindere dall’esame delle pur rilevanti eccezioni di nullità dell’atto introduttivo dell’originario giudizio ed inammissibilità del medesimo stante la palese fondatezza, nel merito, del ricorso in appello. Osserva il Collegio che effettivamente la decisione impugnata non tiene conto di quanto considerato nella delibera dell’appellante azienda, la n.492/00, in cui l’amministrazione esplicitava le ragioni poste a fondamento dell’esigenza di procedere alla rideterminazione della capacità operativa svolta in regime di accreditamento con il S.S.N. alla luce dei criteri dettati dalla delibera della Giunta Regionale Campania n.6351/99; nuovi criteri sulla base dei quali l'Amministrazione con una analitica attività istruttoria svolta anche con il concorso dell’appellata Società ha predisposto schede riepilogative idonee a documentare l’effettiva capacità operativa della struttura accreditata. Va anche evidenziato come l’appellata Società abbia attivamente partecipato alla predetta attività istruttoria, attività nell’ambito della quale avrebbe ben potuto documentare le sue eventuali argomentazioni. Ne consegue che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la capacità operativa massima della struttura andava relazionata con riferimento temporale esclusivo ai risultati istruttori svolti durante l’apposita fase istruttoria e non poteva essere successivamente rivisitata. Da quanto precede deriva, ad avviso del Collegio che, al contrario di quanto acriticamente ritenuto dal Tribunale e diversamente da quanto sostenuto nell’analitica memoria presentata dalla difesa dell’appellata società, la tipologia procedimentale menzionata comportava, e comporta, l’infondatezza delle censure proposte nell’originario ricorso, come esattamente dedotto dall’appellante Azienda, in quanto questa, al momento di utile riferimento della concreta determinazione della capacità operativa della struttura non poteva non applicare i risultati acquisiti all’esito della menzionata istruttoria espletata (peraltro, ripetesi, con l’attiva partecipazione dell’appellata); e, d’altronde è certo che i criteri successivamente ritenuti illegittimi dall’appellata società, erano sicuramente già rinvenibili nella delibera n.492/00, peraltro mai impugnata dalla società; con la conseguente inammissibilità; sotto tale profilo, delle relative censure. Conclusivamente pertanto l’appello va accolto. Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. *** *** ***
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza pure in epigrafe indicata e rigetta l’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. *** *** *** Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati: Alfonso Quaranta Presidente Giuseppe Farina Consigliere Corrado Allegretta Consigliere Francesco D’Ottavi Consigliere estensore Nicolina Pullano Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10 luglio 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale