13.02.2012 free
Corte dei Conti – (furto nei locali ASL: assolto il dipendente in sede penale e amministrativa)
Il fatto
il Tribunale di Marsala accertava la responsabilità penale del dipendente ASL per il furto di una cassaforte contenente materiale vario e la somma di circa € 6.455,71, avvenuto nei locali del Poliambulatorio in cui prestava servizio.
Il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti contestava oltre al danno patrimoniale, corrispondente alle somme custodite in cassaforte e quello relativo alle spese per la costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel procedimento penale di primo grado, anche il danno all’immagine e al prestigio dell’Ente, quantificato in € 5.000,00.
Di seguito, il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti è stato sospeso fino alla definizione del processo penale pendente in Corte d’Appello che, in conclusione, ribaltando il giudizio di primo grado, ha assolto il dipendente dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Diritto ed esito del giudizio
L’art. 652 del codice di procedura penale prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, sempre che il danneggiato sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.
In conseguenza, anche la Corte dei Conti ha assolto il dipendente
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Corte dei Conti – Sez. Giur. Sicilia; Sent. n. 3953 del 02.12.2011
omissis
FATTO
Con sentenza n. 205/07, emessa in data 28 aprile 2007, il Tribunale di Marsala accertava la responsabilità penale di X. X., dipendente dell’Azienda unità sanitaria locale n. J di Trapani con la qualifica di assistente amministrativo, per il furto di una cassaforte, contenente materiale vario e la somma di circa 12 milioni e mezzo di lire (€ 6.455,71), avvenuto tra il giorno 2 e 4 dicembre 2000 nei locali del Poliambulatorio del Distretto n. Y di Marsala, ove il citato X. prestava servizio.
Con la menzionata sentenza, appellata dal X. in data 22 ottobre 2007, il Tribunale condannava l’odierno convenuto alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di ammenda ed al risarcimento del danno patrimoniale e morale, rispettivamente quantificato in € 6.197,48 ed € 5.000,00, oltre alle spese sostenute dall’Azienda per la costituzione di parte civile, liquidate in complessivi € 3.000,00.
In sede di procedimento penale era stato accertato che il X. aveva fornito informazioni circa l’ubicazione della cassaforte all’interno dei locali del Poliambulatorio di Marsala, nonché indicazioni, sugli importi degli incassi giornalieri dei tickets custoditi all’interno delle stesse, a tale C. K., il quale con l’aiuto di altri complici, tra il giorno 2 e 4 dicembre 2000, aveva asportato la cassaforte in questione.
Con invito a dedurre datato 7 gennaio 2008, debitamente notificato il 17 gennaio 2008, il PM contestava all’odierno convenuto il danno patrimoniale di € 6.455,71, corrispondente alle somme custodite nella cassaforte, e quello relativo alle spese per la costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel procedimento penale di primo grado, liquidate dal Tribunale in € 3.000,00.
Oltre al danno patrimoniale il PM chiedeva il risarcimento del danno causato, dalla condotta illecita dell’odierno convenuto, all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza, quantificato nello stesso importo determinato, con la sentenza n. 205/07, dal Giudice penale con criterio equitativo in € 5.000,00.
In risposta all’invito a dedurre ,il X. non risulta aver presentato controdeduzioni, né che si sia avvalso della facoltà di chiedere l’audizione personale.
Nell’atto di citazione il PM ha osservato che la responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto risulterebbe provata dagli elementi probatori acquisiti nel corso della fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Marsala, conclusasi con la condanna del X. alla pena di anni tre di reclusione.
In base agli atti processuali risulterebbe ampiamente provato il contributo fondamentale assicurato dal convenuto nella realizzazione dell’evento criminoso che ha causato il danno erariale.
L’imputazione di responsabilità penale del X., quale concorrente nella realizzazione del furto aggravato, in sede di procedimento penale, sarebbe derivata, essenzialmente, dalla chiamata di correità effettuata dal collaborante C. K., autore, con altri, del furto in questione.
Il sopra citato collaborante avrebbe fornito una narrazione precisa e dettagliata delle varie fasi di preparazione ed attuazione del disegno criminoso, indicando gli autori ed i mezzi utilizzati per la consumazione del reato.
Lo stesso collaborante avrebbe anche specificato che le informazioni per il rinvenimento della cassaforte erano state fornite dal X. e che, grazie alle indicazioni in precedenza ottenute dall’odierno convenuto, sarebbe stato molto semplice individuare l’esatta collocazione dell’ufficio, sito al primo piano dell’immobile, all’interno del quale, dietro un quadro posto su una delle pareti, era celata la cassaforte.
Le dichiarazioni del C., in merito alla perpetrazione del furto, secondo il PM, troverebbero puntuale riscontro, a conferma dell’attendibilità dei fatti riferiti.
In particolare, quanto riferito dal citato collaboratore di giustizia sarebbe integralmente compatibile con la situazione rilevata dopo l’asportazione della cassaforte dal direttore del Poliambulatorio del Distretto 3 di Marsala e rappresentata dallo stesso al momento della presentazione, in data 4 dicembre 2000, della denuncia del furto.
Inoltre, dai rendiconti contabili prodotti dall’A.U.S.L. n. Y di Trapani emergerebbe che la giacenza di importi nella cassaforte, al momento del furto, corrisponderebbe alla somma di circa dodici milioni e mezzo indicata dal C. K. quale provento del furto.
Ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaborante sarebbe rappresentato dal rinvenimento presso la sede del Poliambulatorio, in occasione del sopralluogo effettuato dalla Polizia la mattina del 4 dicembre 2000, proprio di un mazzuolo in ferro con manico in legno, di un punteruolo di circa 30 cm. e di una scatola di alluminio di circa 2 metri, ovvero proprio degli strumenti ed arnesi corrispondenti a quelli indicati da C. K..
Il concorso del X. nella commissione del fatto, in ogni caso, troverebbe definitiva conferma nelle stesse dichiarazioni dell’odierno convenuto, il quale, nel corso dell’udienza dell’8 marzo 2000, avrebbe ammesso di aver confidato a C. K. che gli incassi dei tickets erano custoditi nella cassaforte nonché di aver indicato al medesimo l’ubicazione della stessa.
Il Tribunale di Marsala (pag. 209 della sentenza) ha evidenziato che la confidenza al C. da parte del K. “non può ritenersi casuale ovvero compiuta dallo stesso in buona fede, poiché nel momento in cui egli forniva tale informazione al C. era perfettamente a conoscenza della caratura criminale di costui e che, pertanto, fornirgli tale indicazione, significava dargli una “dritta” per un eventuale furto ai danni dell’ente pubblico”.
L’accettazione della somma di £ 500.000 (€ 258,22) da parte del X., dopo pochi giorni dall’avvenuto furto, è stata considerata dal Tribunale di Marsala sintomatica, sotto il profilo soggettivo, della consapevolezza di ricevere una ricompensa per le indicazioni fornite ed utilizzate per la perpetrazione del reato.
In base a quanto emerso dagli atti processuali, l’odierno convenuto, nel prestare un contributo fondamentale alla commissione del delitto, avrebbe violato, in maniera intenzionale e consapevole, precisi obblighi di segretezza, riservatezza e fedeltà che connotano il rapporto organico di ciascun pubblico dipendente, a prescindere dalle mansioni rivestite all’interno della Pubblica Amministrazione.
I fatti addebitati al X., nell’ambito del procedimento penale, assumono,secondo il PM, specifica rilevanza sotto il profilo della responsabilità per danno erariale, il cui accertamento è rimesso all’autonoma valutazione del Giudice contabile.
In merito alla qualificazione dell’elemento psicologico della condotta imputabile al convenuto, a prescindere dall’accertamento definitivo della natura dolosa nella sede penale, il comportamento del X. assume rilievo quanto meno per la contestazione della gravità della colpa e, quindi, consente a questa Procura l’avvio del relativo procedimento risarcitorio.
Infatti il medesimo, nel fornire agli autori del furto informazioni precise sulla ubicazione della cassaforte all’interno dei locali del Poliambulatorio e dando agli stessi un contributo decisivo alla realizzazione dell’evento dannoso, ha, comunque, violato gli obblighi propri del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica, ponendo in essere un comportamento, quanto meno, contrassegnato da colpa grave.
La condotta del convenuto ha causato un danno patrimoniale pari ad € 6.455,71, per la perdita delle somme custodite nella cassaforte al momento del furto e di € 3.000,00, per spese di costituzione nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Marsala.
L’odierno convenuto, infine, andrebbe anche condannato al risarcimento del danno all’immagine ed al prestigio nella misura di € 5.000,00 determinata, con criterio equitativo, dal Tribunale di Marsala con la sentenza n. 205/2007.
Ciò premesso il PM ha chiesto di dichiarare responsabile il X. per il complessivo danno erariale di € 14.455,71, di cui 9.455,71 a titolo di danno patrimoniale, maggiorato con il calcolo delle spese del giudizio oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ed € 5.000,00 per lesione all’immagine.
Successivamente il giudizio, con ordinanza n. 334/2008, è stato sospeso fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo penale pendente in relazione agli stessi fatti di cui si discute nell’odierno giudizio.
In data 27-10-2011, il PM ha riassunto il giudizio facendo presente che, con sentenza della III sezione penale della Corte d’Appello di Palermo n. 1254/09 del 23-04-2009, il convenuto è stato assolto “..dal reato ascrittogli (….) per non avere commesso il fatto”.
Infatti alle pagine 52 e seguenti di tale sentenza, pur dando atto che il convenuto alcuni mesi prima della commissione del furto ha informato l’autore del reato della ubicazione della cassaforte e che ha accettato il regalo della somma di £ 500.000, si afferma che la sua condotta non ha assunto “…i caratteri costitutivi e l’efficacia di una concausa efficiente dell’illecito impossessamento della somma sottratta all’A.S.L...”, escludendo in tal modo la sussistenza del nesso di causalità.
Tuttavia , nell’atto di riassunzione il PM ha insistito nella richiesta di condanna in quanto tale condotta comunque avrebbe violato gli obblighi di segretezza, riservatezza e fedeltà che connotano il rapporto organico di ciascun pubblico dipendente.
Con memoria depositata il 06-10-2011, i difensori del convenuto hanno chiesto che lo stesso venga prosciolto da ogni addebito.
In udienza il PM ha limitato la richiesta di risarcimento al solo danno patrimoniale.
DIRITTO
L’art. 652 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, sempre che il danneggiato sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.
In conseguenza, il convenuto deve essere assolto dall’addebito mossogli nel presente giudizio sulla base del dettato normativo di detto art. 652 c.p.p. in quanto, in base a tale norma, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel presente giudizio riguardo all’accertamento dei fatti in essa compiuto.
Infatti, ai sensi del su richiamato art. 652 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione emesso a seguito di dibattimento fa stato nel “giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso” quanto “all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”.
Il Collegio, con riferimento specifico alla fattispecie dedotta in giudizio e valutando l’effettivo accertamento contenuto nella sentenza penale di assoluzione (che ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il reato per il quale era imputato) ne ritiene sussistente l’efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile anche in adesione al più recente e ormai maggioritario indirizzo giurisprudenziale ed anche a seguito delle modifiche recate al predetto art. 652 c.p.p dall’art.9 della l. 27 marzo 2001 n.97 che inequivocabilmente ha inteso, nella sua nuova formulazione, fare riferimento al procedimento di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti: cf. sentenze nn. 23/2006, 148/2007, 240/2007 e 387/2007 della Sez. I Appello, nonché sentenza n. 289/2006 della Sez. II Appello, sentenza n. 130/2006 della Sez. Trentino Alto-Adige e sent n. 433/2009 della Sez. Giur. Campania.
In conseguenza il convenuto deve essere prosciolto da ogni addebito.
Il proscioglimento nel merito comporta, ai sensi dell’art.10 bis, comma 10, legge n.248/2005, di conversione del D.L. n.203, che si debba procedere alla liquidazione delle spese del giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell’amministrazione di appartenenza. Alla liquidazione si procede in conformità alle tabelle A ( tavola V^) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n.127. in base al valore della causa ed alla natura delle questioni trattate.
Si liquidano, pertanto, € 630,00 per onorari e € 255,00 per diritti, oltre IVA e CPA .
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana definitivamente pronunciando dichiara esente da responsabilità amministrativa il convenuto X. X..
Liquida per spese legali € 630,00 per onorari e € 255,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27-10-2011.
L'Estensore Il Presidente
F.to Vincenzo Lo Presti F.to Luciano Pagliaro
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo 2 dicembre 2011
Il Direttore della Segreteria