In sintesi:
La riduzione alla metà dell' I.R.P.E.G., prevista per gli enti ospedalieri, è inapplicabile alle aziende sanitarie locali non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutesi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell' assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l. ********************** Corte Giustizia Trib. II grado Firenze, (Toscana) sez. IV, 28/03/2025, n.404 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA...
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