In sintesi:
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già svolte da questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere", oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l. ****************Cass. civ. Sez. V Ord., 22-06-2018, n. 16555REPUBBLICA ITALIANAIN...
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