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Diritto alla esenzione di imposta - le aziende sanitarie locali non sono sovrapponibili agli enti ospedalieri, pur avendone in comune il fine della tutela della salute pubblica.

11.08.2015
In sintesi:
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile,pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro,hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in"aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l. 11521

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