18/04/2025 free
Rimborso spese per la iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi ex art.2 legge n.396/1976.
Al dirigente biologo in regime di esclusività ex art.15 quater D.Lgs. n.502/1992 non è vietato in modo assoluto il compimento degli atti tipici dell'attività professionale al di fuori del rapporto di impiego. Solo in questo caso potrebbe ritenersi che l'iscrizione nell'albo speciale sia imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, e dunque debba da questi essere sostenuta. ( dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net )
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Cassazione civile sez. lav., 01/03/2025, (ud. 18/02/2025, dep. 01/03/2025), n.5462
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia - Presidente
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere-Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 105/2023 R.G.
proposto da:
ASL NAPOLI I CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato COSTANZO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende
Ricorrente
contro
Sa.Gi., con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato
VARRICCHIO SABRINA, che la rappresenta e difende
controricorrente
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2818/2022 pubblicata il
04/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal
Consigliere FABRIZIO GANDINI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n.2818/2022 pubblicata il 04/07/2022, ha accolto il gravame proposto da Sa.Gi. nella controversia con la ASL Napoli 1 Centro.
2. La controversia ha per oggetto il rimborso delle spese sostenute dalla dottoressa Sa.Gi. - dirigente biologa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ASL Napoli 1 Centro - per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi ex art.2 legge n.396/1976.
3. Il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla Sa.Gi.
4. La corte territoriale, nel riformare integralmente la sentenza appellata, ha ritenuto che il diritto al rimborso trovasse fondamento, in via analogica, nei principi di diritto statuiti da questa Corte con riferimento alle spese sostenute dagli avvocati degli uffici legali di enti locali per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. La corte territoriale, sulla base di questa premessa, ha ritenuto che la spesa di iscrizione all'albo speciale dei biologi fosse stata sostenuta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, e dunque rimborsabile.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la ASL, con ricorso affidato ad un unico motivo. La dottoressa Sa.Gi. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative, la Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ASL ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 e 47 della legge n.396/1976 e degli artt. 2,15 e 21 della legge n. 247/2012.
2. La ricorrente sostiene che l'iscrizione all'albo dei biologi sia condizione necessaria per l'esercizio della professione, che deve
preesistere anche alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in regime di esclusiva con un ente pubblico, ed in difetto della quale il rapporto non può instaurarsi.
3. Il motivo è fondato.
4. Con riferimento alla questione del rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione negli albi speciali per l'esercizio di una professione protetta alle dipendenze di lavoro pubblici, ed in particolare con riferimento alla questione del rimborso delle spese per l'iscrizione all'albo professionale IPASVI, questa Corte ha ritenuto che: "Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l'esercizio dell'attività libero professionale, consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni aggiuntive (D.L. n. 402/2001) e per le attività di supporto all'attività libero professionale in intramoenia. L'art. 53, inoltre, pur rinviando alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 3/1957, che comporta il divieto di svolgere altra attività caratterizzata da continuità e professionalità, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia, opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L'esercizio della professione di avvocato in favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, di tal ché l'iscrizione all'elenco speciale non può che soddisfare unicamente l'interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore" (Cass. 04/11/2022 n.32589).
5. Avuto riguardo a questo principio di diritto, al quale si intende dare continuità, occorre pertanto accertare se al dirigente biologo in regime di esclusività ex art.15 quater D.Lgs. n.502/1992 sia vietato in modo assoluto il compimento degli atti tipici dell'attività professionale al di fuori del rapporto di impiego. Solo in questo caso potrebbe ritenersi che l'iscrizione nell'albo speciale sia imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, e dunque debba da questi essere sostenuta.
6. Lo svolgimento di attività libero professionale da parte dei dirigenti biologi in regime di esclusività è consentito sia dalle disposizioni dettate dalle fonti primarie che dalle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva.
7. Con riferimento alle fonti primarie, la materia è disciplinata in termini generali dall'art.15 quinquies D.Lgs. 502/1992 (recante: "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari"). I commi secondo e terzo della disposizione in esame prevedono che: "2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali".
8. Il comma secondo dell'art.15 quinquies D.Lgs. n.502/1992 consente ai dirigenti sanitari, e tra essi ai dirigenti biologi, lo svolgimento delle attività libero professionali nei termini ivi specificati.
9. Il comma terzo della medesima disposizione, a salvaguardia dello svolgimento dei compiti istituzionali del dirigente sanitario, prevede che l'attività libero professionale svolta non possa comportare "un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali".
10. Si può dunque concludere che l'art. 15 quinquies comma secondo consenta al dirigente biologo (anche in regime di esclusività) il compimento degli atti tipici dell'attività professionale al di fuori del rapporto di impiego.
11. Analoghe disposizioni sono dettate dalla contrattazione collettiva pro tempore applicabile, ed in particolare dal CCNL per la dirigenza sanitaria 2016/2018.
12. L'art.31 del CCNL (recante: "Disposizioni particolari sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria"), sulla base di quanto già previsto dall'art.15 quinquies comma terzo D.Lgs. 502/1992 dispone che: " Nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL al Titolo rubricato "Libera professione intramuraria", i volumi di attività libero professionale intramuraria svolti dai dirigenti, anche di unità operative complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e il loro esercizio è modulato in conformità alle linee di indirizzo regionale di cui all'art.6, comma 1, lett. d)".
13. Il Titolo VIII del CCNL disciplina poi in modo dettagliato la "libera professione intramuraria". L'art.115 (recante: "Tipologie di attività libero professionale intramuraria", prevede che: "1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati".
14. Sia le fonti primarie che la contrattazione collettiva consentono dunque al dirigente biologo in regime di esclusività lo svolgimento dell'attività libero professionale, nei termini indicati. Si tratta di disposizioni che specificano ed integrano i "criteri oggettivi e predeterminati" di cui all'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, ed al tempo stesso escludono in radice la sussistenza di alcuna situazione di incompatibilità nei termini previsti dall'art. 53 comma 1 cit.
15. Avuto riguardo al principio di diritto sopra ricordato che trova applicazione anche per i dirigenti biologi, per quanto si è detto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
16. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito della causa, come previsti dall'art.384 comma secondo cod. proc. civ., perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto delle domande originariamente proposte dalla dottoressa Sa.Gi.
La particolarità della questione e la sua novità impongono la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da Giovanna Maria Sa.Gi.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 18 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria l'1 marzo 2025.