01/08/2020 free
Servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118 e richiesta di requisiti ulteriori
Si deve riconoscere alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e col limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara.
Nel caso concreto, stante la particolare delicatezza del servizio da esternalizzare (soccorso ed emergenza SIRES 118), non appare manifestamente irragionevole la previsione dell'ulteriore requisito di capacità tecnica dello svolgimento dello stesso servizio posto a gara, per almeno un anno continuativo.
************************
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2020) 22-07-2020, n. 940
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 717 del 2020, proposto da:
Associazione di volontariato e pubblica assistenza M.E.P., Associazione di volontariato e pubblica assistenza Nocera Soccorso - Città di Nocera - Servizio Ambulanze, Associazione di volontariato e pubblica assistenza A.V., Associazione di volontariato e pubblica assistenza E.S., Notturno, A.S., Associazione di volontariato e pubblica assistenza A.S.A., Associazione di volontariato e pubblica assistenza C.A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Ascolese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d'Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
contro
A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Valerio Casilli ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Nizza, 146, presso la Funzione Affari Legali dell'A.S.;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) dell'AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA -URGENZA 118 DELL'A.S., pubblicato sul portale ufficiale A.S. - Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, in data 22.05.2020, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. B), prevede che le associazioni partecipanti debbano "possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè, senza soluzione di continuità) nel servizio di Soccorso e di Emergenza SIRES 118", sottolineando, a tal fine, "che non costituisce esperienza nel servizio 118 l'attività di trasporto sanitario, anche se effettuata per enti pubblici e privati; l'attività per qualunque tipo di servizio sanitario per enti pubblici e privati, svolta al di fuori del Servizio di Emergenza SIRES 118, anche se tali servizi si sono tradotti in attività assimilabili al soccorso sanitario (es. assistenza a manifestazioni sportive o culturali, o servizi di supporto a centri commerciali o altri luoghi di aggregazione etc.)";
2) nonché del relativo DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA - URGENZA 118 DELL'A.S., pubblicato sul portale ufficiale A.S. - Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, in data 22.05.2020;
3) nonché della DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A.S. N. 229 DEL 27.02.2020, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA - URGENZA 118 DELL'A.S. - PROVVEDIMENTI PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, provvedimento immediatamente esecutivo pubblicato sul portale ufficiale A.S. - Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, in data 27.02.2020;
4) nonché d'ogni altro atto prodromico e conseguenziale, pubblicato sul portale ufficiale di A.S., con decorrenza dal 27.02.2020 e/o di ogni altro atto indicato, direttamente o indirettamente, negli antescritti atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, con le stesse modalità, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Le associazioni ricorrenti, svolgenti, tutte, attività di assistenza e pubblico servizio, in conformità delle disposizioni contenute nella cd. "Legge sul Volontariato" (L. n. 266 del 1991) e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, operanti senza scopo di lucro, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale a favore delle fasce deboli e dei bisognosi d'aiuto, nonché di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale per criticità ed impedimenti permanenti o temporanei di natura fisica, psichica e sensoriale; nonché "operanti con diligenza e perizia, fornendo attività di assistenza sociale e sanitaria in favore di anziani e fasce deboli, rispetto ai quali vengono garantiti servizi di accompagnamento presso gli uffici amministrativi delle A.; di prenotazioni di visite mediche specialistiche; di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, con problemi di deambulazione ovvero, portatrici di handicap lievi e gravi"; nonché tutte iscritte al Registro del Volontariato della Regione Campania, istituito con L.R. n. 9 del 1993; nonché tutte munite di mezzi propri ed idonei per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario; nonché aventi già svolto attività a favore dell'A.S. per quel che riguarda il trasporto sanitario di indigenti e di ammalati; premesso che, con deliberazione n. 229 del 27.02.2020, resa con formula immediatamente esecutiva, l'A.S., in persona del Direttore Generale p. t., aveva così deliberato: "Procedere all'indizione di procedura comparativa per l'affidamento in convenzione del Servizio trasporto sanitario di Emergenza -Urgenza 118 dell'A.S., riservato alle organizzazioni di volontariato ed alla Croce Rossa Italiana in tutte le sue forme giuridiche ed estensioni territoriali", provvedendo, contestualmente, all'approvazione degli allegati A (capitolato di appalto), B (disciplinare della procedura comparativa e DUVRI) e C (avviso di gara), costituenti parte integrante e sostanziale della predetta delibera, disciplinando la partecipazione alla procedura ed il relativo espletamento; che, successivamente, in data 22.05.2020, l'A.S. aveva pubblicato sulla GURI e sul sito web aziendale, gli allegati B e C; che, all'allegato C (cd. "Avviso di selezione rivolto alle Organizzazioni di Volontariato ed alla Croce Rossa Italiana per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 dell'A.S."), avevano subito "riscontrato una palese violazione del diritto delle associazioni ricorrenti a partecipare alla gara di affidamento del servizio, nonché una palese violazione dei principi costituzionali"; che l'art. 1, comma 1, lett. B) dell'allegato C, infatti, prevedeva espressamente che "alla selezione possono accedere la Croce Rossa Italiana in tutte le sue forme giuridiche ed estensioni territoriali e le associazioni di volontariato che possiedano comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè, senza soluzioni di continuità) nel servizio di Soccorso e di Emergenza SIRES 118", escludendo dalla selezione tutte le associazioni che abbiano espletato attività di trasporto sanitario (anche se effettuata per enti pubblici o privati), nonché tutte le associazioni che abbiano svolto qualsiasi tipo di servizio sanitario per enti pubblici o privati al di fuori del Servizio di Emergenza SIRES 118, anche se tali servizi si sono tradotti in attività assimilabili al soccorso sanitario; che l'A.S., con il predetto avviso, aveva "applicato, palesemente, un criterio temporale di natura essenzialmente discriminatoria, atteso che la stessa A.S. non ha mai effettuato attività di affidamento dei lavori di 118 per un anno continuativo (cioè, senza soluzione di continuità)"; tanto premesso, articolavano, avverso gli atti specificati in epigrafe, le seguenti censure in diritto:
1) LESIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI RICORRENTI IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B, DELL'AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA - URGENZA 118 DELL'A.S. - MANIFESTA VIOLAZIONE DEL D.P.R. 27 MARZO 1992 E DELLA LEGGE N. 266/1991 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE SOTTO LE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ILLOGICITÀ, CONTRADDITORIETÀ, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PERDITA DI CHANCES:
"L'atto impugnato si appalesa, ictu oculi, come lesivo del diritto delle ricorrenti associazioni di volontariato a partecipare, in parità di condizioni con altri concorrenti, alla selezione per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza - urgenza 118. Difatti, benché l'A.S., DA UN LATO, viste le vigenti normative relative al cd. Terzo Settore, ha inteso, con la Delib. n. 229 del 1920, individuare dei soggetti già operanti nel settore del volontariato per impiegarli nel trasporto di infermi affinché svolgano il servizio nel SIRES 118, DALL'ALTRO, invece, ha illegittimamente escluso le stesse associazioni di volontariato dalla partecipazione al bando.
La resistente A.S., pertanto, nella elaborazione del bando, si è palesemente resa colpevole di una antinomia normativa, atteso che sia stato assolutamente illogico, pretestuoso e contraddittorio pubblicare un avviso di selezione rivolto alle organizzazioni di volontariato ed escludere, dalla selezione medesima, quelle stesse organizzazioni di volontariato che, viste le vigenti normative sul Terzo Settore, hanno, de facto et de jure, chiari requisiti ai fini della partecipazione al bando. L'A.S., con la redazione del bando di gara, ha quindi volutamente deciso di escludere dalla selezione le organizzazioni di volontariato cui la selezione medesima fa riferimento, benché, già in passato, abbia più volte usufruito delle stesse, impiegandole per le necessarie attività, espletate dall'A. medesima ed afferenti al trasporto ed al soccorso sanitario, in quanto tali assimilabili al servizio SIRES 118 (come dimostrato dalla documentazione versante in atti). Per tali motivi, sono da considerarsi assolutamente illegittimi gli impugnati atti, nella misura in cui non tengono conto della sussistenza, in capo alle associazioni di volontariato, dei requisiti previsti dalla Legge per gli enti del cd. Terzo Settore, nonché del possesso, da parte delle ricorrenti, degli strumenti più adeguati (ambulanze, automediche etc.) per fornire degna attività a sostegno del servizio SIRES 118" (seguivano argomentazioni, volte a "depurare la questione da ogni dubbio interpretativo in merito al possesso, da parte delle ricorrenti associazioni, di tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'espletamento del servizio SIRES 118", per le quali si rinvia alla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio);
2) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B, DELL'AVVISO IMPUGNATO IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DISCRIMINATIVO DELLA CONTINUITA' TEMPORALE DEL SERVIZIO PRECEDENTEMENTE PRESTATO - ECCESSO DI POTERE SOTTO LE FIGURE SINTOMATICHE DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PERDITA DI CHANCES:
"l'art. 1, comma 1, lett. B) dell'Avviso di selezione impugnato è ingiusto ed illegittimo nella misura in cui l'A. richiede ai partecipanti di "possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè, senza soluzione di continuità) nel servizio di Soccorso e di Emergenza SIRES 118", sottolineando, a tal fine, "che non costituisce esperienza nel servizio 118 l'attività di trasporto sanitario, anche se effettuata per enti pubblici e privati; l'attività per qualunque tipo di servizio sanitario per enti pubblici e privati, svolta al di fuori del Servizio di Emergenza SIRES 118, anche se tali servizi si sono tradotti in attività assimilabili al soccorso sanitario (es. assistenza a manifestazioni sportive o culturali, o servizi di supporto a centri commerciali o altri luoghi di aggregazione etc.)". Anche a tal proposito sono doverose delle precisazioni. L'A.S., infatti, NON HA MAI PUBBLICATO BANDI E/O MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E/O PROCEDURE NEGOZIATE CHE PERMETTESSERO, A QUALSIASI PARTECIPANTE, DI SVOLGERE ATTIVITA' CONTINUATIVA ALLE PROPRIE DIPENDENZE PER L'ARCO TEMPORALE DI UN ANNO. Alla stessa maniera, l'A.S. non ha mai sottoscritto contratti e/o protocolli di intesa che prevedessero lo svolgimento di attività continuativa alle proprie dipendenze per il detto periodo temporale. L'A.S., dunque, eccede nel proprio potere sotto questo profilo, atteso che, nella elaborazione del bando, era pienamente consapevole della circostanza che nessuna associazione di volontariato abbia mai svolto attività continuativa alle sue dipendenze per la durata di un anno. La resistente, insomma, DA UN LATO ha pubblicato un avviso in favore delle associazioni di volontariato (che, come poc'anzi evidenziato, hanno tutti i requisiti previsti dalla legge per poter svolgere attività a sostegno del SET 118); DALL'ALTRO, ha escluso, opinabilmente ed illegittimamente, le stesse associazioni di volontariato dalla possibilità di partecipazione al suddetto bando mediante l'applicazione di un criterio temporale "ad hoc".
Anche sotto questo profilo, vi è una ulteriore lesione del diritto delle ricorrenti a partecipare all'avviso ai fini della selezione; queste ultime, infatti, avendo pienamente i requisiti previsti dalla Legge (sia nazionale che regionale) e dallo stesso bando che quivi si impugna per poter partecipare alla selezione medesima, non possono risultare escluse dalla stessa per l'applicazione dell'ingiusto e discriminatorio criterio temporale (che tra le altre cose non tiene nemmeno conto della mancata pubblicazione, nel corso degli anni, di bandi, manifestazione di interesse, procedure negoziate ovvero, della mancata sottoscrizione di contratti e protocolli di intesa diretti a garantire continuità del servizio 118, a favore delle associazioni del Terzo Settore, per la durata di un anno)";
3) SULLA FIGURA GIURIDICA DEL SOCCORRITORE E SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 266/1991 (LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO) - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI IDONEI A GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI ASSISTENZA - ULTERIORE ECCESSO DI POTERE SOTTO LE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ILLOGICITÀ, CONTRADDITORIETÀ, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PERDITA DI CHANCES - PALESE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 32 COSTITUZIONE:
"L'A.S., infatti, ha indirizzato l'impugnato avviso di selezione, esplicitamente, alla Croce Rossa Italiana ed alle Organizzazioni di Volontariato, benché gli articoli contenuti all'interno dello stesso rendano, praticamente, impossibile per le dette associazioni partecipare alla gara.
Ai fini della partecipazione al bando, infatti, l'A. richiede ai partecipanti di "possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo nel servizio di Soccorso e di Emergenza SIRES 118", sottolineando, a tal fine, "che non costituisce esperienza nel servizio 118 l'attività di trasporto sanitario, anche se effettuata per enti pubblici e privati; l'attività per qualunque tipo di servizio sanitario per enti pubblici e privati, svolta al di fuori del Servizio di Emergenza SIRES 118, anche se tali servizi si sono tradotti in attività assimilabili al soccorso sanitario (es. assistenza a manifestazioni sportive o culturali, o servizi di supporto a centri commerciali o altri luoghi di aggregazione etc.)". A tal riguardo, giova evidenziare che le associazioni di volontariato siano, effettivamente, dei soggetti idonei a prestare il servizio SET 118. Difatti, secondo l'art. 2 della "Legge quadro sul volontariato" (L. n. 266 del 1991), il volontario è colui che, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, presta attività in una organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Pur non fornendo, tuttavia, una definizione univoca del volontario, la Giurisprudenza è comunque concorde nell'affermare che il soccorritore volontario sia colui che mette a disposizione, delle associazioni di volontariato e di pubblica assistenza, la sua professionalità, nello spirito di quanto sancito dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione italiano, essendo egli un "soggetto dipendente e volontario nei ranghi dell'incaricato di pubblico servizio, operante dietro convenzione fra la sua Associazione e il sistema pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, rappresentato dalle Regioni e dalle A.S.L. (A.), svolgendo continuativamente una funzione di tipo amministrativo per lo Stato". L'A.S., pertanto, essendo ben consapevole di questa circostanza e della effettiva utilità che le associazioni di volontariato potrebbero svolgere in suo favore, ha ben pensato di rivolgere l'impugnato avviso tanto alle stesse associazioni, quanto alla Croce Rossa Italiana, riservandosi tuttavia, con l'applicazione del criterio temporale della continuità del servizio già effettivamente prestato, di restringere il campo di applicazione del bando, cagionando quindi un ingiusto danno alle associazioni giovani, che pure hanno già svolto attività in favore dell'A., dimostrandosi meritevole del servizio. L'atto impugnato, pertanto, oltre a ledere i generali principi previsti dalla Legge nazionale sul Volontariato, finisce altresì, con l'incidere, negativamente, sul diritto costituzionale all'eguaglianza formale e sostanziale delle associazioni di volontariato, atteso che l'ingiustificata disparità di trattamento applicata nei loro confronti le impedisce, categoricamente, di poter esercitare il loro diritto a partecipare all'avviso di selezione, fornendo infine concreto supporto al servizio SIRES 118".
Si costituiva in giudizio l'A.S., con memoria in cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui lo stesso si dirigeva verso clausole del bando, non immediatamente escludenti, "per violazione dei contenuti della Sentenza Adunanza Plenaria del C. di S., n. 4/2018", secondo cui le clausole non escludenti del bando vanno impugnate, unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione (id est: aggiudicazione a terzi); indi l'inammissibilità del ricorso collettivo, stante il conflitto d'interessi, esistente tra le associazioni ricorrenti, e infine concludendo per il rigetto del ricorso, con specifico riferimento alla sentenza breve, n. 773/2020, resa su fattispecie analoga dalla Sezione.
Dopo il deposito, da parte dell'A.S., della citata sentenza breve della Sezione, n. 773/2020, il ricorso, all'udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2020, tenuta da remoto in modalità TEAMS, era trattenuto in decisione.
Il ricorso può essere deciso con sentenza breve, in quanto è chiaramente infondato.
Preliminarmente, peraltro, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, collettivamente intentato dalle associazioni ricorrenti, sollevata dalla difesa dell'A.S..
L'eccezione è infondata.
Vige in materia il principio, secondo cui: "Il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato fra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2 e che non esita ora ad ascrivere tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso collettivo non può che essere relegata alle ipotesi in cui il giudice - secondo un criterio di apprezzamento che necessariamente tenda a salvaguardare, per quanto possibile, l'accesso al giudizio e alla sua definizione con decisione nel merito - riscontri che uno o più dei ricorrenti fondano l'azione proposta non su motivi comuni bensì su "?motivi riferibili solo a sé?", inibendo così l'accordo della tutela richiesta per l'impossibilità di prescegliere a quale dei ricorrenti attribuire prevalenza o, ancora, garantire l'emissione di decisione di merito, senza sottacere, ancora, che il giudice deve anche tenere conto del diritto di difesa delle parti evocate in giudizio, il quale costituisce un diritto altrettanto inviolabile e costituzionalmente garantito quanto il diritto alla tutela giurisdizionale" (T. A. R. Lazio - Roma, Sez. I, 6/12/2019, n. 14018); "È inammissibile il ricorso collettivo azionato da ricorrenti che non si trovano in situazioni del tutto identiche fra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi" (T. A. R. Campania - Napoli, Sez. II, 26/02/2018, n. 1241).
Nella specie, stante la formulazione, nell'interesse delle associazioni ricorrenti, esclusivamente di "motivi comuni", e stante, quindi, l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi tra le medesime, l'eccezione si rivela inefficace.
Quanto all'altra eccezione d'inammissibilità del ricorso, per non essere rivolto avverso clausole immediatamente escludenti, la stessa, nella specie, è mal posta, e quindi priva pregio, in considerazione del fatto che le ricorrenti hanno censurato, in pratica, gli atti in epigrafe, esclusivamente in relazione a profili, in grado viceversa di comportare la loro esclusione dalla procedura di selezione de qua, bandita dall'A.S..
Piuttosto, come si diceva, il ricorso è infondato.
Valga, in proposito, il riferimento alla sentenza breve della Sezione, n. 773/2020 dell'1.07.2020, relativa a fattispecie analoga, che di seguito si riporta:
"(...) La onlus ricorrente impugna l'avviso/capitolato speciale pubblicato in data 22.05.2020, con cui l'A.S. ha disciplinato la "procedura comparativa per l'affidamento biennale, con opzione di rinnovo per un altro anno, del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118", indetta con Delib. n. 229 del 27 febbraio 2020 del direttore generale dell'A. (pure impugnato), nella parte in cui:
a) all'art. 1.1.B, individua tra i "requisiti di ammissione" quello di "possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè senza soluzioni di continuità) nel servizio di soccorso e di emergenza SIRES 118", ivi escludendosi, tra le esperienze, l'attività di trasporto sanitario ovvero secondario", trattandosi di clausola immediatamente escludente idonea ad inibire la partecipazione alla gara della ricorrente, per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 117 del 2017 ed irragionevolezza;
b) all'art. 5.1, limita l'affidamento del servizio ad "un massimo di un lotto" per ogni aggiudicatario, singolo o associato, per violazione del principio del favor verso le piccole associazioni;
c) all'art. 17.5, prevede verifiche sia teoriche che pratiche sul livello di preparazione del personale, trattandosi di una clausola di mero gradimento sul personale adibito al servizio;
d) stabilisce "un limite massimo di spesa rendicontabile pari - per le sole ambulanze - ad Euro 25.000,00 mensili a postazione, delle cui modalità di determinazione a priori non v'è traccia alcuna", invece di prevedere una gara a costo fisso ex art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Precisato che le clausole del bando di gara prive di portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento concretamente lesivo (esclusione od aggiudicazione a terzi) ed unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4);
Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile per quanto riguarda le censure sub b), c) e d), non rivestendo esse portata escludente;
Visto l'art. 57 del D.Lgs. n. 117 del 2017, secondo cui "i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore aderenti ad una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione";
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato per quanto riguarda la censura sub a), dovendosi riconoscere alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e col limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083 e Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655; T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 8 febbraio 2017, n. 2115);
Considerato, pertanto, che:
1) la scelta dell'amministrazione ha natura tecnico-discrezionale, di modo che essa può essere sindacata dal G.A. solo nei ristretti limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei fatti;
2) nel caso concreto, stante la particolare delicatezza del servizio da esternalizzare (soccorso ed emergenza SIRES 118), non appare manifestamente irragionevole la previsione dell'ulteriore requisito di capacità tecnica dello svolgimento dello stesso servizio posto a gara, per almeno un anno continuativo.
Ritenuto che le spese del processo possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto alle censure sub b), c) e d); lo rigetta quanto alla censura sub a).
Spese compensate".
Come nel caso, deciso dalla Sezione con la prefata sentenza breve, così nella specie (al netto ovviamente dei rilievi, comportanti l'inammissibilità (in quella decisione) di talune delle censure articolate dalla ricorrente), il ricorso si palesa infondato, stante la, ivi rilevata, non manifesta irragionevolezza delle scelte, di natura tecnico - discrezionale, compiute dall'A.S., nella formulazione del bando in oggetto, e degli allegati tecnici allo stesso.
Le spese, stante la peculiarità della specie, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario