25.05.2005 free
TAR PUGLIA - (omessa valutazione dell’ attività professionale per il conferimento di sede farmaceutica - nessuna equiparazione tra attivita' prestata, in via volontaria e quella in veste di dipendente)
§ - La pratica professionale costituisce solo uno status, cioè una condizione giuridica cui sono connessi determinati diritti ed obbligazioni, ma che non comporta necessariamente lo svolgimento diretto dell’attività professionale. In particolare, presupposto della valutabilità dell’attività professionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. d), D.P.C.M. n. 298/94, è la sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito da parte di un’azienda farmaceutica, di un’unità sanitaria locale, ovvero di una Università (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N.177/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I
, ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 481 del 2003 proposto da P.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso di Gioia e Isabella Loiodice, presso il cui studio, sito in Bari, via Nicolai, n. 29, è elettivamente domiciliata, CONTRO
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita; - la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella provincia di Brindisi, non costituita; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97 è domiciliata ex lege, e nei confronti di ... non costituiti;
PER L’ANNULLAMENTO
a) della determinazione del dirigente settore sanità della Regione Puglia n. 27 del 27/1/2003, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 31/1/2003, recante: “Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in provincia di Bari, di cui al bando n. 259 del 27 settembre 1999 e successive integrazioni. Approvazione graduatoria. Richiesta di pubblicazione”, con la quale la ricorrente viene illegittimamente collocata al 166° posto in graduatoria, con punti 62,937;
b) del verbale n. 41 del 24 gennaio 2003 della Commissione esaminatrice del concorso, con cui è stata formata la graduatoria degli idonei, nella quale la ricorrente risulta collocata alla 166ª posizione;
c) della scheda di valutazione analitica dei titoli di servizio e di carriera della ricorrente, nella parte in cui non attribuisce alcun punteggio alla pratica professionale da lei espletata dal 6/3/1990 al 6/3/1992, presso la Farmacia dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli ad agli incarichi di docenza in Farmacologia Generale (per 30 ore nell’a.a. 1990/91) e in Farmacologia Clinica (per 30 ore nell’a.a. 1991/92) da lei assunti presso la Scuola di infermiere professionale della ex U.s.l. BA/16 (oggi A.s.l. BA/5);
d) del verbale n. 3 del 25 maggio 2001 della Commissione esaminatrice del concorso, con cui sono stati determinati i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti;
e) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti i restanti verbali della Commissione, il bando di concorso nonché, ove occorra, il D.P.C.M. 20/3/1994, n. 298, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 9 della legge 9 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”, nella parte in cui non prevede all’art. 5, tra i periodi esercizio professionale valutabili in sede di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, la pratica professionale espletata dopo l’iscrizione all’Albo presso Farmacie ospedaliere, nonché lo svolgimento di incarichi di docenza in materie afferenti l’esercizio della professione di farmacista svolti presso le scuole di infermieri professionali;
f) di ogni altro atto della procedura concorsuale, ivi compresi gli atti di indizione, gli atti citati nel ricorso, quelli citati o richiamati in questi ultimi;
Visto il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la memoria difensiva depositata in data 18/6/2004; Vista la sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, n. 3226/2004; Visto l’atto di rinuncia parziale depositato in giudizio dalla ricorrente in data 14/10/2004; Visti gli atti di integrazione del contraddittorio depositati in data 14/10/2004, 19/10/2004 e 28/10/2004; Visti gli atti tutti del giudizio; Relatore, nella pubblica udienza del giorno 24 novembre 2004, il Referendario, dott.ssa Federica Cabrini; Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per il conferimento di n. 28 sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione per la Provincia di Bari, indetto con determinazione dirigenziale n. 259 del 27/9/1999, e di essersi collocata in 166ª posizione, con il punteggio complessivo di 62,937. Lamenta l’omessa valutazione della pratica professionale da lei espletata dal 6/3/1990 al 6/3/1992, presso la Farmacia dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli e degli incarichi di docenza in Farmacologia Generale (per 30 ore nell’a.a. 1990/91) e in Farmacologia Clinica (per 30 ore nell’a.a. 1991/92), da lei svolti presso la Scuola di infermiere professionale della ex U.s.l. BA/16 (oggi A.s.l. BA/5).
Con ricorso notificato in data 31/3/2003 e depositato in data 9/4/2003, la ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati esponendo le seguenti censure in diritto:
1) Violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/94; Violazione dell’art. 9 del bando di concorso; Eccesso di potere (insufficienza della motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, travisamento), atteso che la Commissione, con riferimento alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, secondo quanto riportato dall’art. 5, comma 3, lett. d), del d.p.c.m. n. 298/94, avrebbe dovuto ritenere che la pratica professionale espletata dopo l’iscrizione all’albo, presso una farmacia ospedaliera, vale quanto l’attività di collaboratore dei ruoli delle Uu.ss.ll. (0,35 punti per anno) e che gli incarichi di docenza in materie afferenti l’esercizio della professione di farmacista, svolti presso le scuole di infermieri professionali, valgono quanto l’attività di professore associato della facoltà di farmacia (0,35 punti per anno). Invoca pertanto il riconoscimento del punteggio complessivo di punti 69,937 che le avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria in 137ª posizione.
2) Violazione dell’art. 3 l. 241/90; Eccesso di potere (difetto di istruttoria), atteso che la Commissione non ha in alcun modo motivato l’omessa valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente.
3) Illegittimità derivata; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere (sviamento disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità), atteso che laddove i titoli posseduti dalla ricorrente non fossero ritenuti positivamente valutabili dalla Commissione, ne conseguirebbe l’illegittimità del D.P.C.M. n. 298/94 nella parte in cui non prevede all’art. 5, tra i periodi esercizio professionale valutabili in sede di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, la pratica professionale espletata dopo l’iscrizione all’Albo presso Farmacie ospedaliere, nonché lo svolgimento di incarichi di docenza in materie afferenti l’esercizio della professione di farmacista svolti presso le scuole di infermieri professionali.
Tale omissione viola l’art. 97 Cost. e il principio di imparzialità che deve presiedere l’agire amministrativo. La ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso. Si è costituita in giudizio la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Avvocatura erariale, chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria difensiva depositata in data 18/6/2004 la ricorrente ha insistito nelle proprie difese. Con sentenza n. 3226/2004 questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nei modi ordinari, nei confronti dei vincitori del concorso e dei candidati collocatisi tra la 137ª e la 166ª posizione, nonché mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, nei confronti degli altri candidati risultati idonei al concorso. In data 14/10/2004 la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al 3° motivo di ricorso, nonché a tutta quella parte di ricorso nella quale si censurano atti il cui annullamento può avere riflesso sui candidati idonei diversi da quelli collocatisi tra la 137ª e la 166ª posizione nella graduatoria finale del concorso. Ha quindi specificato di insistere per una interpretazione adeguatrice della norma disciplinante la valutazione dei titoli professionali (art. 5 del D.P.C.M. n. 298/94) in virtù della quale si sarebbe dovuto attribuire punteggio anche alla pratica professionale espletata dalla ricorrente presso una farmacia ospedaliera, nonché agli incarichi di docenza assunti presso la Scuola di infermiere professionale della ex U.s.l. BA/16 (oggi A.s.l. Ba/5).
In data 14/10/2004, 19/10/2004 e 28/10/2004 la ricorrente ha provveduto al deposito della prova dell’attività di integrazione del contraddittorio eseguita. Alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2004, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover estromettere dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di annullamento dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/94. 2. Sempre in via preliminare ritiene il Collegio di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso atteso che la ricorrente non ha provveduto ad adempiere in maniera completa all’ordine di integrazione del contraddittorio contenuto nella sentenza n. 3226/2004.
Non ignora il Collegio che la ricorrente ha rinunciato al 3° motivo di ricorso (Illegittimità derivata; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere: sviamento disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità), avente ad oggetto l’art. 5 del D.P.C.M. n. 294/98, di talché ella non doveva più provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso e degli altri candidati risultati solamente idonei, ma collocati in posizione diversa da quelle comprese tra la 137ª e la 166ª. Osserva però il Collegio che la ricorrente, essendosi collocata in 166ª posizione ed aspirando a collocarsi in 137ª, avrebbe appunto dovuto provvedere ritualmente a notificare il ricorso, nei modi ordinari, a tutti i candidati collocatisi in graduatoria tra la 137ª e la 166ª posizione.
Risulta invece, dalla relata dell’ufficiale giudiziario, che nei confronti della candidata Licia Karyn Ponzio, collocatasi in 145ª posizione, la notifica non è andata a buon fine, nonostante sia stata eseguita all’indirizzo risultante dall’elenco prodotto in atti dalla Regione Puglia su ordine di questo Tribunale (v. atto di integrazione del contraddittorio depositato in data 14/10/2004). La ricorrente non sembra, però, essersi avveduta dell’accaduto posto che nulla ha osservato nel corso dell’udienza di discussione. Ritiene il Collegio che sarebbe stato onere della ricorrente in primo luogo attivare le indagini possibili del caso concreto per accertare l’esatto indirizzo della controinteressata, eventualmente anche ricorrendo (direttamente o per il tramite di un nuovo ordine del giudice all’uopo compulsato), all’Ufficio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia che le aveva fornito, su ordine di questo Tribunale, l’elenco degli indirizzi ove effettuare le notifiche, e, in caso di esito negativo delle ricerche, provvedere nei modi previsti dall’art. 143 c.p.c..
Non vi è peraltro traccia in atti di nessuna attività in tal senso compiuta dalla ricorrente. Né si ritiene nel caso di specie invocabile il beneficio dell’errore scusabile (il quale peraltro non è stato nemmeno chiesto); invero, la sanatoria si risolverebbe nell’illegittima elusione di una decadenza derivante dall’inosservanza del termine perentorio assegnato alla ricorrente dalla sentenza n. 3226/2004 per provvedere all’integrazione del contraddittorio.
3. Ritiene, d’altra parte, il Collegio che il ricorso, quand’anche non fosse improcedibile per le ragioni esposte al punto 2, sarebbe comunque infondato.
Osserva pregiudizialmente il Collegio che l’esame del merito deve essere limitato, sia pure incidenter tantum, ai primi due motivi di ricorso, visto l’atto di rinuncia parziale depositato dalla ricorrente in data 14/10/2004. 3.1 Con il primo motivo di ricorso (Violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 298/94; Violazione dell’art. 9 del bando di concorso; Eccesso di potere (insufficienza della motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, travisamento), lamenta la ricorrente che la Commissione, con riferimento alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, secondo quanto riportato dall’art. 5, comma 3, lett. d), del d.p.c.m. n. 298/94, avrebbe dovuto ritenere che la pratica professionale espletata dopo l’iscrizione all’albo, presso una farmacia ospedaliera, vale quanto l’attività di collaboratore dei ruoli delle Uu.ss.ll. (0,35 punti per anno) e che gli incarichi di docenza in materie afferenti l’esercizio della professione di farmacista, svolti presso le scuole di infermieri professionali, valgono quanto l’attività di professore associato della facoltà di farmacia (0,35 punti per anno).
Invoca pertanto il riconoscimento del punteggio complessivo di punti 69,937 che le avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria in 137ª posizione.
Ritiene al contrario il Collegio che l’interpretazione adeguatrice dell’art. 5, comma 3, lett. d) del D.P.C.M. n. 298/94 invocata dalla ricorrente non possa essere seguita. Infatti, recita il citato art. 5, comma 3, lett. d): “Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: … d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.”.
3.1.a. Orbene, per quanto attiene al periodo di pratica professionale svolta dalla ricorrente dal 6/3/1990 al 6/3/1992 presso l’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli, osserva innanzitutto il Collegio che la pratica professionale di per sé costituisce solo uno status, cioè una condizione giuridica cui sono connessi determinati diritti ed obbligazioni, ma che non comporta necessariamente lo svolgimento diretto dell’attività professionale.
In particolare, presupposto della valutabilità dell’attività professionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. d), D.P.C.M. n. 298/94, è la sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito da parte di un’azienda farmaceutica, di un’unità sanitaria locale, ovvero di una Università. Alla luce della documentazione prodotta in atti appare palese che la ricorrente non era stata assunta dalla U.s.l. BA/16, allora territorialmente competente per l’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli, di talché non può ora invocare una equiparazione dell’attività prestata, quale volontaria, con quella prestata da un coadiutore o da un collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali. Né a diversa conclusione induce il disposto di cui all’art. 5, comma 5, lett. d), D.P.C.M. n. 298/94 (come invocato dalla ricorrente nella memoria del 18/6/2004) nella parte in cui dispone, con riferimento ai candidati appartenenti alla Comunità economica europea, che “l’attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all’attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali”.
Invero, ritiene il Collegio che il “diverso titolo” debba sempre essere inteso come collegato ad un rapporto di lavoro. 3.1.b. Per quanto attiene poi alla omessa valutazione degli incarichi di docenza in Farmacologia Generale e Farmacologia Clinica svolti dalla ricorrente per n. 30 ore ciascuno negli a.a. 1990/91 e 1991/92, presso la Scuola di infermiere professionale della ex U.s.l. BA/16, osserva il Collegio che l’art. 5, comma 3, lett. d), D.P.C.M. n. 298/94, limita chiaramente la valutabilità dell’attività professionale di docente al fatto che si tratti di attività prestata quale “professore associato della facoltà di farmacia”, di talché il chiaro tenore letterale della norma non consente alcuna interpretazione estensiva se non violando la lex specialis del concorso.
Segue da ciò l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione dell’art. 3 l. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria), sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto motivare l’omessa valutazione dei titoli da lei posseduti (pratica professionale e attività di docenza). Ritiene al contrario il Collegio che avendo la Commissione provveduto a predeterminare i criteri di valutazione analitici dei titoli relativi all’esercizio professionale (v. verbale n. 3 del 25/5/2001), in ossequio al disposto di cui all’art. 5 D.P.C.M. n. 298/94, senza che residuasse pertanto alcun margine per un apprezzamento discrezionale, l’obbligo di motivazione dei titoli di cui trattasi potesse dirsi assolto con l’espressione di un punteggio numerico pari a 0.
Anche il secondo motivo di ricorso appare pertanto infondato. 4. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve comunque essere dichiarato improcedibile, previa estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra la ricorrente e l’Amministrazione difesa dall’Avvocatura erariale. Nulla per le spese nei confronti di tutte le altre parti, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da P.M. :
1) estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) dichiara il ricorso improcedibile;
3) compensa tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese e gli onorari del giudizio;
4) nulla dispone nei confronti delle altre parti per quanto attiene alle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Gennaro Ferrari Presidente Leonardo Spagnoletti Consigliere Federica Cabrini, Est. Referendario