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TRIBUNALE di LANCIANO – (in assenza di comunicazione c’e il risarcimento per gli assistiti deceduti).

27/03/2007
In sintesi:
§ - dalla violazione da parte dell'ASL dell'obbligo di comunicare al medico entro l'anno dal decesso l'avvenuta revoca, può scaturire unicamente la possibilità, per lo stesso medico, di esercitare l'azione risarcitoria per i danni che questi abbia eventualmente risentito ove, per l'intempestività della stessa comunicazione, sia stato indotto a rifiutare altri assistiti. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Tribunale di Lanciano, Sent. del 19/02/2007 omissis Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria di questo giudice del lavoro in data 5.10.05 F.F., medico titolare di un rapporto convenzionale per la medicina generale presso la ASL XXX, conveniva quest'ultima in giudizio per sentir "accertare e...

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