25/02/2023 free
E' contrario alle norme UE il limite di età a trenta anni per l'assunzione degli psicologi in seno alla polizia
Una normativa nazionale, come quella italiana, che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia non può essere considerata come necessaria al fine di garantire agli psicologi interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78, dal momento che le loro funzioni non comportano compiti impegnativi sul piano fisico che psicologi assunti a un'età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo.
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ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 novembre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari tecnici psicologi – Giustificazioni»
Nella causa C?569/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 2 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2021, nel procedimento
Ministero dell’Interno,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
contro
PF,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, N. Wahl e J. Passer, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), dell’articolo 3 TUE, dell’articolo 10 TFUE nonché dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’Interno (Italia) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), da un lato, e PF, dall’altro, in merito alla decisione di non ammettere la partecipazione di quest’ultimo a un concorso organizzato per il conferimento di posti di commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato (Italia), avendo PF raggiunto il limite massimo di età previsto a tal fine.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 18 e 23 della direttiva 2000/78 così recitano:
«(18) La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi;
(...)
(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata (…) all’età (...) costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. (...)».
4 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», così dispone:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
(...)».
6 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«1. Nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione europea], la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
(...)».
7 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», al suo paragrafo 1 recita:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
8 L’articolo 6 della direttiva 2000/78, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
(...)
c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
Diritto italiano
Decreto ministeriale del 18 luglio 1985
9 Conformemente al decreto ministeriale del 18 luglio 1985 (supplemento ordinario alla GURI n. 256, del 30 ottobre 1985; in prosieguo: il «decreto ministeriale del 18 luglio 1985») attuativo del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 337 – Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (supplemento ordinario alla GURI n. 158, del 10 giugno 1982), il [commissario] tecnico psicologo «effettua le prestazioni dello psicologo svolgendo attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative proprie della professione».
Legge n. 56/1989
10 L’articolo 1 della legge del 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento della professione di psicologo (GURI n. 46, del 24 febbraio 1989; in prosieguo: la «legge n. 56/1989»), definisce la professione di psicologo come comprendente «l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità», nonché «le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito».
Decreto legislativo n. 165/1997
11 Conformemente agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165 – Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego (GURI n. 139, del 17 giugno 1997), il limite di età per la cessazione dal servizio per il personale della Polizia di Stato è il 61° anno compiuto.
Legge n. 127/1997
12 La disciplina generale dell’età di partecipazione ai concorsi pubblici è stabilita dall’articolo 3, comma 6, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (supplemento ordinario alla GURI n. 113, del 17 maggio 1997), in virtù del quale «[l]a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione».
Decreto legislativo n. 334/2000
13 Le mansioni dei funzionari tecnici, quali sono i commissari tecnici psicologi, sono disciplinate dal decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334 – Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (supplemento ordinario alla GURI n. 271, del 20 novembre 2000; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 334/2000»).
14 L’articolo 30, commi 1 e 2, di tale decreto legislativo descrive le mansioni dei funzionari tecnici nei seguenti termini:
«1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L’attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull’uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell’ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull’adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. (…) [I commissari tecnici] esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all’attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. [Essi svolgono], altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. (...)».
15 Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, di detto decreto legislativo, «(…) Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento (…)».
16 Conformemente all’articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, «i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento» sono stabiliti con regolamento del Ministro dell’Interno.
17 In forza dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334/2000, «[i]l venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un’età non superiore a quaranta anni».
Decreto ministeriale n. 103/2018
18 Il regolamento di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000 è il decreto ministeriale del 13 luglio 2018, n. 103 – Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato (GURI n. 208, del 7 settembre 2018; in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 103/2018»), adottato dal Ministero dell’Interno, che all’articolo 3, comma 1, prevede quanto segue:
«La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
19 Il 2 maggio 2019, il Ministero dell’Interno indiceva un concorso per titoli ed esami per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Fra i requisiti generali di ammissione al concorso il bando indicava, in applicazione del decreto ministeriale n. 103/2018, che i candidati dovevano aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età, salve ipotesi particolari.
20 PF, nato nel 1986, che aveva pertanto già compiuto i 30 anni e non rientrava in alcuna delle ipotesi particolari nelle quali il limite di età è aumentato, presentava la propria candidatura, attraverso l’apposita procedura telematica, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi particolari, allo scopo di non vedere immediatamente rigettata la domanda dal relativo programma applicativo.
21 PF proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) avverso il bando e il decreto ministeriale n. 103/2018.
22 In forza di un provvedimento provvisorio adottato da tale giudice, PF veniva ammesso con riserva alle prove scritte del concorso.
23 Poiché il Ministero dell’Interno escludeva nel frattempo PF dal concorso, l’interessato presentava, dinanzi al suddetto medesimo giudice, una domanda integrativa al fine di includere tale decisione ministeriale nell’oggetto del suo ricorso. Dopodiché PF veniva riammesso alle prove del concorso, le superava e veniva collocato con riserva al sesto posto, quindi in posizione utile, nella graduatoria finale, senza tuttavia essere ammesso al relativo corso di formazione.
24 Con sentenza del 20 luglio 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglieva il ricorso principale di PF, con la motivazione che la previsione del limite di età menzionato al punto 19 della presente ordinanza rappresentava una «limitazione irragionevole», in contrasto con le disposizioni del diritto dell’Unione che vietano le discriminazioni anche sulla base dell’età e in particolare con la direttiva 2000/78.
25 Il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Italia), allegando che tale limite di età non è né irragionevole né contrario alla direttiva 2000/78, rientrando anzi nei casi di deroga che tale direttiva prevede in modo espresso, in ragione delle funzioni attribuite alla figura professionale di cui trattasi.
26 PF ha chiesto il rigetto dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27 Il giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, si tratti di una discriminazione basata sull’età, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78, che non è giustificata alla luce degli articoli 4 e 6 di quest’ultima.
28 A tal riguardo, detto giudice afferma che a semplice lettura dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 334/2000, del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 e dell’articolo 1 della legge n. 56/1989 è evidente che le funzioni del commissario tecnico psicologo sono essenzialmente di carattere tecnico-scientifico. Infatti, tali disposizioni non prevedrebbero come essenziali [a tale figura professionale] funzioni operative di tipo esecutivo che, come tali, richiedano capacità fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale, come delineate dalla sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo (C?258/15, EU:C:2016:873).
29 Il medesimo giudice ritiene, poi, significativo anche il confronto della presente causa con quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C?416/13, EU:C:2014:2371), nella quale è stato considerato sproporzionato un limite di età fissato a 30 anni per l’accesso alla qualifica di agente semplice in un caso in cui le relative funzioni erano prevalentemente amministrative, ma non escludevano in assoluto interventi basati sulla forza fisica. A maggior ragione quindi tale limite di età dovrebbe essere considerato incongruo nel caso di specie, in cui gli interventi del tipo descritto sono estranei alle funzioni tipiche dei commissari tecnici psicologi.
30 Infatti il decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1992, n. 337, prevede che il personale dei ruoli tecnici possa essere impiegato, in relazione alle esigenze del servizio e limitatamente alle proprie funzioni tecniche, in operazioni di polizia e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni. Tale impiego si configurerebbe pertanto come eccezionale e andrebbe comunque sempre disposto nell’ambito di tali funzioni tecniche.
31 Altri argomenti confermerebbero a loro volta il carattere sproporzionato del detto limite di età.
32 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che il concorso in questione non comporta alcuna prova di condizione fisica né il requisito di una efficienza atletica particolare. Infatti, gli unici requisiti imposti dall’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 334/2000, di idoneità fisica, psichica e attitudinale, consisterebbero sostanzialmente in una «sana costituzione». Tali requisiti sarebbero pertanto compatibili con un limite di età superiore ai 30 anni.
33 In secondo luogo, l’articolo 31, comma 4, di tale decreto legislativo, prevedendo una riserva di posti al personale già in servizio che non ha più di 40 anni, dimostrerebbe che una tale età alla data di iscrizione al concorso di cui trattasi non sarebbe incompatibile con l’esercizio delle funzioni di commissario tecnico.
34 In terzo luogo, l’età pensionabile fissata a 61 anni consentirebbe comunque di assicurare un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciasse la propria carriera dopo i 30 anni.
35 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva [2000/78], l’articolo 3 TUE, l’articolo 10 TFUE e l’articolo 21 della [Carta] vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 334/2000 e successive modifiche e integrazioni e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’Interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario tecnico psicologo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato».
Procedimento dinanzi alla Corte
36 Con una richiesta di informazioni del 12 novembre 2021, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a precisare se la normativa nazionale e/o il bando di concorso di cui trattasi nel procedimento principale contenessero una giustificazione della finalità perseguita con la fissazione del limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione al concorso.
37 Con ordinanza del 16 dicembre 2021, pervenuta alla Corte il 17 gennaio 2022, tale giudice ha risposto alla richiesta indicando, in sostanza, che né il decreto legislativo n. 334/2000, né il decreto ministeriale n. 103/2018, né il bando di concorso stesso contenevano una giustificazione in tal senso.
Sulla questione pregiudiziale
38 In via preliminare, occorre osservare che, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione della direttiva 2000/78, dell’articolo 3 TUE, dell’articolo 10 TFUE e dell’articolo 21 della Carta.
39 Per quanto riguarda l’articolo 3 TUE e l’articolo 10 TFUE, è sufficiente constatare, da un lato, che l’articolo 3 TUE si limita ad enunciare gli obiettivi dell’Unione, esplicitati da altre disposizioni dei Trattati, e, dall’altro, che l’articolo 10 TFUE stabilisce obblighi a carico non già degli Stati membri, bensì dell’Unione [sentenza odierna, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia), C?304/21, punto 34]. Di conseguenza, questi articoli non sono pertinenti ai fini dell’esame della questione sollevata nella presente causa.
40 Occorre quindi considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia.
41 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, decidere in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata.
42 Occorre applicare tale disposizione nell’ambito della presente causa.
43 Si deve, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è sancito nell’articolo 21 della Carta ed è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C?914/19, EU:C:2021:430, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
44 Pertanto, occorre in primis verificare se la normativa di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
45 Orbene, stabilendo che le persone che hanno compiuto 30 anni non possono partecipare a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla Polizia di Stato, l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000 incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori. Di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal tenore fissi norme in materia di condizioni di accesso all’occupazione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C?416/13, EU:C:2014:2371, punto 30, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punto 25).
46 Ne consegue che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 [v., in tal senso, sentenza odierna Ministero dell’Interno (Limite di età per l’assunzione dei commissari di polizia), C?304/21, punto 39].
47 Per quanto riguarda, poi, la questione se tale normativa introduca una disparità di trattamento basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra che versi in una situazione analoga (sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punto 28).
48 Nel caso di specie, il requisito dell’età previsto all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 334/2000 ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 30 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe.
49 Tale normativa crea, pertanto, una disparità di trattamento direttamente basata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C?416/13, EU:C:2014:2371, punto 33, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punto 30).
50 In tali circostanze, occorre, infine, verificare se una siffatta disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
Sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78
51 In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 prevede che una disparità di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.
52 Da tale disposizione emerge che non è il motivo su cui è basata la disparità di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo a dover costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punto 33 e giurisprudenza citata).
53 A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e che le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica. La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare nella misura in cui le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C?416/13, EU:C:2014:2371, punti 37, 39 e 40, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punti 34 e 35).
54 Ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di agente di polizia (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C?258/15, EU:C:2016:873, punto 36).
55 Orbene, nella presente causa, il giudice del rinvio afferma che dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 334/2000, dal decreto ministeriale del 18 luglio 1985 e dall’articolo 1 della legge n. 56/1989 discende che le funzioni del commissario tecnico psicologo sono essenzialmente di carattere tecnico-scientifico. Le funzioni operative di tipo esecutivo che richiedono capacità fisiche particolarmente significative non sarebbero essenziali per l’esercizio della professione di psicologo in seno alla Polizia di Stato e gli interventi che richiedono il ricorso alla forza fisica sarebbero estranei alle mansioni tipiche della qualifica. Peraltro, sebbene i membri del personale tecnico, quali gli psicologi, possano certamente essere impiegati in operazioni di polizia o in operazioni di soccorso in caso di calamità pubbliche e di infortuni, si tratta, secondo il giudice del rinvio, di un impiego eccezionale e comunque sempre da disporre nell’ambito delle funzioni tecniche caratteristiche del ruolo.
56 Alla luce di tali affermazioni del giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare la normativa nazionale applicabile, è giocoforza constatare che, tenuto conto delle funzioni esercitate dagli psicologi in seno alla Polizia di Stato, il possesso di capacità fisiche particolari non è un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
57 Per il resto, nessuno degli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione della Corte consente di ritenere che un’eventuale caratteristica collegata all’età diversa dal possesso di capacità fisiche particolari costituisca, per quanto riguarda tali psicologi, un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
58 In ogni caso, riguardo a una siffatta eventuale caratteristica collegata all’età diversa dal possesso di capacità fisiche particolari, occorre ricordare che, a norma del considerando 23 della direttiva 2000/78, è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, all’età può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C?188/15, EU:C:2017:204, punto 38).
59 Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale quale l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000, senza che sia necessario verificare se il limite di età previsto da tale normativa persegua una finalità legittima e se sia proporzionato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.
Sull’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78
60 Poiché la disparità di trattamento introdotta dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre esaminare, in secondo luogo, se essa possa essere giustificata in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza odierna, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia), C?304/21, punto 72 e giurisprudenza citata].
61 L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 stabilisce che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva precisa che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, «la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
62 Occorre, pertanto, verificare se la condizione relativa all’età massima di 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla Polizia di Stato, quale risulta dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000, sia giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
63 Dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni che gli è stata rivolta dalla Corte risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non indica quale sia la finalità perseguita con la fissazione del requisito dell’età massima di 30 anni. Ciò nondimeno, come dichiarato dalla Corte, non si può dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che una mancanza di precisione della normativa considerata, riguardo alla finalità perseguita, abbia la conseguenza di escludere automaticamente che quest’ultima possa essere giustificata ai sensi di tale disposizione. In mancanza di una tale precisazione, occorre che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione della finalità sottesa a quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detta finalità (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C?416/13, EU:C:2014:2371, punto 62 e giurisprudenza citata).
64 Inoltre, le finalità da ritenersi «legittime» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono le finalità rientranti nella politica sociale (sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C?447/09, EU:C:2011:573, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
65 Nella misura in cui il limite di età istituito dalla normativa in esame nel procedimento principale possa considerarsi basato sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della suddetta direttiva, tali finalità potrebbero giustificare la disparità di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale, qualora essa sia «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[a], nell’ambito del diritto nazionale», ai sensi di tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C?416/13, EU:C:2014:2371, punti 64 e 65].
66 Orbene, anche in un’ipotesi siffatta, si dovrebbe esaminare se i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità siano appropriati e necessari.
67 A tal riguardo, da un lato, la Corte non dispone di elementi che consentano di ritenere che il limite di età di cui trattasi nel procedimento principale sia appropriato e necessario tenuto conto della finalità di garantire la formazione degli psicologi in seno alla polizia.
68 Dall’altro lato, per quanto riguarda la finalità di garantire un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che l’età pensionabile del personale della Polizia di Stato è fissata a 61 anni.
69 Ne consegue che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l’età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia non può essere considerata come necessaria al fine di garantire agli psicologi interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78, dal momento che le loro funzioni non comportano compiti impegnativi sul piano fisico che psicologi assunti a un’età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo [v., in tal senso, sentenza odierna, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia), C?304/21, punto 81 e giurisprudenza citata].
70 In tali circostanze, la disparità di trattamento risultante da una disposizione come l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000 non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78.
71 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia.
Sulle spese
72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi in seno alla polizia.
Firme